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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00678/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La lite nasce da un accordo scritto del 1988 sulle modalità costruttive di un muro di confine tra due fondi. I proprietari confinanti hanno chiesto la demolizione/rimozione del muro perché realizzato in difformità da quanto pattuito. La domanda è stata accolta nei gradi di merito anche nei confronti della coniuge del soggetto che aveva sottoscritto la scrittura privata e della successiva acquirente del fondo. In cassazione i soccombenti hanno proposto nove motivi: hanno dedotto, tra l’altro, nullità del giudizio per vizio di costituzione del giudice di primo grado dopo cassazione con rinvio, improponibilità o inammissibilità della chiamata in causa della coniuge e della successiva acquirente, invalidità dell’accordo non trasfuso nel definitivo di compravendita, errata qualificazione della coniuge come successore a titolo particolare invece che come litisconsorte necessario pretermesso, inutilizzabilità della consulenza tecnica svolta in precedente giudizio, e soprattutto l’erroneità dell’affermazione secondo cui la scrittura privata del 1988 fosse opponibile anche alla coniuge comproprietaria non sottoscrittrice, per applicazione della disciplina della comunione legale.

La decisione

La Corte ha accolto il nono motivo del ricorso principale, ritenendo che la scrittura privata del 1988 vincolasse solo il soggetto che l’aveva sottoscritta e non anche la coniuge, perché al momento della stipula l’immobile non era ancora di proprietà dei coniugi e quindi non poteva essere oggetto di comunione legale né della relativa disciplina di amministrazione. Ha rigettato il primo, secondo, quarto e quinto motivo, dichiarato inammissibile il sesto e assorbiti il terzo, il settimo, l’ottavo e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 383 c.p.c.

    Il vizio dedotto riguardava il giudice di primo grado dopo rinvio restitutorio, non la composizione del giudice dell’impugnazione.

  • art. 158 c.p.c.

    La nullità per vizio di costituzione del giudice, se la sentenza è appellabile, si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere in appello.

  • art. 161 c.p.c.

    In difetto di specifico motivo di appello, la nullità si sana e non è più denunciabile in cassazione.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio restitutorio la ricostituzione del contraddittorio verso la litisconsorte necessaria era coerente con l’assetto processuale definito dalla precedente cassazione.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, ma la censura è stata ritenuta infondata o inammissibile.

  • art. 294 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, senza rilievo decisivo ai fini della decisione.

  • art. 111 c.p.c.

    La successiva acquirente del fondo è stata qualificata come successore a titolo particolare nel diritto controverso.

  • art. 102 c.p.c.

    La coniuge è stata considerata litisconsorte necessario pretermesso, come già affermato nel precedente giudizio di cassazione.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    La nullità della consulenza tecnica va eccepita nella prima difesa successiva, altrimenti resta sanata.

  • art. 180, comma 1, c.c.

    La Corte d’appello lo aveva applicato per ritenere opponibile alla coniuge l’accordo, ma la Cassazione ha escluso che fosse pertinente perché il bene non era ancora in comunione legale al momento della scrittura.

  • art. 184 c.c.

    Richiamato nel motivo accolto, ma ritenuto non applicabile alla fattispecie perché il bene non era ancora di proprietà dei coniugi.

  • art. 1372 c.c.

    La scrittura privata obbligava soltanto il sottoscrittore, in forza del principio di relatività degli effetti del contratto.

Massime di principio

  • Un accordo obbligatorio autonomo relativo alle modalità future di esecuzione di un’opera può essere valido ed efficace anche se non riprodotto nel contratto definitivo, quando sia logicamente e funzionalmente distinto dal negozio traslativo.
  • La disciplina dell’amministrazione dei beni in comunione legale tra coniugi presuppone che il bene sia già entrato nel patrimonio comune; se il bene non è ancora di proprietà dei coniugi al momento dell’accordo, non si può invocare l’opponibilità automatica dell’atto al coniuge non firmatario.
  • La scrittura privata vincola, secondo il principio di relatività del contratto, soltanto i soggetti che l’hanno sottoscritta, salvo diversa base normativa o negoziale; l’estraneità al negozio impedisce di estenderne gli effetti a chi non vi ha partecipato.
  • La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, quando la sentenza è impugnabile con appello, deve essere fatta valere con il mezzo di impugnazione ordinario e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non tempestivamente censurata.
  • La nullità della consulenza tecnica d’ufficio deve essere eccepita nella prima difesa utile, altrimenti resta sanata.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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