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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22209/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010 con cui l’Ufficio ha contestato l’omessa indicazione, nella dichiarazione presentata in Italia, di somme ricevute dall’estero per euro 24.975, qualificandole come redditi diversi tassabili in base al principio della worldwide taxation. Il contribuente aveva già ricevuto un altro avviso per l’anno precedente, quando risultava aver acquistato un esercizio pubblico per euro 200.000 e aver ricevuto bonifici dall’estero per euro 190.044; per il 2010 aveva ricevuto ulteriori somme dall’estero. In sede di verifica aveva affermato che il denaro gli era stato prestato per avviare un’attività commerciale, senza documentazione scritta. In giudizio ha poi prodotto un atto notarile estero del 2013, contenente dichiarazioni di terzi qualificanti le somme come donazione. La CTP aveva rigettato il ricorso; la CTR ha confermato, valorizzando la contraddizione tra iniziale allegazione di prestito e successiva tesi della donazione, la tardività dell’atto notarile rispetto ai bonifici, l’assenza di riscontri sulla capacità economica dei presunti donanti e la conseguente inattendibilità delle giustificazioni del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 32, comma 1, n. del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso valore presuntivo alle dichiarazioni di terzi contenute nell’atto notarile; (2) violazione delle medesime norme per mancata valutazione analitica e complessiva di ulteriori indizi, tra cui la giovane età del contribuente e la pretesa solidarietà della comunità cinese. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati perché miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove; ha affermato che il controllo di legittimità sulle presunzioni riguarda solo l’osservanza del corretto metodo di giudizio sulla gravità, precisione e concordanza, non già una diversa lettura degli indizi. Ha inoltre osservato che la CTR non aveva negato in astratto valore alle dichiarazioni di terzi, ma le aveva ritenute inattendibili per ragioni fattuali; che la mancata considerazione di un singolo indizio non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo; e che la giovane età, l’assenza di attività lavorativa e la solidarietà della comunità cinese non erano fatti decisivi o notori nel senso richiesto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione della CTR della Toscana che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento. La Corte ha ritenuto che la motivazione di appello fosse corretta nel valutare come inattendibile l’atto notarile prodotto tardivamente e nel fondare, sulla base di plurimi indizi, la conclusione che le somme ricevute dall’estero costituissero redditi non dichiarati e non una donazione. Ha escluso che vi fosse violazione delle norme sulle presunzioni semplici, precisando che le censure del ricorrente erano in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le norme sulle presunzioni semplici consentono al giudice di merito di desumere il fatto ignoto da indizi gravi, precisi e concordanti; il controllo di legittimità è limitato alla correttezza del metodo logico-giuridico, non alla rivalutazione degli indizi.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato dal ricorrente come base della contestazione in materia di accertamento bancario e di giustificazione delle movimentazioni finanziarie; la Corte non ravvisa violazioni nella sua applicazione.

  • art. 67, lett. l), t.u.i.r.

    È indicato come norma sulla qualificazione delle somme contestate quali redditi diversi soggetti a imposizione.

  • artt. 2 e 4 d.l. n. 167 del 1990

    Sono richiamati nel fondamento dell’accertamento relativo ai flussi finanziari dall’estero.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto da questa disposizione.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È la norma invocata per denunciare violazione di legge in relazione alle regole sulla prova presuntiva.

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di presunzioni semplici, la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice di merito applichi in modo scorretto il criterio della gravità, precisione e concordanza; non è invece consentita una diversa ricostruzione del fatto o una rivalutazione del materiale indiziario.
  • Le dichiarazioni di terzi contenute in un atto notarile o ricognitivo possono essere apprezzate dal giudice come elementi indiziari, ma la loro attendibilità e forza persuasiva restano devolute al prudente apprezzamento del merito, specie se l’atto sia formato tardivamente rispetto ai fatti e solo dopo la contestazione fiscale.
  • La mancata considerazione di un singolo indizio non integra automaticamente omesso esame di un fatto decisivo, quando il giudice abbia comunque valutato complessivamente il quadro probatorio e l’indizio trascurato non sia idoneo, da solo o in combinazione, a sovvertire la conclusione raggiunta.
  • Non costituiscono fatti notori, ai fini dell’art. 115 c.p.c., allegazioni generiche su caratteristiche sociali di un gruppo o di una comunità; il fatto notorio deve avere carattere di comune e immediata percezione e rilevanza decisiva nel caso concreto.
  • In sede di legittimità non è ammesso trasformare una dedotta violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito, quando la censura mira sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione delle prove e degli indizi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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