Cassazione Civile, Ordinanza n. 32029/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comune)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica IMU 2017 emesso per numerose unità immobiliari nella disponibilità di un ateneo pubblico, con contestazione di omesso versamento, sanzioni e interessi. In primo grado la pretesa era stata accolta solo in parte; in appello il giudice tributario aveva confermato in larga parte l’esenzione o la non debenza dell’imposta per vari immobili, ritenendo in particolare che alcuni immobili fossero stati concessi in uso gratuito ad altro ente universitario o ad altro ente non commerciale e che, per altri, ricorressero i presupposti dell’esenzione per immobili destinati ad attività didattiche con modalità non commerciali. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha dedotto, anzitutto, l’erronea individuazione del soggetto passivo IMU per alcuni immobili concessi in uso alla seconda università e ha contestato che l’uso da parte di un diverso ente non commerciale potesse comunque fondare l’esenzione; ha poi censurato la riconosciuta esenzione per immobili destinati ad attività istituzionali, sostenendo che alcuni erano in realtà utilizzati per attività commerciali o comunque non esclusivamente didattiche; ha inoltre contestato la soggettività passiva riferita a cabine elettriche asseritamente gravate da servitù; ha infine censurato la regolazione delle spese. L’università ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato, lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente dell’atto impositivo e per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, rigettato il primo e il secondo, dichiarato inammissibili il terzo e il sesto, e rigettato integralmente il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. In sintesi, la Corte ha ritenuto corretta l’impostazione di merito sull’esenzione per l’uso indiretto di taluni immobili tra enti universitari strettamente integrati e normativamente collegati; ha invece censurato la decisione d’appello per gli immobili relativi alle cabine elettriche e per quelli concessi in uso all’AOU, perché mancava un adeguato accertamento del titolo di possesso e la motivazione sull’esenzione non era coerente con i principi applicabili, specie in presenza di utilizzazione commerciale tramite locazione a banca. Sono stati inoltre respinti i motivi incidentali dell’università per difetto di specificità e per insussistenza del contraddittorio preventivo nei tributi locali accertati a tavolino.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 504/1992
disciplinano i presupposti soggettivi e oggettivi dell’imposizione ICI/IMU richiamati per individuare il soggetto passivo e il bene imponibile
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
richiamato come norma di collegamento alla disciplina IMU e ai soggetti passivi
art. 4 D.M. 25 marzo 1991
prevede lo scorporo della facoltà di medicina e la disciplina dell’uso congiunto delle strutture tra le due università; la Corte valorizza tale assetto per riconoscere un uso indiretto normativamente imposto e strettamente integrato
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
esenzione per immobili destinati allo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, ecc. con modalità non commerciali; può operare anche in caso di uso indiretto, purché tra enti non commerciali strettamente collegati e funzionalmente integrati
la violazione è configurabile solo se l’onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare la ricostruzione di fatto
la violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio oltre i poteri officiosi, non quando valuta diversamente le prove ritualmente acquisite
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge; la Corte ribadisce che non consente il riesame del merito sotto le spoglie della violazione normativa
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato per i motivi di nullità della sentenza o del procedimento
richiama il principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, specie quando si contesta la motivazione di un atto amministrativo impositivo
richiamato per il deposito della memoria
menzionato nel ricorso come parametro analogico sul potere del comodante di far cessare l’uso del comodatario
richiamato dal ricorso incidentale in tema di motivazione degli atti tributari
richiamato dal ricorso incidentale in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti
art. 9, comma 7, d.lgs. n. 23/2011
richiamato come disposizione di raccordo nella disciplina IMU locale
art. 1, comma 162, L. n. 296/2006
richiamato dal ricorso incidentale sul contenuto motivazionale degli avvisi di accertamento
richiamato dal ricorso incidentale come fondamento di garanzie del contribuente
art. 32 Regolamento TARI Comune di Napoli
evocato nel ricorso incidentale, ma ritenuto non specificamente illustrato
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
la Corte esclude la sua applicazione generalizzata ai tributi locali accertati a tavolino, in assenza di accesso, ispezione o verifica
art. 97 Cost.
richiamato nel ricorso incidentale, ma non accolto come parametro decisivo
art. 20, commi 3, 4 e 5, Regolamento Comunale IMU 2017/18
richiamato nel sesto motivo del ricorso principale, dichiarato però inammissibile per genericità e novità fattuale
Massime di principio
- L’esenzione IMU per immobili destinati ad attività istituzionali o didattiche con modalità non commerciali può operare anche quando il bene sia utilizzato indirettamente da altro ente non commerciale, ma solo se l’uso discende da un assetto normativo o convenzionale che realizzi una stretta strumentalità e una reale integrazione funzionale tra i soggetti coinvolti.
- Per censurare in cassazione l’erronea applicazione di una norma tributaria non è sufficiente dedurre una diversa lettura delle risultanze istruttorie: la violazione di legge riguarda l’interpretazione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto resta riservata al giudice di merito nei limiti del vizio motivazionale.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non è consentito usarla per contestare la valutazione o l’apprezzamento del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite oltre i poteri officiosi; non basta lamentare che il giudice abbia dato maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Nel contenzioso sui tributi locali, il contraddittorio endoprocedimentale non è imposto in via generale per gli accertamenti c.d. a tavolino, salvo specifica previsione normativa o ipotesi in cui la legge già commini la nullità per la violazione del termine dilatorio dopo accessi, ispezioni o verifiche.
- Quando si contesta la motivazione di un avviso di accertamento in cassazione, il ricorso deve riportare in modo specifico e autosufficiente i passaggi essenziali dell’atto asseritamente mal interpretati o pretermessi, altrimenti la censura è inammissibile.
- La soggettività passiva IMU va verificata in base al titolo reale o al possesso rilevante ai fini del tributo; tuttavia, per alcuni beni, la destinazione concreta e il titolo giuridico di disponibilità devono essere accertati con precisione, non potendo la decisione fondarsi su affermazioni generiche o su mere supposizioni.
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