Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25612/2021 del 22/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l'anno 2004, con cui l'Ufficio contestava, per quanto ancora rilevante in giudizio, la deducibilità di costi indicati in una fattura del 20 dicembre 2004, ritenuta non idonea a descrivere la prestazione ricevuta e quindi a provarne l'inerenza all'attività d'impresa, nonché l'imputazione a conto economico di costi per insussistenze passive pari a euro 752.183. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio confermando l'annullamento dell'atto. In Cassazione l'Agenzia deduceva: violazione dell'art. 109 TUIR, perché la CTR avrebbe ritenuto insufficiente la prova della certezza del costo solo in caso di falsità della documentazione contabile; violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 per motivazione sostanzialmente inesistente o comunque non intellegibile; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere posto sull'Ufficio l'onere di depositare il PVC, mentre secondo il ricorrente tale onere spettava al contribuente che invocava la deducibilità; con il quinto motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per non avere considerato la produzione del PVC in altri giudizi connessi e per non avere utilizzato i poteri istruttori officiosi.

La decisione

La Corte ha accolto i primi quattro motivi, ritenendo che la CTR avesse erroneamente confuso il tema della effettività del costo con quello della prova della sua inerenza e avesse indebitamente posto a carico dell'Ufficio la prova di circostanze che, invece, incombevano sul contribuente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando se dalla documentazione prodotta emerga la certezza della sussistenza del requisito dell'inerenza dei costi ai fini dell'art. 109, comma 5, TUIR. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    è il parametro processuale invocato per censurare l'erronea applicazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 2697 c.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    nullità della sentenza per violazione di norme processuali

    è il parametro usato per denunciare la motivazione asseritamente inesistente e la violazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546/1992 e 7 d.lgs. n. 546/1992

  • art. 109 TUIR

    ai fini della deduzione dei costi il contribuente deve dimostrare l'inerenza della spesa all'attività d'impresa; la Corte esclude che la mancanza di falsità della fattura basti di per sé a fondare la deduzione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la CTR deve esporre le ragioni della decisione in modo comprensibile; una motivazione meramente apparente o inesistente integra vizio denunciabile in cassazione

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla deduzione grava sul contribuente che la invoca, non sull'Ufficio

  • art. 7, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    il mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi è dedotto come vizio, ma nel caso concreto la censura è rimasta assorbita

  • art. 109, comma 5, TUIR

    la deduzione dei costi richiede la prova della loro inerenza, da verificarsi sulla base della documentazione prodotta dal contribuente

  • art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice tributario

Massime di principio

  • In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza non coincide con la sola esistenza contabile della spesa: il contribuente deve provare che il costo, oltre a essere effettivo, sia riferibile all'attività d'impresa e supportato da documentazione idonea.
  • Quando l'Amministrazione contesta un costo non negandone in astratto l'esistenza, ma deducendo la mancata prova della sua inerenza, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della deduzione resta a carico del contribuente ex art. 2697 c.c.
  • La mancata produzione di documenti idonei a descrivere la prestazione o a collegare la spesa all'attività imprenditoriale può legittimare il diniego della deduzione, anche se la posta è annotata in contabilità.
  • Nel processo tributario, la critica alla motivazione può essere accolta solo se la decisione di merito non consente di comprendere l'iter argomentativo o non affronta i rilievi decisivi delle parti.
  • La produzione del processo verbale di constatazione è rilevante quando la pretesa impositiva ne dipenda; se invece la controversia riguarda la prova dei requisiti di deducibilità, l'onere probatorio segue la regola sostanziale posta a carico del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.