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Legge

LEGGE 30 dicembre 2021, n. 234

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Normativa italiana21G00256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge di bilancio per il 2022 definisce i saldi di finanza pubblica e interviene su IRPEF, detrazioni, trattamento integrativo e IRAP; riforma il finanziamento e la governance della riscossione; proroga e modifica bonus edilizi, Superbonus e cessione dei crediti, introducendo controlli antifrode e una detrazione temporanea per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono fissate misure con scadenze specifiche, in prevalenza riferite agli anni 2022-2025.

Legge di bilancio 2022: riforma fiscale, riscossione e agevolazioni edilizie

Legge di bilancio 2022: misure fiscali, riscossione e agevolazioni

La legge stabilisce i principali saldi di finanza pubblica per il triennio 2022-2024 e introduce interventi tributari, finanziari e di agevolazione edilizia. Le misure comprendono disposizioni temporanee con scadenze che vanno dal solo periodo d’imposta 2022 fino al 31 dicembre 2025.

Saldi di finanza pubblica

Per gli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono quelli indicati nell’allegato 1. Il ricorso al mercato è considerato al netto delle operazioni dirette al rimborso anticipato o alla ristrutturazione di passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

IRPEF, detrazioni e trattamento integrativo

La disciplina dell’IRPEF è modificata mediante la revisione delle aliquote e delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e altri redditi assimilati. Le aliquote per scaglioni sono fissate al 23% fino a 15.000 euro, al 25% oltre 15.000 e fino a 28.000 euro, al 35% oltre 28.000 e fino a 50.000 euro e al 43% oltre 50.000 euro. Sono ridefiniti gli importi e i criteri di calcolo delle detrazioni, con maggiorazioni specifiche per determinate fasce di reddito.

Il trattamento integrativo è riconosciuto ordinariamente, nei limiti previsti dalla relativa disciplina, ai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. Può spettare anche a chi supera tale soglia ma non 28.000 euro, se l’ammontare delle detrazioni individuate dalla norma eccede l’imposta lorda; in questo caso il beneficio è pari alla differenza, comunque non oltre 1.200 euro. È abrogata l’ulteriore detrazione disciplinata dall’articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020.

Per compensare la riduzione del gettito IRPEF connessa alla riforma, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano è riconosciuto un trasferimento per il triennio 2022-2024. Gli importi sono determinati entro il 31 marzo 2022 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’istruttoria di un tavolo tecnico con la partecipazione delle autonomie interessate.

Per l’addizionale regionale IRPEF relativa al 2022, il termine per adeguare le aliquote è differito al 31 marzo 2022 e le regioni e province autonome devono trasmettere i dati rilevanti entro il 13 maggio 2022. I comuni devono adeguare per il 2022 scaglioni e aliquote dell’addizionale comunale entro il 31 marzo 2022 oppure, se successivo, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

IRAP e compensazioni alle autonomie territoriali

Dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, l’IRAP non è dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o arti e professioni rientranti nelle categorie indicate dall’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dal 2022 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo annuale di 192.252.000 euro per compensare regioni e province autonome delle riduzioni di entrate IRAP non coperte nell’ambito del finanziamento sanitario corrente statale, comprese quelle derivanti dalle maggiorazioni regionali vigenti. Gli importi iniziali sono indicati nell’allegato 2; dal 2025 possono essere modificati, a contributo complessivo invariato, con decreto ministeriale sulla base di un accordo in Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome. Le somme sono contabilizzate nei bilanci regionali tra i trasferimenti correnti da Ministeri.

Patent box e altre misure tributarie

È modificato il regime agevolativo per i costi di ricerca e sviluppo relativi a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nell’attività d’impresa: tali costi sono maggiorati del 110% ai fini delle imposte sui redditi. L’agevolazione opera per le opzioni riferite al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021 e ai periodi successivi. Per le spese sostenute in vista della creazione di beni immateriali, la maggiorazione decorre dal periodo in cui il bene ottiene un titolo di privativa industriale e non può riguardare spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente.

Per i periodi d’imposta interessati non sono più esercitabili le opzioni per i precedenti regimi di patent box richiamati dalla norma. I soggetti con opzioni pregresse relative a periodi anteriori possono scegliere, a determinate condizioni e tramite comunicazione, il nuovo regime; la facoltà è esclusa per chi abbia concluso specifici accordi preventivi con l’Agenzia delle entrate o abbia aderito al regime previsto dal decreto-legge n. 34 del 2019. Le modifiche entrano in vigore il giorno della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

Sono inoltre rinviate al 1° gennaio 2023 alcune disposizioni della legge n. 160 del 2019 indicate nei commi 652 e 676. La legge estende al 2022 l’esenzione dall’IRPEF dei redditi dominicali e agrari prevista per i soggetti contemplati dalla legge n. 232 del 2016 e innalza da 30.000 a 40.000 euro il limite individuale, e da 150.000 a 200.000 euro il limite complessivo, di una misura di investimento agevolato richiamata dalla stessa legge. Per i prodotti assorbenti e tamponi per l’igiene femminile non già inclusi nella specifica voce IVA agevolata è inserita una nuova voce nella tabella IVA.

Agenzia delle entrate-Riscossione e finanziamento del servizio

La governance dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è riorganizzata, con un più stretto indirizzo operativo e controllo dell’Agenzia delle entrate. Il direttore dell’ente coincide con il direttore dell’Agenzia delle entrate; il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due dirigenti dell’Agenzia delle entrate, senza compensi, indennità o rimborsi per i componenti.

Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e disciplina funzioni degli organi, entrate necessarie all’equilibrio economico-finanziario e criteri per l’erogazione delle risorse e per i corrispettivi dei servizi. Le deliberazioni sullo statuto sono trasmesse al Ministero secondo le forme previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999. Le modifiche dei regolamenti e degli atti generali, nonché i bilanci e i piani pluriennali d’investimento, sono sottoposti all’approvazione dell’Agenzia delle entrate; in via ordinaria l’approvazione si intende concessa se non interviene un provvedimento entro 45 giorni, salvo interruzione del termine per richieste di chiarimenti o documenti. Gli altri atti di gestione non sono sottoposti ad approvazione preventiva. Le due Agenzie possono stipulare convenzioni o protocolli, senza nuovi o maggiori oneri, anche per assegnazioni temporanee di personale.

La convenzione tra MEF e Agenzia delle entrate disciplina le risorse statali necessarie agli oneri di funzionamento e agli investimenti del servizio nazionale della riscossione. La relazione sui risultati dell’attività è trasmessa all’Agenzia delle entrate, che predispone il rapporto previsto dalla normativa di contabilità pubblica.

Dal 1° gennaio 2022 l’agente della riscossione è finanziato per i costi del servizio tramite risorse stanziate sul bilancio dello Stato. Sono riversate all’entrata statale le quote poste a carico dei debitori o degli enti creditori, secondo le modalità previste dalla nuova disciplina:

  • spese esecutive e cautelari e costi di notifica, negli importi determinati con decreto non regolamentare del MEF;
  • una quota a carico degli enti creditori non statali, delle agenzie fiscali o degli enti previdenziali quando riconoscano come non dovute, in tutto o in parte, somme affidate alla riscossione;
  • una quota pari all’1% delle somme riscosse a carico degli enti creditori della categoria indicata, rimodulabile con decreto ministeriale fino alla metà in aumento o in diminuzione.

Le somme sono riversate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’agente ha disponibilità delle somme e delle informazioni complete sul versamento. Per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano applicabili l’aggio e gli oneri di riscossione secondo le regole previgenti; sono inoltre salvaguardate le regole sul rimborso delle spese per le attività svolte entro quella data. Per le attività svolte dal 1° gennaio 2022 sui carichi pregressi si applicano le regole transitorie specifiche sul rimborso e sul riversamento delle spese. Le norme sulla riscossione richiamate si applicano dal 1° gennaio 2022; fino all’entrata in vigore del nuovo decreto ministeriale continua ad applicarsi, ove compatibile, il decreto del 21 novembre 2000. Statuto, regolamenti e atti generali delle Agenzie devono essere adeguati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per l’attuazione è stanziato un importo di 990 milioni di euro annui dal 2022.

Superbonus e cessione dei crediti edilizi

Sono prorogati e rimodulati gli incentivi dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Per condomìni, persone fisiche nei casi indicati dalla norma e altri soggetti ammessi, il Superbonus è riconosciuto sulle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 con aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2023, del 70% per il 2024 e del 65% per il 2025. Per gli interventi su unità immobiliari effettuati dalle persone fisiche della categoria indicata alla lettera b) del comma 9, l’aliquota del 110% è riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 è stato realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo. Per i soggetti e le cooperative richiamati dalla norma, il 110% è esteso alle spese entro il 31 dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento.

Per gli interventi nei comuni interessati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi indicati dalla legge spettano al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. La proroga delle aliquote è estesa, alle condizioni previste, anche agli interventi trainati indicati dalla norma.

Per gli impianti fotovoltaici, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali, entro un ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro e un limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale, in relazione agli interventi congiunti previsti. Per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici eseguite congiuntamente agli interventi agevolati, valgono i limiti di spesa di 2.000 euro per edifici unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti, 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomìni con non più di otto colonnine e 1.200 euro per quelli con più di otto colonnine; la detrazione è ripartita in quattro quote annuali.

Per l’opzione di cessione del credito o sconto in fattura, le misure sono estese alle spese sostenute negli anni 2020-2024 e sono introdotti, per gli interventi individuati dalla norma, l’obbligo del visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese da parte di tecnici abilitati. Le spese per visto e asseverazioni rientrano tra quelle detraibili. Gli obblighi non si applicano alle opere di edilizia libera e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, salvo gli interventi agevolati dal bonus facciate richiamati dalla disposizione. In caso di detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il visto è richiesto, ma non quando la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale.

La congruità delle spese è valutata anche considerando i valori massimi stabiliti per alcune categorie di beni con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022. I prezzari ministeriali indicati dalla norma si applicano anche ai bonus antisismici, al bonus facciate e agli interventi di recupero edilizio richiamati.

Controlli antifrode e recupero dei crediti

L’Agenzia delle entrate può sospendere, entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione, per un massimo di 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni di cessione del credito, anche successive alla prima, e delle opzioni per sconto o cessione che presentino profili di rischio. La valutazione considera la coerenza dei dati con quelli dell’Anagrafe tributaria e le informazioni disponibili, i crediti e i soggetti coinvolti nonché le cessioni precedenti.

Se i rischi sono confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito è comunicato al trasmittente; se non sono confermati, o decorso il periodo di sospensione, la comunicazione produce i propri effetti. Restano fermi i controlli ordinari e l’Amministrazione finanziaria controlla comunque i crediti per i quali la comunicazione è considerata non avvenuta. Gli intermediari e gli altri soggetti obbligati ai sensi della normativa antiriciclaggio non acquisiscono il credito quando ricorrono i presupposti che impongono gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007.

Per le agevolazioni edilizie e i contributi a fondo perduto erogati in relazione all’emergenza COVID-19, l’Agenzia delle entrate esercita i poteri di controllo previsti dalla disciplina delle imposte sui redditi e dell’IVA. Per recuperare somme non versate, contributi indebitamente percepiti o crediti ceduti senza i requisiti, può emanare un atto di recupero secondo la legge n. 311 del 2004. Salvo termini diversi previsti da altre norme, l’atto deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della violazione; con lo stesso atto sono irrogate le sanzioni previste e applicati gli interessi. È competente l’ufficio dell’Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente al momento della violazione; contro l’atto si applica la disciplina del processo tributario.

Il decreto-legge n. 157 del 2021 è abrogato, ma restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici già sorti sulla sua base.

Altri bonus edilizi e barriere architettoniche

Le detrazioni per efficienza energetica e per ristrutturazione edilizia previste dal decreto-legge n. 63 del 2013 sono prorogate, nei casi indicati, fino al 31 dicembre 2024. Il bonus mobili è riconosciuto per gli acquisti effettuati nel 2022, 2023 e 2024 nella misura del 50%, ripartito in dieci quote annuali, con massimale di spesa di 10.000 euro per il 2022 e 5.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Riguarda mobili e grandi elettrodomestici delle classi energetiche minime previste, destinati all’immobile oggetto di ristrutturazione; i lavori devono essere iniziati dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Il limite è ridotto delle spese dell’anno precedente già ammesse alla detrazione.

Il bonus facciate è riconosciuto per le spese sostenute nel 2022 nella misura del 60%. È estesa agli anni 2021-2024 la detrazione per i sistemi di filtraggio dell’acqua prevista dalla legge n. 205 del 2017.

Per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti è riconosciuta una detrazione del 75%, ripartita in cinque quote annuali. I massimali complessivi sono:

  • 50.000 euro per edifici unifamiliari o unità funzionalmente indipendenti con accesso autonomo;
  • 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare negli edifici da due a otto unità;
  • 30.000 euro per ciascuna unità negli edifici con più di otto unità.

La detrazione comprende anche l’automazione degli impianti funzionale all’eliminazione delle barriere e, in caso di sostituzione, le spese di smaltimento e bonifica. Gli interventi devono rispettare i requisiti del decreto ministeriale n. 236 del 1989. Per questa agevolazione è ammessa anche l’opzione per cessione del credito o sconto in fattura.

Requisiti contrattuali per i lavori edili agevolati

Per i lavori edili individuati dall’allegato X al decreto legislativo n. 81 del 2008, i benefici fiscali richiamati dalla disposizione possono essere riconosciuti soltanto se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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