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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00776/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato distinti avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relative agli anni 2006 e 2007, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi. La ripresa era fondata sulla differenza tra i prezzi indicati nei contratti di compravendita di unità abitative realizzate dalla contribuente e gli importi dei mutui contratti dagli acquirenti, oltre che su incongruenze rispetto ai valori OMI e sulla non congruità/non coerenza dello studio di settore. La CTR aveva accolto solo parzialmente l’appello della contribuente, ritenendo legittima la ripresa salvo un contratto escluso dalla verifica, e aveva dichiarato inammissibile la censura sulla sottoscrizione dell’atto perché proposta solo in appello. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità degli avvisi per sottoscrizione da parte di funzionario non autorizzato e decaduto, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; 2) violazione delle norme sull’accertamento induttivo e sulle presunzioni, sostenendo che l’Ufficio avesse operato in presenza di contabilità regolare, studio di settore congruo e coerente, e avesse utilizzato documenti non conosciuti senza contraddittorio, oltre a presunzioni non gravi, precise e concordanti; 3) nullità della sentenza per avere la CTR omesso di rilevare d’ufficio il vizio di sottoscrizione; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe annullato l’accertamento anche per altri contratti di compravendita sovrapponibili a quello escluso, attribuendo agli atti notarili piena valenza probatoria rispetto alle presunzioni dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché la contestazione sulla carenza di potere del sottoscrittore non era stata dedotta nel ricorso introduttivo e comunque non determina nullità rilevabile d’ufficio; ha ribadito che, ai sensi dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, l’avviso è valido se sottoscritto dal capo dell’ufficio o da funzionario delegato, senza necessità della qualifica dirigenziale, sicché la declaratoria di incostituzionalità richiamata non incide sulla validità dell’atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell’atto impositivo né chiarito il concreto metodo accertativo adottato. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto dei requisiti richiesti per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., osservando che il ricorso era generico e mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. La società è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    Gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale.

  • art. 56, comma 1, d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta invalidità dell’avviso; la Corte non ravvisa profili di nullità rilevabile d’ufficio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non incide sull’esito, poiché le censure sono giudicate inammissibili o non specifiche.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione/legittimità dell’atto tributario, ma senza esito favorevole.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Consente l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare.

  • art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998

    Richiamato in relazione agli studi di settore e alla valutazione dell’accertamento; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la censura è ritenuta inammissibile per genericità.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario il divieto di nova in appello si applica anche alle eccezioni in senso proprio; la carenza di potere del sottoscrittore non può essere dedotta per la prima volta in appello.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro dei motivi di violazione di legge, ma le censure sono dichiarate inammissibili.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per la dedotta nullità della sentenza, ma il motivo è respinto perché ripropone una censura inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la mera critica alla valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Occorre depositare/indicare gli atti e documenti su cui il motivo si fonda, nei termini richiesti dal giudizio di cassazione.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012

    Ha ristretto il perimetro del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. al solo omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la contestazione sulla legittimazione o sul potere di sottoscrizione del funzionario che ha emesso l’avviso non è rilevabile d’ufficio e deve essere dedotta tempestivamente nel ricorso introduttivo; non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • La validità dell’avviso di accertamento non richiede, di regola, la qualifica dirigenziale del sottoscrittore, essendo sufficiente la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un funzionario delegato di carriera direttiva.
  • Il motivo di ricorso per cassazione contro l’accertamento tributario deve essere specifico: è necessario riportare il contenuto essenziale dell’atto impugnato e chiarire il metodo accertativo contestato; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale probatorio o la critica alla motivazione di merito sulle prove.
  • L’accertamento analitico-induttivo può essere legittimamente disposto anche in presenza di contabilità formalmente regolare, se l’Ufficio fonda la pretesa su elementi presuntivi idonei nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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