DECRETO LEGISLATIVO 29 luglio 2024, n. 110
Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto riforma la riscossione: pianificazione annuale, nuovi obblighi operativi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025, discarico automatico/anticipato dei carichi, regole di riaffidamento, controlli e responsabilità. Prevede inoltre modifiche a dilazione, impugnazione, compensazione rimborsi-ruoli e coordinamenti con abrogazioni e norme transitorie su carichi 2000-2024 e 2025 in avanti.
Riforma della riscossione e del discarico dei carichi affidati all’agente della riscossione
Riforma del sistema di riscossione e del discarico dei carichi
Il provvedimento interviene in modo organico sulla riscossione coattiva affidata all’Agenzia delle entrate-Riscossione. Introduce una pianificazione annuale dell’attività, nuovi obblighi operativi, un sistema di discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse e una disciplina del riaffidamento dei carichi, con regole differenziate per le annualità di affidamento.
Pianificazione annuale dell’attività di riscossione
L’attività dell’Agenzia delle entrate-Riscossione deve essere svolta secondo procedure pianificate annualmente nella convenzione tra Ministro dell’economia e delle finanze e Agenzia delle entrate. Le procedure possono includere il raggruppamento dei crediti per codice fiscale. Quando entreranno in vigore le norme di revisione del sistema di riscossione di regioni, province autonome ed enti locali, la pianificazione dovrà essere adottata sentita la Conferenza unificata. L’attuazione non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Adempimenti operativi dell’agente della riscossione
Dal 1° gennaio 2025 l’Agenzia deve assicurare, per le quote affidate:
- il tempestivo tentativo di notificazione della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo all’affidamento del carico, salvo termini più ampi previsti da norme sugli eventi eccezionali;
- il tentativo di notificazione di atti interruttivi della prescrizione con le stesse modalità;
- la gestione del recupero coattivo secondo la pianificazione annuale;
- la trasmissione telematica mensile all’ente creditore delle informazioni sullo stato delle procedure e delle riscossioni del mese precedente. Anche queste disposizioni sono dichiarate finanziariamente neutrali.
Discarico automatico e discarico anticipato
Per le quote affidate dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento, è previsto il discarico automatico. Prima di tale termine, l’Agenzia può comunicare il discarico anticipato quando rileva:
- chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale;
- assenza di beni aggredibili del debitore, accertata mediante accesso;
- mancanza di nuovi beni rispetto a quelli già aggrediti con esito infruttuoso nel biennio precedente. Gli enti creditori possono anche chiedere la riconsegna anticipata dei carichi, con modalità e termini definiti da decreto ministeriale previa intesa in Conferenza unificata. La facoltà opera:
- dopo 24 mesi dalla presa in carico per i carichi già affidati alla data di entrata in vigore del decreto;
- tra il 24° e il 30° mese per i carichi affidati dopo l’entrata in vigore. Per i carichi della seconda fascia, la richiesta va effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto attuativo, se sono già decorsi 24 mesi.
Quoti escluse temporaneamente dal discarico
Sono escluse temporaneamente dal discarico automatico le quote per le quali, al 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento:
- la riscossione è sospesa o pendono procedure esecutive o concorsuali;
- sono stati conclusi accordi della crisi d’impresa, sono state concesse dilazioni o istituti agevolativi, oppure sono intervenuti inadempimento, revoca, decadenza o sospensione della riscossione per almeno 18 mesi. Per tali quote il discarico slitta al 31 dicembre del quinto anno successivo alla cessazione della sospensione o alla conclusione della procedura, oppure all’inadempimento/revoca/decadenza o revoca della sospensione.
Riaffidamento dei carichi discaricati
Fino alla prescrizione del credito, determinata calcolando il termine dall’ultimo atto notificato prima del discarico automatico, le somme discaricate possono essere:
- gestite direttamente dall’ente creditore;
- affidate a soggetti abilitati ai sensi della disciplina sugli enti locali;
- riaffidate per due anni all’Agenzia delle entrate-Riscossione, tramite adesione alle condizioni di servizio pubblicate sul sito dell’Agenzia. Il riaffidamento è finalizzato a nuovi recuperi in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore o di nuovi carichi sul medesimo debitore. In caso di riaffidamento, se la riscossione resta infruttuosa, il discarico automatico delle somme non riscosse si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo al riaffidamento.
Controlli, contestazione e responsabilità
Il Ministero dell’economia e delle finanze, anche tramite l’Agenzia delle entrate, verifica la conformità dell’azione di recupero alla pianificazione annuale. L’ente creditore controlla il rispetto degli adempimenti dell’Agenzia, con regole distinte per i carichi affidati dal 2025 e per quelli affidati fino al 31 dicembre 2024. Per i controlli sulle quote automaticamente discaricate, una disciplina attuativa deve fissare i criteri di selezione: per i crediti tributari erariali la quota controllata deve essere tra il 2% e il 6%; per gli altri crediti al massimo il 5%. Se dal mancato rispetto di taluni obblighi derivano decadenza o prescrizione del credito, l’ente avvia un procedimento di contestazione con termini per osservazioni e decisione finale. È prevista, in caso di rigetto, una definizione agevolata con pagamento ridotto o, in alternativa, ricorso alla Corte dei conti. Le omissioni e irregolarità non danno luogo a responsabilità contabile salvo dolo e, in casi tipizzati, colpa grave.
Magazzino storico dei carichi
È istituita una commissione per analizzare il magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione e proporre soluzioni legislative per il discarico, entro:
- 31 dicembre 2025 per i carichi 2000-2010;
- 31 dicembre 2027 per i carichi 2011-2017;
- 31 dicembre 2031 per i carichi 2018-2024. La commissione non dà diritto ad alcun compenso o rimborso.
Regole speciali per risorse proprie tradizionali e aiuti di Stato
La disciplina si applica anche alle quote relative alle risorse proprie tradizionali UE e ai recuperi di aiuti di Stato, con alcune esclusioni. Per i carichi affidati dal 1° gennaio 2025, tali quote sono sottoposte a verifica dal 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento e, se non verificate, sono discaricate al 31 dicembre del settimo anno. Per i carichi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024, la verifica avviene entro il 31 dicembre 2031 e il discarico scatta al 31 dicembre 2033 se non interviene verifica. Dopo il discarico, si applicano le regole di riaffidamento.
Modifiche al regime di impugnazione
L’estratto di ruolo non è più impugnabile. È ammessa l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente invalidamente notificata solo se il debitore dimostra un pregiudizio concreto, ad esempio nei rapporti con la pubblica amministrazione, nelle procedure di crisi, nelle operazioni di finanziamento o nella cessione d’azienda, nonché per effetti sul codice dei contratti pubblici o sui pagamenti da parte di soggetti pubblici.
Nuova disciplina della dilazione
La dilazione delle somme iscritte a ruolo viene ampliata e graduata per importo e anno di richiesta. Per importi fino a 120.000 euro, le rate massime sono:
- 84 per le richieste 2025-2026;
- 96 per le richieste 2027-2028;
- 108 per le richieste dal 1° gennaio 2029. Per importi superiori a 120.000 euro, o in presenza di richiesta documentata di temporanea difficoltà economico-finanziaria, è possibile arrivare fino a 120 rate mensili. Sono previsti criteri di valutazione basati su ISEE per persone fisiche e ditte individuali in regimi semplificati, e su indice di liquidità, rapporto debito/produzione per gli altri soggetti. Le domande presentate fino al 31 dicembre 2024 restano soggette alla disciplina previgente. È previsto monitoraggio ministeriale e la possibilità di ulteriore incremento delle rate dal 2031.
Concentrazione della riscossione nell’accertamento
Viene ampliato l’ambito degli atti e avvisi la cui riscossione può essere concentrata nell’accertamento, includendo varie tipologie di recupero di imposte, sanzioni, imposte indirette e tasse automobilistiche, oltre ai casi di indebita compensazione e di recupero di crediti o agevolazioni non spettanti.
Riscossione verso coobbligati, compensazione rimborsi-ruoli e resa del conto
Sono introdotte regole specifiche per i coobbligati solidali, con sospensione della prescrizione anche nei confronti dei coobbligati sussidiari quando il debitore principale ottiene la rateazione. Si rafforzano inoltre le regole sulla compensazione tra rimborsi e somme iscritte a ruolo, estendendole e aggiornandole, con applicazione differita al sessantesimo giorno dopo il regolamento attuativo. In materia di resa del conto, si chiariscono gli obblighi per i soggetti che maneggiano denaro o beni pubblici, con specifiche previsioni per l’agente della riscossione, i gestori delle entrate locali e alcuni concessionari del gioco pubblico.
Abrogazioni, copertura finanziaria ed entrata in vigore
Sono abrogate varie disposizioni del sistema previgente sulla riscossione e sul discarico. Le coperture finanziarie sono individuate in parte tramite riduzione di fondi, in parte tramite maggiori entrate e minori spese connesse alla nuova disciplina della rateazione. Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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