Cassazione Civile, Ordinanza n. 32081/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario undici estratti di ruolo relativi a cartelle concernenti imposte per annualità dal 2002 al 2008, deducendo in sintesi la mancata notificazione delle cartelle, l’inesistenza o invalidità delle notifiche, la carenza di motivazione, l’omesso invio dell’avviso bonario e altri vizi degli atti della riscossione e degli atti presupposti. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sulla prova documentale e sulla fede privilegiata degli atti pubblici, per avere la CTR ritenuto applicabile il regime del disconoscimento ex art. 2712 c.c. alle relate di notifica; 2) violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere ordinato la produzione degli originali dei documenti contestati; 3) nullità per omessa pronuncia sulla prova della notificazione delle cartelle; 4) violazione dell’onere della prova e della disciplina dei ruoli, con riferimento al preteso vizio di sottoscrizione dei ruoli; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica in ordine al fatto che le iscrizioni a ruolo riguardassero omessi versamenti di imposte dichiarate; 6) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sull’accertamento automatizzato, assumendo l’obbligo di contraddittorio anche per i controlli automatizzati relativi a imposte dichiarate e non versate. La Corte, però, ha ritenuto preliminarmente decisivo verificare l’interesse ad agire avverso l’estratto di ruolo e le cartelle asseritamente non notificate: richiamando il nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha affermato che la tutela immediata contro estratto di ruolo/cartella non notificata è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che, nel caso concreto, non era stata allegata alcuna specifica ragione idonea a dimostrare un pregiudizio attuale da tutela differita. Di conseguenza ha dichiarato il difetto di interesse all’impugnazione, ha ritenuto assorbiti tutti i motivi di ricorso e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario. Le spese di legittimità e di merito sono state compensate per la peculiarità della questione.
La decisione
La Corte ha escluso in via preliminare l’interesse del contribuente a impugnare direttamente gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento asseritamente non notificate, poiché non risultava allegata alcuna delle specifiche ipotesi che consentono la tutela anticipata prevista dalla disciplina sopravvenuta. Tale rilievo ha assorbito tutti i motivi di ricorso. La Cassazione ha quindi deciso nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione sono state compensate.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla conformità delle riproduzioni; la Corte non entra nel merito del motivo perché lo assorbe il difetto di interesse
richiamato dal ricorrente in tema di atto pubblico; motivo assorbito
richiamato dal ricorrente in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico; motivo assorbito
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dal ricorrente per la produzione degli originali documentali; motivo assorbito
richiamato per omessa pronuncia; motivo assorbito
richiamato per l’onere della prova; motivo assorbito
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato in relazione alla disciplina dei ruoli; motivo assorbito
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per vizio di motivazione; motivo assorbito
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per motivazione apparente; motivo assorbito
richiamato per il contenuto della motivazione; motivo assorbito
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato nel sesto motivo sul contraddittorio nei controlli automatizzati; motivo assorbito
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato nel sesto motivo sul contraddittorio nei controlli automatizzati; motivo assorbito
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel sesto motivo quale fonte dei principi dello Statuto del contribuente; motivo assorbito
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato nel sesto motivo quale fonte dei principi dello Statuto del contribuente; motivo assorbito
art. 4 l. n. 24 del 1929
richiamato nel sesto motivo; motivo assorbito
art. 3 Cost.
richiamato nel sesto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento
art. 97 Cost.
richiamato nel sesto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento
art. 41 Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea
richiamato nel sesto motivo; non esaminato nel merito per assorbimento
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicata come norma sul tipo di censura per i motivi di violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indicata come norma sul tipo di censura per i motivi di nullità processuale
art. 384, secondo comma, c.p.c.
utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari accertamenti in fatto
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la Corte lo considera norma che specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata contro ruolo e cartella non notificata o invalidamente notificata, ammettendo la diretta impugnazione solo nei casi previsti dalla legge
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
norma novellatrice che ha introdotto il comma 4-bis; applicabile ai processi pendenti secondo la Corte
legge di conversione che ha inserito il comma 4-bis; richiamata nel ragionamento sull’interesse ad agire
art. 18 l. 9 agosto 2023, n. 111
richiamato come delega legislativa per la revisione del sistema nazionale della riscossione
art. 12 d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
richiamato come modifica successiva che ha ampliato le ipotesi di diretta impugnazione del ruolo, confermando il carattere eccezionale della tutela anticipata
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come norma che elenca gli atti impugnabili nel processo tributario e come contesto del precedente orientamento sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo
Massime di principio
- In materia di riscossione a mezzo ruolo, l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata è ammissibile solo se il contribuente dimostra un interesse attuale e concreto alla tutela immediata nei casi espressamente riconosciuti dalla legge.
- La disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo non ha natura meramente interpretativa, ma specifica e concretizza l’interesse ad agire, delimitando le ipotesi in cui la tutela anticipata è consentita.
- Se manca l’allegazione di una specifica situazione pregiudizievole rientrante nelle ipotesi tipizzate, il ricorso avverso l’estratto di ruolo difetta di interesse e va dichiarato inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
- Quando la questione preliminare dell’interesse ad agire definisce la controversia, i motivi relativi alla validità delle notifiche, alla prova documentale, all’onere della prova e ai vizi motivazionali restano assorbiti.
- Il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e il vizio assorbente consente di definire la causa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.
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