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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22227/2026 del 29/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (procedura concorsuale)

La controversia

La controversia nasce dall'apertura della liquidazione giudiziale di una società poi dichiarata insolvente, dopo che il Tribunale di Milano aveva ritenuto inammissibile la domanda di concordato preventivo in continuità indiretta da essa presentata. La società, nel reclamo contro la decisione del tribunale, aveva sostenuto che non fosse stato adeguatamente considerato il possibile apporto di attivi futuri: due contenziosi pendenti dai quali attendersi rilevanti incassi, la disponibilità di un marchio storico, alcuni contratti di fornitura e dichiarazioni di intenti, nonché la disponibilità dei soci a fornire nuove garanzie e capitali. La Corte d'appello ha rigettato il reclamo rilevando che molte delle doglianze riguardavano poste non inserite nella proposta di concordato o effetti di eventi sopravvenuti, e che il reclamo non contestava realmente la decisione del tribunale ma piuttosto la diversa ricostruzione economico-patrimoniale fatta dalla società rispetto a quella presentata nella proposta e nel piano. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi, lamentando la mancata valutazione della ripresa dell'attività produttiva, dell'indennizzo assicurativo, della sostenibilità del piano, della possibile riduzione del debito tributario tramite definizioni agevolate e di ulteriori poste attive; con il secondo ha denunciato violazione di legge e del d.lgs. n. 83 del 2022 in tema di concordato, sostenendo il favor legislativo per il risanamento dell'impresa rispetto alla liquidazione atomistica. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché non individuava un vero fatto storico omesso e non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata; il secondo per difetto di specificità nell'indicazione delle norme violate e perché la Corte territoriale non aveva negato in astratto il valore della continuità aziendale, ma aveva giudicato non fattibile il piano e inadeguate le informazioni fornite ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato che il primo motivo era inammissibile per difetto di specificità e per mancato confronto con la motivazione decisiva della Corte d'appello, la quale aveva ritenuto che le nuove allegazioni della debitrice fossero estranee alla proposta di concordato e non potessero incidere sul giudizio di inammissibilità già espresso. Ha inoltre affermato che il secondo motivo era inammissibile perché formulato con un generico richiamo a un intero decreto legislativo, senza specificare le norme asseritamente violate, e perché la sentenza impugnata non contrastava con il principio di favor continuitatis, ma si fondava sulla mancanza di fattibilità del piano e sull'insufficienza delle informazioni offerte ai creditori, profili che rientrano nel controllo di legalità sostanziale del giudice ex artt. 47 e 87 c.c.i.i. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non individua specificamente il fatto storico omesso e si risolve in una contestazione della valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione della violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate e delle affermazioni in diritto della sentenza che si assumono in contrasto con esse.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione specifica delle ragioni di censura; il generico richiamo a un intero decreto legislativo non soddisfa il requisito di specificità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.

  • art. 87 c.c.i.i.

    L'attestatore deve verificare le poste rilevanti del piano; il giudice controlla la completezza e attendibilità delle informazioni poste a base della proposta.

  • artt. 47 e 87 c.c.i.i.

    Il giudice del concordato esercita un controllo di legalità sostanziale sulla fattibilità del piano e sull'adeguatezza delle informazioni fornite ai creditori; tale controllo non può essere eluso invocando in astratto il favor continuitatis.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua un preciso fatto storico decisivo omesso dal giudice di merito e si limita a contrapporre una diversa lettura delle risultanze già esaminate.
  • La censura di violazione di legge richiede la puntuale indicazione delle singole norme violate e non può essere formulata mediante un richiamo generico all'intera disciplina applicabile.
  • Per superare il giudizio di inammissibilità di una proposta di concordato non è sufficiente allegare in sede di reclamo fatti nuovi o poste attive non valorizzate nel piano; il reclamo deve confrontarsi con il contenuto della proposta effettivamente sottoposta a creditori e tribunale.
  • Il favor per il risanamento dell'impresa non esonera dal controllo giudiziale sulla fattibilità del piano e sulla completezza/attendibilità delle informazioni fornite ai creditori; se tali presupposti mancano, il concordato può essere dichiarato inammissibile anche a fronte dell'invocata continuità aziendale.
  • Le valutazioni su poste attive, contratti, marchi o crediti non inserite nel piano o non verificate dall'attestatore non sono idonee, di per sé, a ribaltare un giudizio negativo sulla proposta concordataria.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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