Cassazione Civile, Ordinanza n. 03913/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui a una società era stato intimato il pagamento di euro 500,00 a titolo di franchigia prevista da una polizza RC auto, in relazione a un sinistro del 14 gennaio 2015. L’opposizione era stata rigettata dal Giudice di Pace e il successivo appello era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale perché rivolto contro una sentenza ritenuta pronunciata secondo equità, dunque inappellabile salvo i casi di cui all’art. 339, terzo comma, c.p.c. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi; con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 339 e 113 c.p.c. e dell’art. 1342 c.c., sostenendo che la controversia derivava da un contratto di massa, concluso su modulo standard predisposto dall’assicuratore, e quindi non rientrava tra le cause decidibili secondo equità dal Giudice di Pace. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che l’art. 113, secondo comma, c.p.c. esclude la decisione secondo equità nelle controversie relative ai contratti di massa di cui all’art. 1342 c.c., perché regolano in modo uniforme una pluralità di rapporti mediante moduli o formulari predisposti unilateralmente. Poiché la pretesa riguardava la franchigia nascente da una clausola di una polizza RC auto standard, la causa non poteva essere trattata come equitativa e, quindi, non poteva dirsi inappellabile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 113 c.p.c.
la decisione secondo equità è eccezionale e non è consentita nelle controversie relative a contratti di massa regolati da moduli o formulari standard; la regola è la decisione secondo diritto.
art. 339 c.p.c.
l’inappellabilità della sentenza pronunciata secondo equità opera solo nei limiti delle ipotesi previste dalla norma.
art. 1342 c.c.
i contratti conclusi mediante moduli o formulari predisposti per disciplinare una pluralità indefinita di rapporti rientrano nel paradigma dei contratti di massa richiamato dall’art. 113 c.p.c.
Massime di principio
- Le sentenze del Giudice di Pace sono appellabili quando la controversia non rientra nelle ipotesi tassative di decisione secondo equità previste dalla legge.
- Il richiamo dell’art. 1342 c.c. nell’art. 113, secondo comma, c.p.c. si collega alle modalità standardizzate di conclusione del contratto e alla necessità di una decisione uniforme per rapporti seriali, non a speciali regole sostanziali di tutela.
- Una controversia fondata su una clausola di contratto predisposto unilateralmente e concluso su modulo standard non può essere qualificata come causa decisa secondo equità solo per la natura del rapporto, se il contratto è riconducibile ai contratti di massa.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto per difetto del presupposto di inappellabilità, restano assorbiti gli ulteriori motivi che investono la decisione impugnata.
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