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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25608/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione e irrogazione sanzioni relativo all'anno 2003, che l'Ufficio aveva impugnato in appello ottenendo la riforma della decisione di primo grado e la declaratoria di legittimità dell'atto. La società, poi fallita, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Con i primi due ha sostenuto che l'appello dell'Ufficio fosse inammissibile perché non avrebbe formulato in modo adeguato il petitum e non avrebbe indicato correttamente l'oggetto della domanda in secondo grado ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che la pretesa si fondasse su dati bancari riferiti a soggetti terzi, in particolare sugli acquirenti degli immobili, e quindi su elementi non utilizzabili contro la contribuente. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando che la CTR avesse ritenuto non decisiva la congruità dei prezzi dichiarati rispetto ai valori OMI e che avesse valorizzato altre prove. Con i motivi quinto e sesto ha censurato la motivazione della sentenza per omesso o insufficiente esame di fatti decisivi e controversi.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondati i primi due perché l'appello dell'Ufficio aveva comunque natura devolutiva piena e la richiesta di riforma della sentenza di primo grado era sufficiente a investire il giudice di secondo grado del riesame del merito; non era quindi configurabile l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di petitum o per mancata specificazione della domanda in appello. Ha respinto il terzo motivo osservando che la CTR non aveva fondato la decisione solo su indagini finanziarie riguardanti terzi, ma aveva utilizzato tali risultanze come meri indizi, corroborati da ulteriori elementi probatori, tra cui dichiarazioni degli acquirenti e fatture di acconto non riferite a specifici pagamenti. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la CTR aveva infatti valorizzato una pluralità di elementi probatori più forti delle sole risultanze OMI, quali perizie di stima, movimenti bancari e dichiarazioni di acquirenti; inoltre ha precisato che la denuncia della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella critica alla valutazione comparativa delle prove. Ha dichiarato inammissibili i motivi quinto e sesto perché formulati in modo non coerente con il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. applicabile alla sentenza impugnata e, comunque, diretti a ottenere un riesame del merito e delle risultanze istruttorie, non consentito in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La cassazione può essere proposta solo nei limiti dei vizi tipizzati; dopo la riforma del n. 5 è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, non il semplice difetto di sufficienza motivazionale.

  • art. 54 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'appello nel processo tributario deve individuare l'oggetto della domanda, ma la richiesta di riforma della decisione di primo grado è stata ritenuta sufficiente a devolvere la controversia al giudice di secondo grado.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Le questioni ed eccezioni non accolte e non riproposte si intendono rinunciate, ma la regola va coordinata con la natura impugnatoria del processo tributario.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    L'atto impugnato contiene l'enunciazione della pretesa tributaria e delimita l'oggetto del giudizio tributario.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Le risultanze delle indagini finanziarie possono assumere rilievo probatorio indiziario se corroborate da ulteriori elementi istruttori.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    La pretesa fiscale può essere fondata su un complesso di elementi indiziari valutati unitariamente.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La scelta del giudice di attribuire maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nel suo apprezzamento di merito ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'appello devolve al giudice di secondo grado il riesame pieno delle questioni investite, e non è inammissibile solo perché l'appellante non riproduca formule particolari di conferma dell'atto impugnato, purché la volontà di riforma sia chiara.
  • L'atto impositivo delimita l'oggetto del giudizio tributario; le ragioni poste a fondamento della pretesa si intendono acquisite al processo e possono essere scrutinare nel merito, salvo rinuncia dell'Ufficio o specifiche preclusioni.
  • Le risultanze delle indagini finanziarie possono costituire validi indizi, ma la decisione deve poggiare su una valutazione complessiva con ulteriori elementi probatori idonei a corroborarle.
  • La mera contestazione della congruità dei valori OMI non è decisiva se il giudice di merito fonda l'accertamento su un quadro probatorio più ampio e più persuasivo.
  • In cassazione non è consentito trasformare il sindacato sui vizi di legittimità in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove; la denuncia degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei casi tipizzati, non per contestare il peso attribuito alle prove dal giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, non l'insufficienza o la difettosa motivazione in sé.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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