Cassazione Civile, Ordinanza n. 00676/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (mediatore)
La controversia
Un privato aveva conferito a una società di mediazione immobiliare l'incarico di reperire e gestire l'acquisto di un villino. Secondo l'attore, il mediatore non avrebbe correttamente adempiuto agli obblighi informativi previsti per la mediazione, perché avrebbe taciuto che la trasformazione del piano terra in unità abitativa era stata realizzata abusivamente, senza titolo edilizio o sanatoria, pur avendo indicato nella proposta e nel preliminare la regolarità urbanistica dell'immobile. Il giudizio di merito si è concluso in appello con il rigetto della domanda risarcitoria: la corte territoriale ha ritenuto, da un lato, che il mediatore avesse assolto i propri obblighi informativi e, dall'altro, che in ogni caso non fosse provato un danno concreto, poiché il promissario acquirente, proprio a causa delle irregolarità urbanistiche, aveva ottenuto dalla venditrice una riduzione del prezzo e aveva comunque perfezionato la compravendita. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 1759, 1175 e 1176 c.c. per omessa corretta informazione sulla situazione urbanistica; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la corte d'appello negato il risarcimento per difetto di prova del danno, nonostante l'allegata documentazione; 3) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'attestazione di regolarità urbanistica nei documenti contrattuali e nella successiva scoperta dell'abusività con conseguente ribasso del prezzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato, e comunque non specifico, il secondo motivo, osservando che l'azione risarcitoria per inadempimento contrattuale richiede non solo la prova del rapporto e l'allegazione dell'inadempimento, ma anche la prova del nesso causale tra condotta e danno; nel caso concreto la corte d'appello aveva accertato che l'acquirente non aveva subito un pregiudizio economico, avendo ottenuto una riduzione del prezzo e avendo ugualmente acquistato l'immobile, senza dedurre altri profili di danno. Poiché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a reggerla, la mancata censura efficace della seconda ha reso superfluo l'esame degli altri motivi, che sono rimasti senza rilievo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note o conoscibili con l'ordinaria diligenza, rilevanti per la valutazione e la sicurezza dell'affare
richiamato come parametro di correttezza nell'adempimento dell'obbligo informativo del mediatore
richiamato come parametro di diligenza professionale del mediatore
il creditore che agisce per il risarcimento deve provare anche il danno e il nesso causale, non limitarsi alla sola allegazione dell'inadempimento
richiamo al rito camerale di trattazione del ricorso
richiamo al rito camerale applicabile ratione temporis
art. 35, comma 6, D. Lgs. n. 149 del 2022
richiamato per l'applicazione temporale della disciplina processuale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Nell'azione di risarcimento proposta dal creditore per inadempimento contrattuale non basta allegare il contratto e la violazione dell'obbligo: occorre provare anche il danno concretamente subito e il nesso causale tra inadempimento e pregiudizio.
- L'onere probatorio del creditore non si esaurisce nella prova del titolo e dell'inadempimento dedotto, quando la domanda è diretta al risarcimento del danno; resta necessaria la dimostrazione dell'effettiva lesione patrimoniale o non patrimoniale lamentata.
- In materia di mediazione immobiliare, l'obbligo informativo del mediatore riguarda le circostanze note o conoscibili con l'ordinaria diligenza che incidono sulla sicurezza e sulla convenienza dell'affare, ma la responsabilità risarcitoria presuppone comunque la prova del danno derivato dalla condotta omissiva o inesatta.
- Quando la decisione di merito è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a fondarla, la censura che non colpisca efficacemente una di esse rende privo di interesse l'esame delle ulteriori doglianze.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la mera indicazione di documenti o circostanze, senza precisarne la produzione processuale e la rilevanza decisiva, non è sufficiente a scalfire la motivazione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00670/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00675/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024
- ordinanza_civile · 9 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00679/2024 del 09/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →