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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25607/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per la restituzione di somme depositate su conti bancari e gravate da pegni costituiti a garanzia di fideiussioni rilasciate dall'istituto di credito per assicurare una società operante nel settore degli impianti fotovoltaici. Il debitore monitorio assumeva che il termine per escutere i pegni fosse scaduto. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Brindisi declinava la competenza in favore del Tribunale di Siena, ritenendo applicabile un foro convenzionale e non il foro del consumatore, sul presupposto che il ricorrente non avesse agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, essendo stato fino a poco prima legale rappresentante di una società e poi amministratore di altra società controllante. Con il regolamento di competenza il ricorrente censurava: 1) la mancata fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dei termini per le memorie; 2) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata reiterazione dell'eccezione di incompetenza nelle conclusioni; 3) l'erronea esclusione del foro del consumatore; 4) il contrasto con precedenti del medesimo ufficio; 5) la violazione dell'art. 20 c.p.c., sostenendo che, anche prescindendo dal foro consumeristico, operasse il forum destinatae solutionis per la domanda restitutoria di somme di denaro.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente il quinto motivo, ritenendolo fondato e assorbente, con conseguente conferma della competenza del Tribunale di Brindisi. Ha ritenuto che la competenza non fosse stata utilmente contestata sotto tutti i profili, poiché la parte opponente aveva invocato soltanto un foro convenzionale che, nel caso concreto, non risultava espressamente pattuito come esclusivo. Inoltre, trattandosi di domanda di restituzione di somme di denaro, restava operante il criterio del forum destinatae solutionis. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato; il secondo è stato ritenuto infondato; gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La resistente è stata condannata alle spese del giudizio di regolamento.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.c.

    richiamato per la remissione in termini della parte irritualmente rimasta contumace quando occorra tutelare il contraddittorio nel regolamento di competenza

  • art. 20 c.p.c.

    in materia di domanda restitutoria di somme di denaro opera il criterio del forum destinatae solutionis

  • art. 112 c.p.c.

    la censura è infondata perché la questione di competenza risultava comunque dedotta anche nelle conclusioni dell'opponente

  • artt. 187, 189, 275, 281-bis, 281-quinquies c.p.c.

    la loro violazione può rilevare nel regolamento di competenza solo se incide sul regime del rilievo o dell'eccezione di incompetenza o sulla tutela del contraddittorio

  • L. 69/2009

    richiamata in relazione alla necessità, nei giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, dell'invito alla precisazione delle conclusioni prima della declinatoria di competenza

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella giurisprudenza citata sul riparto degli oneri di allegazione e prova in tema di competenza e foro applicabile

Massime di principio

  • Nel regolamento di competenza possono essere dedotti errori processuali del giudice di merito solo se incidono sul regime del rilievo o dell'eccezione d'incompetenza, oppure sulla tutela del contraddittorio su tale punto.
  • L'omessa formale enunciazione dell'invito a precisare le conclusioni non comporta di per sé la caducazione della pronuncia declinatoria di competenza se risulta comunque garantito il contraddittorio e la parte non deduce un concreto pregiudizio difensivo.
  • L'eccezione d'incompetenza deve essere scrutinata sulla base dell'effettiva deduzione complessiva risultante dagli atti; non può dirsi mancata solo perché non ripetuta in modo formalistico nelle conclusioni, se essa è stata comunque prospettata.
  • Un foro convenzionale non può essere qualificato come esclusivo in assenza di una espressa pattuizione in tal senso; la mera previsione di competenza per "ogni controversia" non basta, da sola, a conferire esclusività.
  • Quando la domanda ha ad oggetto la restituzione di somme di denaro, il criterio del forum destinatae solutionis continua a operare se non sia validamente e specificamente derogato.
  • La qualificazione consumeristica della parte va esclusa quando l'operazione risulti funzionalmente collegata all'attività imprenditoriale o societaria nell'interesse della quale le garanzie sono state prestate.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneConto correnteMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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