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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03916/2026 del 22/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito da una società a un avvocato per assisterla in una procedura di esecuzione immobiliare. La società sosteneva di aver perso la prelazione ipotecaria in sede di riparto perché l’ipoteca non era stata rinnovata tempestivamente; in un precedente giudizio il Tribunale di Roma aveva ritenuto responsabile il professionista e lo aveva condannato a risarcire il danno, mentre aveva rigettato la sua domanda di manleva verso l’assicuratore. Successivamente, nel giudizio instaurato dall’avvocato contro la propria assicurazione, la società è intervenuta in appello ai sensi dell’art. 344 c.p.c., deducendo dolo e collusione tra professionista e compagnia per aver determinato una decisione sfavorevole ai suoi diritti e chiedendo la condanna dell’assicuratore al pagamento dell’indennizzo dovuto. La Corte d’appello ha però ritenuto l’intervento inammissibile perché le allegazioni dell’interveniente riguardavano, in sostanza, il diverso giudizio definito dal Tribunale di Roma e non la sentenza impugnata in appello. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione degli artt. 344 e 404, comma 2, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva confuso l’intervento in appello con l’opposizione di terzo revocatoria, la revocazione, l’intervento adesivo e l’azione pauliana; (2) violazione dell’art. 395 n. 5 c.p.c., dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., lamentando che non fosse stato attribuito rilievo a un preteso contrasto tra giudicati di un diverso procedimento sul rapporto assicurativo; (3) violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la Corte confermato la declaratoria di inammissibilità delle domande per ne bis in idem. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’intervento ex art. 344 c.p.c. è ammesso solo nei casi riconducibili all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. e richiede che dolo o collusione investano la sentenza impugnata o quella emananda nel giudizio in corso, mentre le allegazioni della società si riferivano a una diversa sentenza già passata in giudicato; ha inoltre escluso la possibilità di utilizzare in appello un intervento adesivo, non previsto dall’art. 344 c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto non pertinente perché il preteso conflitto di giudicati non era stato dedotto in modo rilevante ai fini dell’intervento ex art. 344 c.p.c. e non apparteneva ai presupposti dell’opposizione di terzo revocatoria. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d’appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l’intervento spiegato in appello ex art. 344 c.p.c. La Corte ha affermato che l’intervento in appello ha natura eccezionale e può essere ammesso solo nei casi in cui sia configurabile l’opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 c.p.c.; nel caso concreto, però, il preteso dolo o la collusione erano riferiti dalla ricorrente a un diverso giudizio già definito dal Tribunale di Roma, e non alla sentenza impugnata o a quella potenzialmente emananda nel giudizio di appello. È stata inoltre esclusa l’ammissibilità di un intervento adesivo in appello, poiché l’art. 344 c.p.c. rinvia solo alle ipotesi di cui all’art. 404 c.p.c. Il motivo sul preteso contrasto di giudicati è stato considerato estraneo ai presupposti dell’intervento e il motivo ex art. 2909 c.c. è rimasto assorbito. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 344 c.p.c.

    L'intervento in appello è istituto eccezionale e derogatorio al divieto di domande nuove; è ammesso solo nei limiti del richiamo all'opposizione di terzo revocatoria di cui all'art. 404 c.p.c., non anche per interventi adesivi generici.

  • art. 404, comma 2, c.p.c.

    L'intervento/opposizione del terzo richiede che la sentenza impugnata o quella potenzialmente emananda sia l'effetto di dolo o collusione delle parti ai danni del terzo.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato solo per escludere che l'intervento in appello possa assumere natura di intervento adesivo.

  • art. 106 c.p.c.

    Richiamato solo per affermare che l'art. 344 c.p.c. non consente gli altri tipi di intervento previsti dal codice di rito.

  • art. 107 c.p.c.

    Richiamato solo per affermare che l'art. 344 c.p.c. non consente gli altri tipi di intervento previsti dal codice di rito.

  • art. 395, n. 1, c.p.c.

    Richiamato nel confronto con la revocazione, per evidenziare la confusione prospettata dalla ricorrente tra rimedi diversi.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al preteso conflitto di giudicati.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione al giudicato formatosi su altra sentenza.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Invocato per contestare la conferma della declaratoria di inammissibilità per ne bis in idem; il motivo è stato assorbito.

  • art. 1917, secondo comma, c.c.

    Richiamato nel giudizio di merito per negare che le modalità di pagamento diretto dell'indennità costituiscano un'obbligazione autonoma diversa da quella assicurativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per dichiarare l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'intervento in appello ex art. 344 c.p.c. ha natura eccezionale e può essere ammesso solo nei casi in cui il terzo potrebbe proporre opposizione revocatoria ex art. 404 c.p.c.; non è consentito estendere l'istituto a forme di intervento diverse o adesive.
  • Per l'ammissibilità dell'intervento del terzo è necessario che il dolo o la collusione delle parti abbiano inciso sulla sentenza impugnata nel giudizio in corso o su quella che verrà emanata in quel medesimo processo; allegazioni riferite a un diverso giudizio già definito non soddisfano il presupposto.
  • Il terzo che interviene in appello deve censurare specificamente la ratio decidendi della pronuncia che dichiara l'inammissibilità dell'intervento; se le deduzioni si appuntano su vicende processuali estranee o su un diverso giudicato, il motivo non coglie la decisione impugnata.
  • Il richiamo al conflitto di giudicati o al giudicato esterno non consente, da solo, di superare i limiti oggettivi dell'intervento ex art. 344 c.p.c., ove tale questione non rientri nei presupposti dell'opposizione di terzo revocatoria.
  • L'art. 344 c.p.c. non abilita un intervento adesivo in appello, perché il rinvio normativo è limitato ai casi di cui all'art. 404 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssicurazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioNullità

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