Cassazione Civile, Ordinanza n. 03920/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una serie di cartelle di pagamento riferite a ruoli di varia natura. La società contribuente aveva contestato, in primo e secondo grado, sia profili di notifica e tempestività dell’impugnazione, sia l’omessa considerazione di ulteriori cartelle che assumeva non notificate e delle quali sosteneva di non avere copia. In cassazione deduceva, con il primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo relativo a una cartella specifica, osservando che la documentazione sulla notifica era illeggibile e dunque non consentiva di affermare validamente l’avvenuta notifica né la conseguente tardività del ricorso. Con il secondo motivo denunciava omesso esame, motivazione apparente e omessa pronuncia, lamentando che la CTR avesse escluso dal giudizio ulteriori cartelle asseritamente non notificate e non prodotte, senza considerare le allegazioni svolte già in primo grado e in appello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo limitatamente alla cartella per la quale la sentenza di merito aveva tratto, erroneamente, la conclusione della notifica e della conseguente tardività dal dato documentale che in sentenza risultava invece non leggibile. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire, poiché la stessa ricorrente aveva affermato di non disporre delle copie delle cartelle e contestava l’estratto di ruolo, rispetto al quale opera il limite di impugnabilità previsto dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, nonché per eterogeneità delle censure cumulate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente di denunciare per cassazione l’omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non copre il mero dissenso sulle argomentazioni difensive o sulla valutazione logica del fatto.
il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando attenga a una svista sul fatto probatorio in sé, è rimediabile con revocazione per errore di fatto.
è richiamato quale parametro del vizio di omessa pronuncia dedotto contro la sentenza di merito.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
"L’estratto di ruolo non è impugnabile"
limita l’impugnazione dell’estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo nei casi tipizzati in cui il debitore dimostri uno specifico pregiudizio.
art. 3-bis, comma 1, d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. con modif. in l. 17 dicembre 2021, n. 215
ha introdotto l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante anche nei processi pendenti.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
è richiamato come una delle ipotesi di pregiudizio che consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella.
art. 58-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è richiamato come ulteriore ipotesi collegata alle verifiche che possono rendere impugnabile la cartella/ruolo nei casi tipizzati.
art. 1, comma 1, lettera a), regolamento MEF 18 gennaio 2008, n. 40
è menzionato tra i soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio tipizzato per l’impugnazione diretta.
art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
viene richiamato per evidenziare che il divieto di impugnare l’estratto di ruolo resta fermo, con eccezioni tipizzate dal legislatore.
è indicato come mezzo di produzione documentale nel giudizio di legittimità per dimostrare lo specifico interesse ad agire.
è richiamato in relazione alla riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova va distinto dall’errore di valutazione del significato della prova: il primo può integrare revocazione per errore di fatto, mentre il secondo può essere dedotto con i motivi di ricorso per cassazione nei limiti consentiti.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non le argomentazioni difensive della parte né la mera lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- L’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile salvo i casi tipizzati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, che richiedono la dimostrazione di uno specifico pregiudizio; il requisito dell’interesse ad agire è condizione dell’azione e può essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado.
- Quando il ricorso per cassazione cumula più censure eterogenee in un unico motivo senza consentirne un esame separato, il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
- Se la sentenza di merito fonda la decisione su una cartella qualificandola come ritualmente notificata, ma il documento richiamato risulta in sentenza illeggibile o comunque non idoneo a dimostrare tale notifica, la statuizione sulla decadenza dall’impugnazione deve essere cassata nei limiti dell’errore riscontrato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03913/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03914/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03915/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03916/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03917/2026 del 22/02/2026
- ordinanza_civile · 22 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03918/2026 del 22/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →