Cassazione Civile, Ordinanza n. 32024/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La lite riguarda il giudizio di rinvio relativo a due avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2005 e 2006, con recupero a tassazione di costi e IVA ritenuti indebitamente dedotti/detratti nell’ambito di operazioni immobiliari e di leasing contestate come soggettivamente inesistenti e inserite in una frode IVA. Dopo una prima fase di merito e un precedente intervento di cassazione, il giudice del rinvio aveva ritenuto effettive le operazioni e aveva escluso la partecipazione consapevole della contribuente alla frode, valorizzando la regolarità contabile e l’effettivo versamento dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del giudicato esterno, sostenendo che in altri giudizi era stata accertata con sentenza definitiva l’inesistenza soggettiva delle operazioni; 2) nullità della sentenza per violazione dei limiti del giudizio di rinvio, perché il giudice aveva riesaminato l’esistenza stessa della frode, tema non rimesso dalla precedente cassazione; 3) violazione delle statuizioni della sentenza rescindente, poiché il giudice del rinvio non si era attenuto all’obbligo di verificare la consapevole partecipazione della contribuente alla frode sulla base degli elementi presuntivi dell’Ufficio; 4) violazione delle norme in tema di detrazione IVA e onere della prova, perché erano stati valorizzati elementi non decisivi (regolarità contabile, effettivo pagamento dell’IVA, effettività dei contratti) senza applicare i principi sulle operazioni soggettivamente inesistenti e sulla ripartizione dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che il giudice del rinvio non si era attenuto al dictum della precedente sentenza rescindente, avendo rimesso in discussione l’esistenza del meccanismo fraudolento invece di limitarsi a verificare, sulla base degli elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione, la consapevole partecipazione della contribuente alla frode. Ha inoltre ribadito che, in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del cessionario/committente, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi di diritto indicati.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
richiamato per escludere l’efficacia del giudicato esterno formatosi tra parti diverse e per delimitare il perimetro del giudizio
art. 324 c.p.c.
richiamato in tema di giudicato interno/definitività delle decisioni
art. 384, comma 2, c.p.c.
il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può riesaminare questioni estranee al decisum rescindente
art. 19 d.P.R. 633/1972
richiamato per la disciplina della detrazione IVA, non spettante in caso di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
richiamato nel quadro dei poteri di recupero e accertamento in materia IVA
art. 2697 c.c.
richiamato per il riparto dell’onere della prova tra Amministrazione e contribuente
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova presuntiva degli elementi da cui inferire la consapevole partecipazione alla frode
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può ampliare l’oggetto del riesame a questioni escluse dal decisum rescindente.
- Il giudicato esterno può essere invocato solo se sussiste un effettivo rapporto di identità o dipendenza tra il rapporto definito dalla precedente decisione e quello oggetto del nuovo giudizio; in mancanza, la pronuncia resa in altro processo tra parti diverse non spiega efficacia vincolante.
- In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare sia la fittizietà soggettiva del fornitore sia la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una frode fiscale, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Una volta che l’Ufficio abbia assolto l’onere di provare la partecipazione consapevole alla frode, il contribuente deve fornire la prova contraria di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; non sono, da soli, decisivi la regolarità delle scritture contabili o dei pagamenti.
- La verifica della buona fede del contribuente nelle frodi IVA non può essere sostituita dal mero rilievo dell’effettività formale delle operazioni o dell’assenza di un vantaggio immediato, se vi sono elementi presuntivi idonei a dimostrare il suo coinvolgimento nel meccanismo fraudolento.
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