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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32027/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (bookmaker)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010 con cui l’Amministrazione aveva recuperato l’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, nei confronti del legale rappresentante di una ricevitoria e della società bookmaker estera, indicata come coobbligata solidale. La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto il suo appello contro il rigetto di primo grado. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di mancata traduzione in inglese dell’avviso di accertamento; 2) omessa pronuncia e falsa applicazione delle norme sulla soggettività passiva dell’imposta unica; 3) violazione delle norme sul presupposto territoriale del tributo; 4) violazione del diritto UE, in particolare libertà di stabilimento, non discriminazione e legittimo affidamento, oltre a vizi di omessa pronuncia; 5) violazione dell’art. 401 della direttiva IVA, sostenendo l’incompatibilità del tributo con l’IVA; 6) omessa pronuncia sull’esimente dell’obiettiva incertezza normativa e, quindi, sull’illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha rigettato i primi cinque motivi, ritenendoli infondati o in parte inammissibili, ma ha accolto il sesto motivo limitatamente alle sanzioni. Ha ritenuto che, per l’anno d’imposta 2010, sussistesse una condizione di obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia tramite intermediari privi di concessione, con conseguente applicabilità dell’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997. La sentenza impugnata è stata quindi cassata sul punto delle sanzioni e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo limitatamente all’irrogazione delle sanzioni. Per il resto la pretesa tributaria è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di merito comporta un rigetto implicito dell’eccezione o della domanda incompatibile con la statuizione adottata.

  • art. 7 L. 212/2000

    La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non determina automaticamente invalidità dell’avviso, se il contribuente ha comunque compreso il contenuto dell’atto e ha potuto difendersi.

  • art. 3 d.lgs. n. 504/1998

    Il soggetto passivo dell’imposta unica sulle scommesse è chiunque gestisca concorsi pronostici o scommesse, anche senza concessione, per conto proprio o di terzi.

  • art. 1, comma 66, lett. b), L. n. 220/2010

    La norma interpretativa esplicita che, ai soli fini tributari, è soggetto passivo chiunque gestisca scommesse anche senza concessione; se l’attività è svolta per conto di terzi, il terzo è obbligato in solido con relative sanzioni.

  • art. 1, comma 66, lett. a), L. n. 220/2010

    L’imposta unica è comunque dovuta anche quando la raccolta del gioco avviene in assenza o inefficacia della concessione.

  • art. 1, comma 2, lett. b), L. n. 288/1998

    Norma richiamata nel quadro del presupposto territoriale e soggettivo dell’imposta unica sulle scommesse.

  • art. 401 Direttiva 2006/112/CE

    Non osta al mantenimento o all’introduzione di imposte sui giochi e sulle scommesse, purché esse non abbiano il carattere di imposta sul volume d’affari.

  • artt. 49, 56 e 52 TFUE

    Le restrizioni alla libera prestazione di servizi nel settore dei giochi possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale e non risultano violate dalla disciplina italiana esaminata.

  • art. 267 TFUE

    La Corte ha escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza unionale.

  • art. 8 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione all’esimente dell’incertezza normativa in materia tributaria.

  • art. 5, commi 1 e 6, L. n. 472/1997

    Richiamato nei motivi sulle sanzioni e sull’elemento soggettivo della violazione tributaria.

  • art. 6, comma 2, L. n. 472/1997

    In caso di obiettiva incertezza normativa sulla portata della disposizione tributaria, non sono irrogabili sanzioni.

  • art. 10, comma 4, L. n. 212/2000

    Richiamato quale fondamento dell’esimente collegata all’obiettiva incertezza e alla tutela dell’affidamento del contribuente.

  • art. 53 Cost.

    La Corte richiama la capacità contributiva per spiegare i limiti dell’equiparazione soggettiva nelle annualità anteriori al 2011 e la diversa soluzione per i rapporti successivi.

Massime di principio

  • Nel processo civile tributario, l’omessa pronuncia non sussiste quando la statuizione sul merito implica necessariamente il rigetto dell’eccezione preliminare incompatibile con l’esito deciso.
  • La mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario non comporta, di per sé, nullità dell’atto se il contribuente dimostra di averne compreso il contenuto e di aver esercitato pienamente il diritto di difesa.
  • In materia di imposta unica sulle scommesse, soggetto passivo è anche l’operatore estero privo di concessione che gestisca scommesse in Italia per il tramite di intermediari; la territorialità del tributo si radica nelle attività materialmente svolte nel territorio nazionale di raccolta e registrazione delle scommesse.
  • La disciplina nazionale dell’imposta unica sulle scommesse non viola, in sé, la libertà di prestazione dei servizi né il principio di non discriminazione, poiché si applica agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano senza distinguere in base allo Stato di stabilimento.
  • L’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari e, quindi, può coesistere con l’IVA ai sensi dell’art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
  • Per le annualità anteriori all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010, l’obiettiva incertezza sulla soggettività passiva del bookmaker estero operante tramite ricevitorie integra causa di non irrogazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
  • La norma di interpretazione autentica che chiarisce la soggettività passiva dell’imposta unica può operare anche per rapporti già in essere, ma l’esimente sanzionatoria resta applicabile se, prima del chiarimento legislativo, il quadro normativo era obiettivamente incerto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSanzioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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