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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32081/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario undici estratti di ruolo relativi a cartelle concernenti imposte per annualità dal 2002 al 2008, deducendo in sintesi la mancata notificazione delle cartelle, l’inesistenza o invalidità delle notifiche, la carenza di motivazione, l’omesso invio dell’avviso bonario e altri vizi degli atti della riscossione e degli atti presupposti. In cassazione ha articolato sei motivi: 1) violazione delle norme sulla prova documentale e sulla fede privilegiata degli atti pubblici, per avere la CTR ritenuto applicabile il regime del disconoscimento ex art. 2712 c.c. alle relate di notifica; 2) violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere ordinato la produzione degli originali dei documenti contestati; 3) nullità per omessa pronuncia sulla prova della notificazione delle cartelle; 4) violazione dell’onere della prova e della disciplina dei ruoli, con riferimento al preteso vizio di sottoscrizione dei ruoli; 5) nullità della sentenza per motivazione apparente/apodittica in ordine al fatto che le iscrizioni a ruolo riguardassero omessi versamenti di imposte dichiarate; 6) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale e sull’accertamento automatizzato, assumendo l’obbligo di contraddittorio anche per i controlli automatizzati relativi a imposte dichiarate e non versate. La Corte, però, ha ritenuto preliminarmente decisivo verificare l’interesse ad agire avverso l’estratto di ruolo e le cartelle asseritamente non notificate: richiamando il nuovo art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha affermato che la tutela immediata contro estratto di ruolo/cartella non notificata è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e che, nel caso concreto, non era stata allegata alcuna specifica ragione idonea a dimostrare un pregiudizio attuale da tutela differita. Di conseguenza ha dichiarato il difetto di interesse all’impugnazione, ha ritenuto assorbiti tutti i motivi di ricorso e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo originario. Le spese di legittimità e di merito sono state compensate per la peculiarità della questione.

La decisione

La Corte ha escluso in via preliminare l’interesse del contribuente a impugnare direttamente gli estratti di ruolo e le cartelle di pagamento asseritamente non notificate, poiché non risultava allegata alcuna delle specifiche ipotesi che consentono la tutela anticipata prevista dalla disciplina sopravvenuta. Tale rilievo ha assorbito tutti i motivi di ricorso. La Cassazione ha quindi deciso nel merito, dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e della cartella asseritamente non notificata è ammissibile solo se il contribuente dimostra un interesse attuale e concreto alla tutela immediata nei casi espressamente riconosciuti dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta sull’estratto di ruolo non ha natura meramente interpretativa, ma specifica e concretizza l’interesse ad agire, delimitando le ipotesi in cui la tutela anticipata è consentita.
  • Se manca l’allegazione di una specifica situazione pregiudizievole rientrante nelle ipotesi tipizzate, il ricorso avverso l’estratto di ruolo difetta di interesse e va dichiarato inammissibile senza esaminare i motivi di merito.
  • Quando la questione preliminare dell’interesse ad agire definisce la controversia, i motivi relativi alla validità delle notifiche, alla prova documentale, all’onere della prova e ai vizi motivazionali restano assorbiti.
  • Il giudice di legittimità può decidere nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto e il vizio assorbente consente di definire la causa con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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