Cassazione Civile, Ordinanza n. 00677/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Una struttura ricettiva aveva stipulato con una società fornitrice un contratto di web marketing per la promozione del proprio sito internet; il corrispettivo del servizio era stato finanziato da una società finanziaria tramite un contratto di mutuo/finanziamento. La cliente lamentava l'inadempimento grave della fornitrice, che non aveva eseguito il servizio e avrebbe anche causato l'oscuramento del sito già attivo, chiedendo la risoluzione del contratto di web marketing e la restituzione del prezzo, nonché la risoluzione del contratto di finanziamento con restituzione delle rate già pagate. In appello, la domanda contro il finanziatore era stata accolta: la Corte territoriale aveva ritenuto il finanziamento un mutuo di scopo collegato al contratto di web marketing e, per effetto della risoluzione di quest'ultimo, aveva dichiarato risolto anche il finanziamento. La società finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione per avere la Corte d'appello desunto il collegamento contrattuale solo dalla destinazione della somma, senza accertare il necessario elemento soggettivo del comune intento delle parti; 2) nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria, anche in relazione alla clausola contrattuale che escludeva l'opponibilità al finanziatore delle eccezioni relative al rapporto con la fornitrice; 3) omesso esame di un fatto decisivo, identificato proprio nella suddetta clausola contrattuale, oltre alla censura per l'effetto di una indebita duplicazione della restituzione in favore della cliente, che avrebbe potuto ottenere il medesimo importo sia dalla fornitrice sia dal finanziatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, pur escludendo l'applicabilità della disciplina del credito al consumo per mancanza della qualità di consumatore in capo alla cliente, avesse comunque ravvisato un collegamento negoziale tra il contratto di web marketing e il contratto di finanziamento senza compiere un completo esame del testo contrattuale e senza valutare la clausola di cui all'art. 17 delle condizioni generali di finanziamento, clausola che poteva incidere in senso contrario sulla interdipendenza tra i negozi. La Cassazione ha ribadito che il collegamento negoziale richiede sia un requisito oggettivo sia uno soggettivo, e che l'interpretazione della volontà contrattuale è censurabile in cassazione quando non rispetti i canoni ermeneutici o ometta di considerare clausole decisive. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel mutuo di scopo collegato all'acquisto di beni o servizi, la validità di clausole che impongano al mutuatario di continuare a pagare anche in caso di inadempimento del fornitore va valutata alla luce di buona fede e correttezza. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
sono stati dedotti vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo
il collegamento negoziale è espressione dell'autonomia contrattuale
la clausola di esclusione delle eccezioni poteva richiedere scrutinio di validità come clausola vessatoria
la clausola contenuta nelle condizioni generali doveva essere valutata anche sotto il profilo dell'efficacia e dell'approvazione specifica
art. 17 delle condizioni generali di finanziamento
prevedeva che, in assenza di esclusiva con il convenzionato, non potessero essere opposte al finanziatore le eccezioni relative al rapporto di compravendita, incluse quelle sulla destinazione della somma e sulla consegna del bene
art. 121 d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato solo per escluderne l'applicazione, trattandosi di rapporto fuori dal credito al consumo
art. 124 d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato solo per escluderne l'applicazione, trattandosi di rapporto fuori dal credito al consumo
la disciplina consumeristica è stata esclusa perché la cliente agiva per finalità imprenditoriali
menzionato nel richiamo ai motivi di appello, quale norma che esclude la responsabilità del finanziatore anche in caso di grave inadempimento del venditore
Massime di principio
- Il collegamento negoziale di fonte volontaria richiede la coesistenza di un nesso oggettivo tra i contratti e di un comune intento soggettivo delle parti a coordinarli per un fine ulteriore rispetto agli effetti tipici dei singoli negozi.
- Quando si invoca l'interdipendenza tra contratto di finanziamento e contratto di fornitura di beni o servizi, il giudice deve esaminare l'intero regolamento contrattuale, incluse le clausole che allocano il rischio dell'inadempimento del fornitore e limitano l'opponibilità delle eccezioni al finanziatore.
- L'interpretazione della volontà negoziale è sindacabile in cassazione se il giudice di merito omette di considerare una clausola decisiva o viola i canoni di ermeneutica contrattuale.
- In presenza di un mutuo di scopo collegato all'acquisto di beni o servizi, la validità delle clausole che impongono al mutuatario di proseguire nei pagamenti anche se il fornitore è inadempiente deve essere valutata alla luce dei principi di buona fede e correttezza, tenendo conto dell'equilibrio degli interessi delle parti.
- L'accoglimento della risoluzione del contratto di fornitura non comporta automaticamente, in assenza di un adeguato accertamento del collegamento negoziale e della validità delle clausole contrattuali, la risoluzione del contratto di finanziamento con restituzione delle rate già pagate.
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