Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento notificata per il recupero dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2002, a seguito di un avviso di accertamento e della successiva iscrizione a ruolo resa esecutiva nel 2011 e notificata nel 2012. Oltre al capitale iscritto a ruolo, l'agente della riscossione aveva richiesto anche gli aggi di riscossione previsti dall'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, nella misura del 4,65% in caso di pagamento entro sessanta giorni o del 9% in caso di pagamento tardivo. La società contribuente sosteneva che tali aggi avessero natura sostanzialmente sanzionatoria e che, pertanto, dovesse applicarsi la disciplina vigente nell'anno d'imposta 2002, non quella successivamente introdotta dalle modifiche del 2006 e del 2008. In via subordinata, prospettava l'illegittimità costituzionale della disciplina degli aggi per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 Cost., oltre a invocare la violazione delle norme sull'irretroattività e sulla legalità tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'aggio di riscossione ha natura retributiva e non sanzionatoria, essendo il compenso per il servizio di riscossione; di conseguenza, la disciplina applicabile è quella vigente al tempo dell'attività di riscossione, cioè al momento della formazione del ruolo e della notifica della cartella, e non quella riferita all'anno d'imposta oggetto dell'accertamento. Ha inoltre rilevato che le questioni di legittimità costituzionale già esaminate dalla Corte costituzionale non imponevano una nuova rimessione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999
aggi di riscossione pari al 4,65% o al 9%
l'aggio costituisce il compenso per l'attività esattoriale e deve essere regolato dalla disciplina vigente al tempo della riscossione; non ha natura sanzionatoria.
richiamato come modifica dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999, ma non applicabile retroattivamente come sanzione, perché l'aggio non è qualificato in senso punitivo.
art. 32, comma 1, lett. a), d.l. n. 185 del 2008
ha ridisegnato la disciplina dell'aggio, confermandone la funzione remunerativa e la rilevanza della disciplina vigente al momento della riscossione.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997
invocato dal ricorrente in tema di irretroattività delle disposizioni sanzionatorie, ma ritenuto inconferente perché l'aggio non è una sanzione.
art. 3, comma 1, L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di irretroattività in materia tributaria, ma non utile a qualificare l'aggio come sanzione.
richiamato per il principio di irretroattività, ma non applicabile alla pretesa del ricorrente nei termini prospettati.
art. 25, comma 2, Cost.
evocato dal ricorrente per il divieto di retroattività sfavorevole delle sanzioni, ma escluso perché l'aggio non ha natura punitiva.
art. 3 Cost.
la Corte richiama le valutazioni della giurisprudenza costituzionale sulla ragionevolezza del sistema, senza ravvisare ragioni per rimettere nuovamente la questione.
art. 24 Cost.
la pretesa non impedisce al debitore di pagare tempestivamente o di impugnare la cartella.
art. 53 Cost.
non riguarda imposte o sanzioni correlate; la questione di legittimità non è accolta.
art. 97 Cost.
la Corte costituzionale è richiamata sul tema dell'organizzazione e del finanziamento del servizio di riscossione, ma senza esiti favorevoli al ricorrente nel caso concreto.
art. 76 Cost.
citato nel richiamo alla recente decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999.
art. 23 Cost.
citato nel richiamo alla recente decisione della Corte costituzionale sulle questioni di legittimità dell'art. 17 d.lgs. n. 112 del 1999.
art. 1, comma 15, L. n. 234 del 2021
ha abrogato l'istituto dell'aggio di riscossione e trasferito il costo alla fiscalità generale, ma la modifica non opera retroattivamente per i casi pendenti.
art. 1, comma 17, L. n. 234 del 2021
contiene la disciplina transitoria che esclude l'applicazione retroattiva della nuova disciplina dell'aggio.
art. 1, comma 231, L. n. 197 del 2022
ha consentito l'estinzione di alcuni debiti senza pagamento dell'aggio, confermando la rilevanza normativa dell'istituto per i carichi pregressi.
art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma che disciplina gli interessi di mora, oggetto di stralcio nelle procedure agevolate successive.
art. 27, comma 1, d.lgs. n. 46 del 1999
richiamato come fonte delle somme aggiuntive escluse da alcune definizioni agevolate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato, senza rilievo sul merito della controversia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'aggio di riscossione ha natura di compenso per il servizio esattoriale e non costituisce una sanzione, sicché non gli si applica il regime di irretroattività proprio delle sanzioni tributarie.
- La disciplina dell'aggio va individuata in base al momento in cui si svolge l'attività di riscossione e si forma il relativo titolo esattoriale, non in base all'anno d'imposta cui si riferisce il tributo recuperato.
- La misura percentuale dell'aggio, anche se commisurata al carico iscritto a ruolo e non all'attività concretamente svolta, non ne muta la funzione remunerativa.
- Le questioni di legittimità costituzionale già esaminate dalla Corte costituzionale non impongono una nuova rimessione quando la Corte di cassazione ritenga la questione già definita nei suoi profili essenziali.
- Le sopravvenute modifiche normative che hanno abolito o ridisegnato l'aggio non operano automaticamente in modo retroattivo sui rapporti già sorti, salvo espressa previsione transitoria.
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