Cassazione Civile, Ordinanza n. 24749/2023 del 17/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di numerosi medici, che avevano concluso scuole di specializzazione in epoca precedente all'anno accademico 2006-2007, di ottenere: (i) l'applicazione retroattiva del più favorevole trattamento economico previsto dal d.lgs. n. 368 del 1999 per i medici specializzandi, con correlato trattamento previdenziale; (ii) in subordine, l'indicizzazione annuale e la rivalutazione triennale della borsa di studio prevista dal d.lgs. n. 257 del 1991; (iii) ulteriormente in subordine, l'arricchimento senza causa e la rimessione di questioni di legittimità costituzionale. La Corte d'appello aveva accolto solo in parte le domande, riconoscendo a taluni appellanti la sola rideterminazione triennale della borsa, e rigettando il resto. I medici hanno quindi proposto ricorso principale affidato a sei motivi: violazione della disciplina UE e nazionale sulla remunerazione degli specializzandi e sulla natura del rapporto; illegittimità costituzionale delle norme che differivano l'entrata in vigore del nuovo trattamento; omessa rimessione alla Corte di giustizia UE sulla copertura previdenziale; illegittimità costituzionale del rinvio al 2006-2007; violazione di parametri CEDU e Cost.; violazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 quanto all'indicizzazione e alla rideterminazione della borsa. L'Amministrazione ha proposto a sua volta ricorso successivo censurando, tra l'altro, la pretesa estensione del decisum a soggetti che non avevano appellato, la motivazione sulla prescrizione e, soprattutto, il riconoscimento della rideterminazione triennale della borsa di studio.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei medici, ritenendo consolidato l'orientamento per cui il d.lgs. n. 257 del 1991 aveva già validamente recepito l'obbligo di una remunerazione adeguata e che il d.lgs. n. 368 del 1999 rappresentava una successiva scelta discrezionale del legislatore, non applicabile retroattivamente. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso dell'Avvocatura dello Stato, per sopravvenuto difetto di interesse, ma ha accolto il quarto motivo, cassando in parte la sentenza d'appello nella parte in cui aveva riconosciuto la rideterminazione triennale della borsa di studio. La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando integralmente tutte le domande originariamente proposte dai medici. Ha inoltre dichiarato estinto il giudizio nei confronti di alcuni intimati per rinuncia parziale dell'Amministrazione, e ha ritenuto inammissibile la censura relativa a una coappellante che non aveva impugnato la sentenza di primo grado.
Norme richiamate
La censura è inammissibile quando si confronta con un orientamento di legittimità consolidato e contrario alla tesi del ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale richiamato per le censure di violazione di legge formulate nei ricorsi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale richiamato per la dedotta nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.
Richiamato per la doglianza di ultrapetizione nella parte relativa a soggetti che non avevano proposto appello.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente o insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla nullità della sentenza per vizi di motivazione/dispositivo.
Menionato solo nel contesto generale del criterio di riparto dell'onere probatorio.
Richiamato per la censura relativa al giudicato formatosi nei confronti di alcuni medici che non avevano appellato.
Richiamato nella censura sulla prescrizione del diritto azionato.
Richiamato nella censura sulla decorrenza della prescrizione.
Richiamato nella censura sulla prescrizione ordinaria decennale.
Richiamato nella censura sulla prescrizione quinquennale dei crediti periodici.
La Corte ha applicato la condanna aggravata per la proposizione di un ricorso fondato su una questione già reiteratamente risolta dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata disposta l'ulteriore previsione del contributo unificato a carico dei ricorrenti principali, se dovuto.
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
Ha introdotto una borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione, con meccanismo di incremento annuale e triennale; la Corte lo considera già idoneo a recepire l'obbligo di remunerazione adeguata.
art. 37 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Disciplina il contratto di formazione specialistica introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999.
art. 39 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Prevede il meccanismo di retribuzione del contratto di formazione specialistica in quota fissa e variabile.
art. 41 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Richiamato nei motivi di ricorso come norma di possibile contrasto con i parametri costituzionali ed europei.
art. 46 d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368
Disciplina il differimento dell'entrata in vigore del nuovo regime, ritenuto espressione della discrezionalità legislativa.
art. 1, comma 300, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Ha fatto decorrere l'operatività del nuovo trattamento economico dall'anno accademico 2006-2007.
art. 32, comma 12, L. 27 dicembre 1997, n. 449
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata alle borse di studio ed escluso l'applicazione dell'adeguamento previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991.
art. 36, comma 1, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Conferma il blocco dell'applicazione dell'adeguamento triennale della borsa di studio.
art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438
Richiamato tra le norme di blocco degli incrementi economici.
art. 3, comma 36, L. 24 dicembre 1993, n. 537
Richiamato tra le norme di blocco degli incrementi economici.
art. 1, comma 33, L. 28 dicembre 1995, n. 549
Richiamato tra le norme di blocco degli incrementi economici, con effetto retroattivo.
art. 1, comma 66, L. 23 dicembre 1996, n. 662
Richiamato tra le norme di blocco degli incrementi economici.
art. 22 L. 23 dicembre 1999, n. 488
Richiamato tra le norme di blocco degli incrementi economici.
art. 1, comma 212, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Richiamato tra le norme di blocco degli incrementi economici.
art. 5 Trattato CEE
Richiamato nei motivi per sostenere la violazione del diritto UE.
art. 189 Trattato CEE
Richiamato nei motivi per sostenere la violazione del diritto UE.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale e convenzionale.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale; la Corte esclude che il differimento dell'entrata in vigore del regime più favorevole sia irragionevole.
art. 36 Cost.
La Corte ribadisce che non è applicabile al rapporto degli specializzandi, non essendo lavoro subordinato.
art. 38 Cost.
Richiamato nei motivi di legittimità costituzionale sulla copertura previdenziale.
art. 14 CEDU
Richiamato nei motivi per lamentare una discriminazione derivante dal differimento del nuovo regime.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Richiamato nei motivi per la lesione di un preteso diritto patrimoniale.
Massime di principio
- La direttiva europea che richiede una remunerazione adeguata per i medici specializzandi non predetermina l'ammontare della remunerazione: la sua quantificazione spetta agli Stati membri nell'ambito della loro discrezionalità, anche in funzione delle esigenze di finanza pubblica.
- Il d.lgs. n. 257 del 1991 costituisce già valido recepimento dell'obbligo europeo di garantire una remunerazione adeguata agli specializzandi; il d.lgs. n. 368 del 1999 non integra il primo effettivo recepimento, ma una successiva scelta legislativa nazionale non retroattiva.
- Il rapporto dei medici specializzandi, disciplinato dal d.lgs. n. 368 del 1999, non è qualificabile come lavoro subordinato né come parasubordinato; ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e del criterio costituzionale di adeguatezza della retribuzione tipico del lavoro subordinato.
- Le domande volte a ottenere l'applicazione retroattiva di un regime economico più favorevole introdotto dal legislatore successivamente all'adempimento degli obblighi europei non possono trovare accoglimento, salvo diversa previsione espressa del legislatore stesso.
- L'adeguamento annuale e la rivalutazione triennale della borsa di studio degli specializzandi possono essere esclusi da successive leggi di blocco della spesa, senza che ciò determini di per sé irragionevolezza costituzionale, quando la misura si inserisca in una generale manovra di contenimento degli emolumenti pubblici.
- Il ricorso per cassazione che riproponga questioni già stabilmente risolte dalla giurisprudenza di legittimità è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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