Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'insinuazione al passivo di un credito di euro 709.591,92, in chirografo, fondato su una fideiussione prestata da una società a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente concessa a un terzo debitore. Il giudice dell'opposizione allo stato passivo aveva rigettato l'opposizione della banca, ritenendo nulla l'intera fideiussione perché riproduceva le clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, considerate in contrasto con la disciplina antitrust e, per tale ragione, aveva escluso il credito. La banca ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha sostenuto che la violazione della normativa anticoncorrenziale non comporta la nullità dell'intero contratto a valle, ma al più la nullità delle clausole interessate e, comunque, solo una tutela risarcitoria; in subordine ha dedotto che si sarebbe trattato di nullità parziale ex art. 1419 c.c., con conservazione del contratto. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'onere della prova, sostenendo che il fallimento non avrebbe provato adeguatamente la nullità, non avendo depositato il parere AGCM né lo schema ABI 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbito il terzo. Ha affermato che, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato in sentenza, la nullità dell'intesa a monte determina una nullità derivata del contratto di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema ABI colpite da invalidità, restando ferma la possibilità di estendere la nullità all'intero contratto solo se sia dimostrato che quelle clausole erano essenziali per le parti e che il contratto non sarebbe stato concluso senza di esse. Il Tribunale aveva invece applicato in modo astratto e apodittico la nullità integrale, senza verificare alcun concreto elemento controfattuale sull'essenzialità delle clausole. Perciò il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2
La violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza rileva ai fini della nullità dell'intesa a monte e può riflettersi sul contratto a valle solo nei limiti della nullità derivata delle clausole riproduttive.
TFUE, artt. 101 e seguenti
La disciplina eurounitaria sulla concorrenza è richiamata come parametro interpretativo della nullità delle intese restrittive e delle sue ricadute sui contratti a valle.
La nullità del contratto non discende automaticamente dalla violazione antitrust dell'intesa a monte; occorre verificare la struttura della nullità e la sua eventuale estensione al contratto a valle secondo le regole civilistiche.
La nullità della fideiussione a valle è, di regola, parziale e colpisce solo le clausole che riproducono quelle vietate; l'estensione all'intero contratto richiede la prova dell'essenzialità della parte colpita.
Il motivo di ricorso richiamava il riparto dell'onere probatorio per contestare la prova della nullità, ma la Corte lo ha ritenuto assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.
È la norma processuale richiamata per l'opposizione allo stato passivo da cui è originata la controversia.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto nei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- La nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte non comporta automaticamente la nullità integrale del contratto stipulato a valle: occorre distinguere tra invalidità dell'intesa e invalidità delle singole clausole del contratto derivato.
- Quando un contratto a valle riproduce clausole corrispondenti a quelle di uno schema anticoncorrenziale dichiarato nullo, la sanzione ordinaria è la nullità parziale delle sole clausole riproduttive, salvo che sia provato che esse erano essenziali per l'equilibrio negoziale e che senza di esse il contratto non sarebbe stato concluso.
- L'estensione della nullità all'intero contratto richiede un accertamento concreto e controfattuale sull'essenzialità della parte colpita, non essendo sufficiente un'affermazione astratta o presuntiva basata sulla sola illiceità antitrust.
- In sede di legittimità, è censurabile la decisione di merito che trasformi in regola generale la nullità totale del contratto a valle senza verificare la concreta ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 1419 c.c.
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