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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25610/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno 2006, confermato in appello dalla Commissione tributaria regionale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso fosse illegittimo perché sottoscritto da funzionario delegato senza allegazione della delega e senza adeguata specificazione dei poteri, e che comunque la produzione successiva della delega in giudizio non sanasse il vizio. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'onere di provare l'indeducibilità dei costi, in ragione dell'inesistenza oggettiva delle operazioni, gravasse sull'Ufficio e non sul contribuente. Con il terzo ha lamentato la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, contestando che gli elementi indiziari valorizzati dalla CTR fossero gravi, precisi e concordanti. Con il quarto ha censurato la motivazione e la violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000, deducendo che nel PVC di acquisizione documenti non erano state indicate le ragioni della verifica.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte non autosufficiente e comunque infondato, affermando che la delega di firma poteva essere ritualmente prodotta anche in grado di appello e che, trattandosi di delega di firma e non di funzioni, non era necessaria l'indicazione del nominativo del delegato o della durata, purché il soggetto fosse comunque individuabile. Ha inoltre reputato inammissibile la censura relativa all'art. 7 L. 212/2000 perché contrastante con l'accertamento di fatto della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato respinto perché la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui, una volta provata dall'Amministrazione anche per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettiva esistenza, non essendo sufficiente la sola fattura. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile poiché la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è giudizio di merito insindacabile se congruamente motivato, e nel caso la CTR aveva correttamente sussunto gli elementi valorizzati nel paradigma delle presunzioni. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché l'eventuale violazione dell'art. 12, comma 2, L. 212/2000 non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo, essendo necessario allegare e provare uno specifico pregiudizio difensivo, qui non dedotto; inoltre la nullità non è prevista per la mera omissione delle ragioni della verifica. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata, ma è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato per veicolare censure di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973

    La delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento è ammissibile; il provvedimento non richiede necessariamente l'indicazione del nominativo del delegato o della durata della delega se il soggetto è comunque individuabile.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    La dedotta violazione non è stata ritenuta idonea a fondare l'illegittimità dell'atto nel caso concreto, anche perché la questione si scontra con l'accertamento di fatto della sentenza impugnata.

  • art. 25, comma 2, d.P.R. n. 546 del 1992

    L'inscindibilità dei fascicoli di parte con il fascicolo d'ufficio consente l'ingresso automatico nel giudizio di appello di documenti prodotti nel primo grado, anche se tardivamente depositati.

  • art. 2697 c.c.

    Quando l'Amministrazione abbia fornito elementi, anche indiziari, dell'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve provarne l'effettiva esistenza.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    La censura in cassazione può investire la valutazione presuntiva solo nei limiti del vizio di sussunzione; la gravità, precisione e concordanza degli indizi è valutazione di merito se logicamente motivata.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    La legittimità dell'accertamento fondato su presunzioni dipende dalla corretta valutazione degli indizi da parte del giudice di merito.

  • art. 12, comma 2, L. n. 212 del 2000

    L'omessa indicazione delle ragioni della verifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto; il contribuente deve dedurre e dimostrare un concreto pregiudizio alla difesa.

  • art. 12, commi 1 e 3, L. n. 212 del 2000

    La loro violazione può incidere sulla validità dell'atto solo se l'accesso nei locali dell'impresa avviene in assenza delle esigenze di ricerca e rilevazione in loco; altrimenti l'effetto può restare una mera irregolarità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario non dirigente, l'Ufficio può dimostrare il potere di firma anche in corso di giudizio, inclusa la fase di appello, mediante produzione della delega, trattandosi di delega di firma e non di funzioni.
  • La delega di firma per l'avviso di accertamento non richiede necessariamente l'indicazione nominativa del delegato o della durata, purché l'atto o l'ordine di servizio consenta di identificare con sufficiente precisione il soggetto legittimato alla sottoscrizione.
  • In materia tributaria, quando l'Amministrazione prova anche per presunzioni l'oggettiva inesistenza delle operazioni, l'onere di provare la loro effettiva esistenza si sposta sul contribuente; la sola fattura non basta a superare la contestazione.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è apprezzamento di merito insindacabile in cassazione se il giudice di merito ha motivato in modo coerente; in sede di legittimità è censurabile solo il vizio di sussunzione.
  • La violazione delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente non determina automaticamente la nullità dell'atto impositivo: occorre verificare se la norma violata preveda espressamente la sanzione o se, comunque, sia stato arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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