Cassazione Civile, Ordinanza n. 32026/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un accertamento fiscale per l'anno d'imposta 2013 emesso nei confronti di una società a ristretta base partecipativa e di due soci, fondato su un PVC della Guardia di Finanza e su movimentazioni bancarie riscontrate sui conti della società, dei soci e di un dipendente indicato dall'Ufficio come socio di fatto. La CTR aveva ritenuto legittimi gli avvisi, valorizzando un quadro indiziario composto da movimentazioni bancarie ritenute incompatibili con i redditi dichiarati, da dichiarazioni riportate nel PVC e dalla mancata partecipazione al contraddittorio. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: nullità della motivazione per apparenza e contraddittorietà; omesso esame di fatti decisivi; violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere posto a base della decisione elementi istruttori non acquisiti; violazione delle norme su onere della prova, presunzioni e accertamenti bancari, sostenendo che per i conti di terzi l'Ufficio dovesse provare rigorosamente la riferibilità dei movimenti alla società; violazione delle norme sulla distribuzione extracontabile degli utili, perché l'Ufficio aveva imputato gli utili solo ai soci formali, pur avendo qualificato un terzo come socio di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché il giudice di merito aveva esplicitato il proprio percorso logico fondato su una pluralità di elementi indiziari valutati congiuntamente. Ha escluso sia il vizio ex art. 115 c.p.c. sia la violazione delle norme sulle presunzioni e sull'onere della prova. In particolare, ha affermato che, per i conti intestati a terzi estranei alla compagine sociale, l'Amministrazione può utilizzare i movimenti bancari come elementi di prova critica, purché il quadro sia grave, preciso e concordante, senza necessità di dimostrare in via preliminare l'esistenza di un rapporto sociale di fatto. Ha inoltre ritenuto che il richiamo della CTR al dipendente come 'socio presunto' fosse solo atecnico e correggibile, e che fosse legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in una società a ristretta base sociale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la motivazione della sentenza tributaria deve essere esistente e intellegibile, ma nel caso concreto la Corte ha escluso che la decisione della CTR fosse nulla per motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
richiamato per il requisito del contenuto della motivazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata lo rispettasse.
art. 115 c.p.c.
la censura è stata respinta perché la CTR non ha posto a base della decisione prove estranee al processo, ma ha valutato il contenuto del PVC e gli elementi indiziari disponibili.
art. 2697 c.c.
in tema di conti intestati a terzi, l'onere di provare la riferibilità dei movimenti alla società può gravare sull'Amministrazione, ma la prova può essere offerta anche per presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici sono ammissibili per ricostruire l'imponibile occultato, purché il ragionamento induttivo sia supportato da fatti noti concludenti.
art. 2729 c.c.
la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di presunzioni semplici con requisiti di gravità, precisione e concordanza per collegare i movimenti sui conti di terzi all'attività della società.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la presunzione legale relativa sui movimenti bancari opera per i conti intestati direttamente al contribuente; non si applica automaticamente ai conti di terzi, ma questi ultimi possono essere valorizzati come elementi indiziari.
art. 37, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dai ricorrenti e dalla Corte per escludere che fosse necessaria, quale condizione imprescindibile, la prova dell'interposizione fittizia del terzo; la riferibilità alla società può essere accertata anche senza qualificare formalmente il terzo come interposto.
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato in tema di accertamento induttivo puro; la Corte ha ricordato che, in presenza di mancata risposta all'invito a fornire chiarimenti, l'Ufficio non è gravato da ulteriore onere probatorio oltre al quadro indiziario raccolto.
art. 51 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma parallela all'art. 32 d.P.R. 600/1973; la presunzione legale relativa non opera automaticamente sui conti di terzi, ma i movimenti possono concorrere alla prova presuntiva dell'illecito fiscale.
art. 2247 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla nozione di società e alla necessità di una affectio societatis per qualificare un terzo come socio di fatto; la Corte ha escluso che la prova di un rapporto sociale di fatto fosse necessaria per utilizzare i movimenti del terzo come elementi indiziari.
art. 378 c.p.c.
richiamato solo per il deposito della memoria di parte in Cassazione.
art. 111, comma 6, Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno del vizio di motivazione; la Corte ha escluso la violazione del minimo costituzionale.
art. 2700 c.c.
richiamato per il valore probatorio del PVC in relazione ai fatti direttamente attestati dal pubblico ufficiale.
art. 53 Cost.
richiamato nel quinto motivo in tema di capacità contributiva; la Corte non ha ravvisato violazioni nel ragionamento della CTR.
art. 1 t.u.i.r.
richiamato con gli artt. 5 e 47 t.u.i.r. in tema di imputazione e tassazione dei redditi di partecipazione.
art. 5 t.u.i.r.
richiamato dai ricorrenti in tema di imputazione dei redditi ai soci; la Corte ha ritenuto corretto il richiamo alla distribuzione extracontabile in società a ristretta base sociale.
art. 47 t.u.i.r.
richiamato dai ricorrenti; la Corte non ha accolto la doglianza sulla ripartizione degli utili extracontabili.
art. 2263 c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla partecipazione agli utili, senza accoglimento della censura.
art. 2468, comma 2, c.c.
richiamato dai ricorrenti in relazione alle quote e alla partecipazione societaria, ma non ritenuto dirimente.
Massime di principio
- Nei conti correnti intestati a soggetti terzi rispetto alla società verificata non opera automaticamente la presunzione legale dell'art. 32 d.P.R. 600/1973; tuttavia i relativi movimenti possono essere utilizzati dall'Amministrazione come elementi di prova presuntiva, purché il complesso indiziario sia grave, preciso e concordante.
- Per imputare alla società operazioni rinvenute su conti di terzi non è necessario dimostrare in via preliminare l'esistenza di un rapporto sociale di fatto o occulto; è sufficiente provare, anche per presunzioni, la riferibilità sostanziale di quei movimenti all'attività economica della società.
- La mancata risposta all'invito dell'Ufficio o l'assenza di chiarimenti sulle movimentazioni bancarie può concorrere a rafforzare il quadro presuntivo, specialmente nell'ambito dell'accertamento induttivo.
- Il vizio di motivazione apparente non sussiste quando la sentenza di merito espone un percorso argomentativo comprensibile e fondato su una pluralità di indizi, anche se la parte ne contesta la valutazione.
- Il PVC della Guardia di Finanza, pur non avendo sempre valore di prova piena, può costituire un elemento probatorio utilizzabile dal giudice in concorso con altri elementi, incluse dichiarazioni di terzi riportate nel verbale.
- Nelle società a ristretta base sociale è legittima la presunzione semplice di distribuzione extracontabile degli utili ai soci, salva prova contraria; l'eventuale riferimento atecnico a un terzo come socio presunto non inficia la decisione se il quadro probatorio ne consente la corretta ricostruzione.
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