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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25611/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRAP, IRES e IVA per l'anno 2006, con cui l'Ufficio aveva contestato la deducibilità di alcuni costi: in particolare quelli indicati in otto fatture ritenute non inerenti all'attività d'impresa, il costo indicato in una fattura n. 112/06 per mancata esibizione della relativa commessa, e un costo per prestazione iscritto in bilancio per euro 244.682,16. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento dell'atto. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 109 TUIR, perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che la certezza del costo mancasse solo in caso di falsità della documentazione contabile; (2) nullità della sentenza per motivazione sostanzialmente inesistente ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992; (3) ulteriore violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per mancata esposizione delle ragioni di rigetto dei rilievi; (4) violazione dell'art. 2697 c.c. per aver addossato all'Ufficio l'onere di produrre il PVC, mentre l'onere della prova della deducibilità incombeva sul contribuente; (5) nullità della sentenza per violazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per non avere considerato la produzione del PVC in altri giudizi connessi e per non aver utilizzato i poteri istruttori officiosi.

La decisione

La Corte ha accolto i primi quattro motivi, ritenendo che l'Ufficio non contestasse la mera esistenza dei costi, ma la loro inerenza e la mancanza di prova documentale idonea a dimostrarla. Ha affermato che, ai fini della deduzione dei costi e della detrazione IVA, l'onere di provare l'esistenza, la natura della spesa, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione incombe sul contribuente. Ha inoltre chiarito che, in tema di deducibilità, l'assenza di documentazione probante può legittimamente fondare la contestazione dell'inerenza; non è necessario che la documentazione sia falsa. Quanto al PVC, la Corte ha osservato che nel caso concreto non era in discussione la prova della pretesa impositiva, ma la prova dei requisiti di deducibilità, che grava sul contribuente. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    La deducibilità dei costi richiede la prova del requisito dell'inerenza; la sola presenza di una registrazione o di una fattura non basta se manca documentazione idonea a dimostrare che la spesa è riferibile all'attività d'impresa.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    La censura di motivazione riguarda l'adeguatezza della motivazione della sentenza tributaria, ma nel caso concreto la Corte ha risolto la controversia sul diverso e decisivo tema dell'onere della prova e dell'inerenza dei costi.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti costitutivi della deduzione, quindi la sussistenza e l'inerenza del costo, grava sul contribuente che pretende di portarlo in deduzione.

  • art. 7 d.lgs. n. 546/1992

    I poteri istruttori officiosi del giudice tributario non spostano l'onere probatorio sostanziale della parte che invoca la deduzione del costo; nel caso esaminato il profilo è stato ritenuto assorbito.

  • art. 93 c.p.c.

    La parte vittoriosa aveva chiesto la distrazione delle spese in favore del proprio difensore, ma la decisione finale non contiene statuizione specifica sul punto nel testo riportato.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso sono stati formulati come censure di violazione di legge e nullità della sentenza, ma i primi quattro sono stati comunque accolti sulla questione sostanziale dell'onere della prova.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa e della correlata detrazione IVA, il contribuente deve provare non solo l'esistenza contabile della spesa, ma anche la sua natura, i fatti giustificativi e la concreta inerenza all'attività economica.
  • L'Ufficio può contestare un costo non negandone in astratto l'esistenza, ma rilevando che la documentazione prodotta non consente di verificarne l'inerenza; in tale ipotesi la contestazione attiene alla mancanza di prova del requisito deduttivo.
  • Nel processo tributario l'onere di dimostrare i presupposti della deduzione grava sul contribuente, e il giudice non può invertire tale riparto facendo ricadere sull'Amministrazione l'onere di provare l'inerenza negativa o di produrre il PVC quando il tema controverso è la deducibilità del costo.
  • La deduzione di costi indicati in fatture o annotazioni contabili non è sufficiente se, a fronte delle richieste dell'Ufficio, non vengono prodotti documenti idonei a dimostrare la connessione della spesa con l'attività d'impresa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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