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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32025/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento in rettifica ICI per l'annualità 2003 emesso nei confronti di un istituto religioso. In primo grado e poi in sede di rinvio la pretesa impositiva era stata respinta, ritenendosi applicabile l'esenzione ICI per le attività svolte nell'immobile ai sensi della disciplina introdotta dal d.l. n. 203 del 2005 e poi modificata dal d.l. n. 223 del 2006. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge per avere la CTR applicato retroattivamente norme che, secondo la ricorrente, avevano natura innovativa e non interpretativa, estendendo indebitamente l'esenzione a un'annualità anteriore; con il secondo ha dedotto omesso esame del motivo relativo alla mancanza di prova sull'attività svolta nell'immobile. L'istituto resistente ha eccepito preliminarmente la tardività del ricorso e, successivamente, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per effetto di un accordo stragiudiziale, richiesta però non ritenuta riferibile anche all'annualità oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità per tardività, ritenendo tempestivo il ricorso notificato entro il termine lungo comprensivo della sospensione feriale. Ha poi accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente applicato retroattivamente disposizioni sull'esenzione ICI che hanno carattere innovativo e non interpretativo. Ha inoltre ricordato che, in sede di rinvio, il giudice è vincolato non solo al principio di diritto ma anche alle premesse logico-giuridiche della precedente pronuncia rescindente, con conseguente necessità di accertare in fatto le modalità di svolgimento dell'attività asseritamente esente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata richiamata come norma processuale a fondamento dei motivi per violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.l. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis

    "L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse"

    La Corte ne ha escluso l'applicazione retroattiva, qualificandolo come disposizione innovativa e non interpretativa.

  • d.l. n. 223 del 2006, art. 39, comma 2-bis

    Anche questa disposizione è stata ritenuta non retroattiva e innovativa, con estensione dell'esenzione alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

  • d.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)

    Costituisce la base dell'esenzione ICI richiamata dalle norme successive.

  • art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504 del 1992

    La CTR aveva ritenuto che l'esenzione si estendesse alle attività indicate da tale disposizione senza rilevanza della loro natura commerciale; la Cassazione ha censurato tale lettura per il periodo d'imposta anteriore alle norme invocate.

Massime di principio

  • In materia di ICI, le norme che estendono l'esenzione a determinate attività svolte da enti non commerciali non hanno efficacia retroattiva quando il legislatore le configuri in termini innovativi e non interpretativi.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi non solo al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche della sentenza rescindente e agli accertamenti di fatto che ne costituiscono presupposto implicito.
  • Se la pretesa esenzione d'imposta dipende dalle concrete modalità di svolgimento dell'attività nell'immobile, è necessario un accertamento fattuale specifico; non basta richiamare in astratto la natura dell'ente o della destinazione del bene.
  • L'eccezione di cessazione della materia del contendere richiede prova che l'accordo transattivo definisca anche il rapporto tributario e l'annualità oggetto del giudizio, non potendosi estendere per presunzione a periodi diversi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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