Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico emesso per l'anno d'imposta 2006 ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, fondato su indici di capacità reddituale e su un incremento patrimoniale (vecchio redditometro). La contribuente, che non aveva presentato la dichiarazione per il 2006, aveva ottenuto in primo grado un parziale ridimensionamento della pretesa. La Corte di merito aveva poi ritenuto illegittima, in parte, l'imputazione all'anno 2006 di una quota pari a un quinto di un incremento patrimoniale realizzato nel 2010, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un autonomo avviso per l'anno 2010 e che non fosse applicabile la nuova disciplina del redditometro. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione deducendo violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che, per gli anni anteriori al 2009, l'incremento patrimoniale sopravvenuto doveva comunque essere imputato per quote costanti ai periodi precedenti secondo la disciplina previgente, senza necessità di un accertamento autonomo per l'anno di sostenimento della spesa. La contribuente resiste e propone ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la definizione agevolata dei carichi ex d.l. n. 193/2016 avrebbe dovuto determinare la cessazione integrale della materia del contendere anche sul giudizio relativo all'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta la tesi secondo cui, per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, gli incrementi patrimoniali vanno ripartiti secondo la previgente disciplina dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973. Cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, perché riesamini l'appello incidentale dell'Ufficio applicando il principio affermato. Rigetta invece il ricorso incidentale condizionato della contribuente, rilevando che la definizione agevolata aveva riguardato solo le somme iscritte a ruolo in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, sicché la cessazione della materia del contendere era solo parziale e non travolgeva il giudizio sull'avviso di accertamento.
Norme richiamate
art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973
testo vigente ratione temporis
Per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, gli incrementi patrimoniali possono essere imputati per quote ai periodi precedenti secondo la disciplina previgente; la novella del d.l. n. 78/2010 opera solo per gli accertamenti relativi all'anno d'imposta 2009 e successivi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
La definizione agevolata dei carichi può riguardare le somme affidate all'agente della riscossione, ma non comporta necessariamente l'estinzione integrale del giudizio sull'avviso di accertamento.
art. 68 del d.lgs. n. 546/1992
"Pagamento del tributo in pendenza del processo"
In pendenza del giudizio tributario il tributo è dovuto, nei limiti previsti, anche dopo la sentenza di primo grado; la riscossione frazionata spiega effetti solo sulle somme affidate all'agente della riscossione in esecuzione provvisoria della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici relativi ad annualità anteriori al 2009, gli incrementi patrimoniali vanno ripartiti nei periodi d'imposta precedenti secondo la disciplina previgente dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, senza applicare retroattivamente la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010.
- Non è necessario emettere un autonomo avviso di accertamento per l'anno in cui l'incremento patrimoniale è stato materialmente sostenuto, quando la disciplina applicabile consente la sua imputazione pro quota agli anni precedenti oggetto di accertamento.
- La definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo in pendenza di giudizio produce cessazione della materia del contendere solo per la parte della pretesa effettivamente definita; il processo sull'avviso di accertamento può proseguire per la frazione residua non coperta dalla rottamazione.
- Nel processo tributario, la riscossione frazionata ex art. 68 d.lgs. n. 546/1992 e la definizione agevolata incidono sulle somme iscritte a ruolo, ma non esauriscono automaticamente la controversia sull'atto impositivo presupposto.
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