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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25633/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, emesso per IVA, IRPEF e IRAP. Il contribuente aveva dedotto in primo e in secondo grado diversi vizi dell'atto: carenza di potere e di delega del soggetto accertatore e del firmatario, omessa o irregolare notifica del processo verbale di constatazione e dell'avviso, mancata indicazione del giudice competente per l'eventuale ricorso, difetto di motivazione dell'avviso per mancata indicazione delle norme applicate e per mancata replica alle osservazioni presentate nel procedimento di adesione, erronea indicazione delle imposte e delle sanzioni, illegittima sottoscrizione dell'atto e errori nel calcolo delle rimanenze finali e del ricarico. In cassazione ha articolato sei motivi, denunciando soprattutto violazione delle norme sulla motivazione e sottoscrizione dell'atto impositivo, omessa pronuncia sui motivi di appello, nullità della notifica a mezzo posta, carente motivazione sulle sanzioni e sui rilievi difensivi del contribuente, nonché l'illegittimità della firma per mancanza della qualifica dirigenziale del funzionario sottoscrittore.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo, secondo e terzo motivo in parte inammissibili e in parte infondati, il quarto motivo inammissibile, il quinto motivo infondato e il sesto motivo inammissibile. Ha affermato, tra l'altro, che non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata è incompatibile con la tesi del ricorrente e quindi contiene un rigetto implicito; che l'avviso di accertamento può essere motivato per relationem al PVC conosciuto dal contribuente; che non è necessaria l'indicazione delle specifiche norme violate nell'avviso, purché siano chiari i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; che l'amministrazione non ha l'obbligo di replicare nell'atto impositivo alle osservazioni difensive formulate nel procedimento di adesione; che, per gli avvisi di accertamento, la sottoscrizione da parte di funzionario delegato di carriera direttiva è sufficiente e non richiede la qualifica dirigenziale; e che le censure sulle rimanenze e sul ricarico erano formulate in modo non intellegibile e comunque non decisive. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa illegittimità dell'accertamento; la Corte non ravvisa violazioni decisive su tale profilo, ritenendo sufficiente la motivazione dell'avviso nei termini esposti.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La motivazione dell'avviso è valida se indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; non è necessaria l'indicazione delle specifiche norme violate. L'avviso può essere motivato per relationem al PVC noto al contribuente.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo per l'annullamento dell'atto in presenza di motivazione sufficiente.

  • art. 5 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 218

    L'invito a comparire per l'eventuale adesione successivo al PVC è considerato correttamente notificato dall'Ufficio.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La censura di omessa pronuncia è esclusa perché la sentenza d'appello, rigettando la pretesa, contiene un rigetto implicito delle eccezioni.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la statuizione adottata è logicamente incompatibile con la tesi non esaminata espressamente.

  • art. 1335 c.c.

    L'atto spedito e pervenuto regolarmente all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato nel motivo sulla notifica, ma la Corte ritiene comunque valida la ricezione dell'atto a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento in assenza di contestazione della ricezione.

  • art. 3 l. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato per contestare la notifica postale; la Corte esclude l'invalidità per la sola mancata annotazione della data e della firma del notificante sull'atto inserito nel plico.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione; non conduce, nel caso concreto, a invalidità dell'atto ricevuto dal destinatario.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la nullità della notifica; la Corte non accoglie la censura in assenza di pregiudizio concreto al diritto di difesa.

  • art. 160 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in materia di nullità della notificazione; la censura è respinta.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    L'avviso di accertamento non è nullo per il mancato richiamo delle controdeduzioni del contribuente nel procedimento di adesione; non esiste un obbligo di tale motivazione rafforzata.

  • art. 16 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L'obbligo di motivazione specifica della sanzione vale quando la sanzione è irrogata con atto separato, non quando è contestuale all'accertamento e la pretesa è definita nei suoi elementi essenziali per relationem.

  • art. 4 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Richiamato nel motivo sulla legittimazione del firmatario, ma non determinante ai fini dell'annullamento dell'atto.

  • art. 19 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamato in relazione all'organizzazione delle agenzie fiscali e alla delega di firma.

  • art. 53 d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Richiamato in tema di organizzazione e poteri dell'ufficio fiscale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l'onere probatorio sulla delega e sulla qualità del firmatario; la Corte ritiene provata la delega.

  • art. 57 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato nel sesto motivo insieme all'art. 42 d.P.R. 600/1973, ma la censura è ritenuta inammissibile per difetto di chiarezza e di decisività.

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La Corte rileva che l'avviso, relativo al 2005 e notificato il 27/11/2009, è stato emesso entro il termine quadriennale dalla dichiarazione.

  • art. 375 c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che disciplina la definizione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati dedotti sotto i nn. 3, 4 e 5; la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia e l'omesso esame di fatti storici decisivi quando le censure mirano in realtà a contestare la correttezza giuridica della motivazione o sono formulate in modo non intellegibile.

Massime di principio

  • Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la statuizione del giudice di merito sia logicamente incompatibile con la questione non esaminata espressamente, poiché in tal caso la decisione implica un rigetto tacito della censura.
  • L'avviso di accertamento è validamente motivato se espone i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; non è necessaria l'indicazione analitica delle singole disposizioni violate, né una replica espressa a tutte le osservazioni difensive del contribuente svolte nel procedimento di adesione.
  • La motivazione per relationem al processo verbale di constatazione è legittima quando il PVC sia conosciuto o conoscibile dal contribuente e consenta l'esercizio pieno del diritto di difesa.
  • In tema di notificazione dell'avviso di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la rituale ricezione dell'atto presso l'indirizzo del destinatario determina la presunzione di conoscenza dell'atto, superabile solo con prova dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione; la mera mancanza di annotazioni formali sul plico non comporta, di per sé, nullità.
  • Per gli avvisi di accertamento tributario, la sottoscrizione da parte di un funzionario delegato di carriera direttiva è sufficiente ai fini della validità dell'atto e non è richiesta, di per sé, la qualifica dirigenziale.
  • In materia di sanzioni tributarie, l'obbligo di specifica motivazione della sanzione opera soprattutto quando la sanzione sia irrogata con atto separato; se la sanzione è contestuale all'accertamento e la pretesa è compiutamente definita, la motivazione può risultare per relationem.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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