Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei tre motivi di ricorso, perché ha preso atto dell'intervenuta domanda di definizione agevolata della lite tributaria, corredata dalla documentazione attestante il pagamento delle rate iniziali. In applicazione dell'art. 1, commi 197-198, della legge n. 197 del 2022, ha quindi dichiarato estinto il giudizio, ponendo le spese a carico delle parti anticipatarie.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per imposte dirette e IVA relative agli anni d'imposta 2006 e 2007 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica. In primo e secondo grado i giudici di merito avevano accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo che le irregolarità contabili riscontrate in verifica non fossero sufficienti a far perdere i benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche dalla legge n. 398 del 1991, perché mere violazioni formali, eventualmente sanzionabili solo in via amministrativa. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nel corso del giudizio il difensore dei ricorrenti ha depositato istanza di definizione della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge n. 197 del 2022, con le quietanze di pagamento delle prime rate.
Norme richiamate
L. 197/2022, art. 1, commi 186 ss.
Consente la definizione agevolata della controversia tributaria mediante domanda della parte e pagamento delle somme dovute.
L. 197/2022, art. 1, commi 197-198
La presentazione della domanda di definizione e il relativo pagamento determinano l'estinzione del giudizio pendente.
L. 398/1991
Richiamata nei giudizi di merito come disciplina delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche.
Massime di principio
- La sopravvenuta definizione agevolata della controversia tributaria, quando accompagnata dal pagamento delle somme dovute secondo la disciplina speciale, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità senza esame dei motivi di ricorso.
- Nei giudizi tributari relativi alle agevolazioni per associazioni sportive dilettantistiche, le contestazioni sulle irregolarità contabili devono essere valutate in relazione alla loro incidenza sostanziale sui requisiti per fruire del regime agevolato; tuttavia, nel caso deciso, tale tema non è stato scrutinato dalla Corte per sopravvenuta estinzione.
- Quando interviene una causa estintiva del processo prevista dalla legge speciale, la Corte si limita a prenderne atto e a dichiarare l'estinzione, regolando le spese secondo la disciplina applicabile.
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