Cassazione Civile, Ordinanza n. 03914/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per IRPEF e addizionali relativo all'anno d'imposta 2007, emesso nei confronti di una contribuente che non aveva presentato la dichiarazione. L'Ufficio aveva determinato un maggior reddito sulla base di indici di capacità contributiva e di spese per incrementi patrimoniali secondo il previgente redditometro, per un importo complessivo di euro 96.468,41. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, riducendo il reddito accertato di euro 41.400,00. In appello la CTR delle Marche, preso atto della definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 per le somme iscritte a ruolo ex art. 68 d.lgs. 546/1992, dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere e rigettava l'appello incidentale dell'Agenzia, confermando l'annullamento dell'avviso limitatamente all'imputazione, all'anno 2007, dell'acquisto di un immobile avvenuto nel 2010. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione/falsa applicazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973: sosteneva che, per il testo vigente ratione temporis, l'incremento patrimoniale realizzato nel 2010 doveva essere imputato per un quinto all'anno 2007, senza applicare il nuovo redditometro (vigente solo per gli anni 2009 e successivi). La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, lamentando che la definizione agevolata dei carichi avrebbe dovuto determinare la cessazione integrale della materia del contendere e non solo parziale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo sull'erronea applicazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973: per gli accertamenti sintetici relativi ad anni anteriori al 2009 resta applicabile la previgente disciplina, che consente la ripartizione dell'incremento patrimoniale nel quinquennio precedente. Ha invece rigettato il ricorso incidentale condizionato della contribuente, affermando che la definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016 incide solo sulle somme affidate all'agente della riscossione ex art. 68 d.lgs. 546/1992, senza travolgere integralmente il giudizio sull'avviso di accertamento nella parte non definita. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello incidentale dell'Agenzia e per la liquidazione delle spese di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente incidentale di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Per gli anni d'imposta anteriori al 2009, gli incrementi patrimoniali rilevanti ai fini dell'accertamento sintetico vanno imputati secondo la disciplina previgente, con ripartizione nel quinquennio precedente; la nuova disciplina del redditometro opera solo per gli accertamenti relativi al 2009 e successivi.
La novella sull'accertamento sintetico non si applica agli accertamenti relativi ad anni d'imposta precedenti al 2009.
La definizione agevolata dei carichi riguarda le somme affidate all'agente della riscossione e può determinare cessazione della materia del contendere solo per tale parte della pretesa.
In pendenza del processo tributario opera la riscossione frazionata; la definizione agevolata del carico iscritto a ruolo attiene alle somme già affidate all'agente della riscossione, mentre il giudizio sull'avviso di accertamento prosegue per la parte non definita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente incidentale, se dovuto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo principale è stato formulato come denuncia di violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici relativi ad anni d'imposta anteriori al 2009, gli incrementi patrimoniali devono essere valutati secondo il previgente art. 38, comma 5, d.P.R. 600/1973, con imputazione per quote negli anni precedenti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis; non può applicarsi retroattivamente la disciplina introdotta dal d.l. 78/2010.
- La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione determina cessazione della materia del contendere solo nei limiti delle somme oggetto di rottamazione o altra definizione, ma non estingue automaticamente il giudizio sull'atto impositivo per la parte ancora controversa.
- Quando il giudizio tributario riguarda un avviso di accertamento e, separatamente, la riscossione frazionata delle somme iscritte a ruolo in pendenza di lite, la definizione agevolata della cartella incide soltanto sul segmento già affidato alla riscossione, lasciando sussistente l'interesse alla decisione sul residuo contenzioso.
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