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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00674/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un contratto preliminare avente ad oggetto la cessione dell'azienda denominata "Movida Pub", esercente attività di somministrazione di alcolici, bevande e ristorazione. La promittente venditrice agiva per ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare e il pagamento del prezzo residuo, mentre i promissari acquirenti si costituivano chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto grave l'inadempimento della venditrice, sul rilievo che l'immobile in cui era esercitata l'attività era privo di concessioni edilizie e di agibilità e che l'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività era stata revocata dal Comune, rendendo impossibile l'esecuzione in forma specifica del preliminare. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 153 e 184 bis c.p.c. per l'asserita illegittima ammissione, da parte del giudice di merito, della produzione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione, documento formato dopo la scadenza dei termini preclusivi; 2) violazione dell'art. 2555 c.c. sostenendo che oggetto della promessa di vendita fosse solo l'azienda e non il locale ove essa era esercitata, con conseguente irrilevanza delle irregolarità edilizie dell'immobile; 3) vizio motivazionale per omesso esame della pretesa volontà dei promissari acquirenti di dare esecuzione al preliminare e della circostanza che essi non avrebbero avuto i requisiti per la voltura della licenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il documento relativo alla revoca dell'autorizzazione, essendo formato pochi giorni prima della decisione e immediatamente prodotto, era legittimamente acquisibile al processo anche dopo le preclusioni istruttorie. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la decisione soprattutto sulla revoca dell'autorizzazione amministrativa, che aveva reso impossibile l'esecuzione del preliminare per inesistenza giuridica dell'oggetto della cessione, e non solo sulle irregolarità dell'immobile. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia per la preclusione connessa alla "doppia conforme", sia perché il fatto dedotto non era decisivo rispetto alla ratio posta a base della risoluzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente all'art. 184-bis c.p.c. per escludere la fondatezza della doglianza sulla rimessione in termini e sulla produzione documentale tardiva.

  • art. 184-bis c.p.c.

    La Corte richiama la norma nel contesto della produzione di un documento formato successivamente alla scadenza delle preclusioni, ritenendola compatibile con l'acquisizione del documento decisivo formato dopo il termine.

  • art. 183 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente per contestare il rispetto dei termini di deposito di note, documenti e richieste istruttorie.

  • art. 2555 c.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere che la cessione riguardasse l'azienda e non l'immobile; la Corte non accoglie la censura perché non coglie la ratio decisiva della sentenza impugnata.

  • art. 2558 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il terzo contraente può recedere in caso di giusta causa; la Corte non ritiene decisiva l'argomentazione rispetto alla base della decisione.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato per affermare l'inammissibilità della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte esclude l'ammissibilità del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo, in presenza dei limiti derivanti dalla doppia conforme.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il documento probatorio formato dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie può essere legittimamente prodotto se sopravvenuto dopo il termine assegnato e prima della decisione, e può essere utilizzato anche in appello quando sia decisivo per la controversia.
  • Nel giudizio di cassazione, il motivo è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi autonoma e sufficiente posta a base della sentenza impugnata; la censura deve investire tutte le ragioni idonee a sorreggere la decisione.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La cessione di un'azienda esercitata in un immobile può risultare inscindibilmente collegata al contratto di locazione del locale e alle autorizzazioni amministrative necessarie; se tali presupposti vengono meno, può configurarsi l'impossibilità di eseguire il preliminare e il grave inadempimento del promittente venditore.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniAzienda
RamiContrattiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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