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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32028/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 con cui veniva recuperata l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti del titolare di una ricevitoria/CTD e della società bookmaker estera, indicata quale coobbligata solidale, per euro 26.713,99 oltre interessi e sanzioni. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello della società, ritenendo legittima la norma interpretativa del 2010 che include tra i soggetti passivi anche i bookmakers esteri privi di concessione, insussistente un contrasto con il diritto UE e sussistente la territorialità del tributo, oltre a negare la necessità di rinvio pregiudiziale. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla dedotta illegittimità dell'avviso per mancata traduzione in lingua inglese; (2) omessa pronuncia e violazione delle norme sul presupposto soggettivo dell'imposta; (3) violazione delle norme sul presupposto territoriale; (4) violazione degli artt. 49 e 56 TFUE, dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento, con riferimento alla norma interna e all'omessa pronuncia; (5) violazione dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE; (6) omessa pronuncia e violazione delle norme sull'esimente dell'obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni. La Corte ha escluso la necessità di udienza pubblica e di rinvio pregiudiziale alla CGUE, ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, ma ha accolto il sesto: ha affermato che per l'anno d'imposta 2010 sussisteva una obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari senza concessione, con conseguente applicabilità dell'esimente sanzionatoria ex art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alle sanzioni e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti, ha accolto il ricorso introduttivo in relazione all'irrogazione delle sanzioni.

La decisione

Ricorso accolto limitatamente al sesto motivo; rigettati gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario solo quanto alle sanzioni. Le sanzioni sono state quindi escluse per effetto dell'obiettiva incertezza normativa esistente fino all'entrata in vigore della norma interpretativa del 2010. Restano invece confermate le statuizioni sul tributo e sulla soggettività passiva, nonché il rigetto delle doglianze su traduzione, presupposto soggettivo, presupposto territoriale, diritto UE e direttiva IVA.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito implica logicamente il rigetto dell'eccezione non esaminata espressamente.

  • art. 7 L. 212/2000

    La mancata traduzione dell'atto impositivo non comporta, di per sé, invalidità se il destinatario ha dimostrato di averne compreso il contenuto e di aver potuto difendersi.

  • art. 3 d.lgs. 504/1998

    È soggetto passivo dell'imposta unica chiunque gestisca scommesse, anche tramite terzi e anche se privo di concessione; la disposizione, come interpretata, comprende i bookmakers esteri e i loro intermediari.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. 220/2010

    La norma ha natura interpretativa e chiarisce che il soggetto passivo del tributo è anche chi gestisce scommesse per conto proprio o di terzi, anche se ubicati all'estero; per le annualità precedenti al 2011 l'effetto sanzionatorio incontra il limite dell'obiettiva incertezza normativa.

  • art. 1, comma 64, L. 220/2010

    Richiamato per gli obiettivi di tutela dei consumatori, dell'ordine pubblico e di contrasto a evasione ed elusione nel settore del gioco.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998

    Parte del quadro normativo dell'imposta unica sulle scommesse, rilevante per il presupposto territoriale e soggettivo.

  • art. 16 D.M. 1 marzo 2006, n. 111

    Richiamato nel quadro normativo di riferimento dell'imposta unica sulle scommesse.

  • art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014

    Richiamato nel quadro normativo di riferimento dell'imposta unica sulle scommesse.

  • art. 401 direttiva 2006/112/CE

    L'IVA può cumularsi con un tributo speciale sui giochi e scommesse, purché questo non abbia natura di imposta sul volume d'affari.

  • artt. 49, 56 e 52 TFUE

    La Corte esclude che la disciplina italiana sia discriminatoria o ostacoli in modo vietato la libera prestazione di servizi, alla luce della giurisprudenza UE sui giochi d'azzardo.

  • art. 267 TFUE

    Non ricorrono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché la questione è già stata chiarita dalla giurisprudenza unionale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997

    È applicabile l'esimente per obiettiva incertezza normativa ai fini dell'esclusione delle sanzioni per il periodo anteriore alla norma interpretativa del 2010.

  • art. 8 d.lgs. 546/1992

    Rileva nel quadro delle cause di non punibilità per obiettiva incertezza in materia tributaria.

  • art. 5, commi 1 e 6, L. 472/1997

    Richiamato con riferimento alla disciplina delle sanzioni e all'elemento soggettivo/oggettivo dell'illecito tributario.

  • art. 10, comma 4, L. 212/2000

    Richiamato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa e la tutela dell'affidamento del contribuente.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non integra vizio quando la decisione di merito adottata comporta un rigetto implicito dell'eccezione o della questione non esaminata espressamente, specie se l'accoglimento dell'eccezione sarebbe incompatibile con la pronuncia sul merito.
  • Nei rapporti relativi all'imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo comprende anche chi gestisce scommesse per conto di terzi o tramite intermediari, anche se privo di concessione e anche se stabilito all'estero, quando il presupposto di imposta si realizza in Italia.
  • Il presupposto territoriale del tributo non va individuato nella mera conclusione del contratto di scommessa, ma nell'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolta sul territorio italiano.
  • La disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione, poiché si applica in modo uniforme agli operatori che raccolgono scommesse nel territorio nazionale e risponde a esigenze imperative di interesse generale nel settore del gioco.
  • L'imposta speciale sui giochi e sulle scommesse non è assimilabile a un'imposta sul volume d'affari ai fini dell'art. 401 della direttiva IVA, sicché può coesistere con l'IVA quando non presenti tale carattere.
  • In materia tributaria, l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa esclude le sanzioni quando, al momento del fatto, il quadro normativo e interpretativo non consentiva di individuare con sicurezza il precetto applicabile; ciò può accadere anche se la successiva norma interpretativa chiarisce in via autentica una disposizione prima controversa.
  • Per le annualità anteriori al consolidamento interpretativo della norma e alla sua chiarificazione autentica, l'incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero può fondare la non punibilità sanzionatoria, pur restando dovuta l'imposta.
  • La mancata traduzione dell'atto fiscale non determina automaticamente invalidità o lesione del diritto di difesa se il contribuente dimostra di aver compreso l'atto e di aver potuto articolare compiutamente le proprie difese.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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