Cassazione Civile, Ordinanza n. 24702/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti della società estera, contestandosi operazioni di triangolazione commerciale ritenute irregolari sotto il profilo formale, con conseguente mancata applicazione dell'IVA e omissione delle relative indicazioni nelle dichiarazioni fiscali. Dopo il rigetto in appello della decisione favorevole di primo grado, i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, ma in corso di giudizio la società ha aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, ha ricevuto la quantificazione dovuta dall'agente della riscossione e ha documentato il pagamento integrale di tutte le rate. In conseguenza di ciò, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell'importo dovuto da parte dell'agente della riscossione e dell'integrale pagamento rateale documentato, è venuto meno l'interesse alla decisione di merito. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato e ha posto le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
La presentazione dell'adesione alla definizione agevolata, accompagnata dall'impegno a rinunciare al giudizio e seguita dalla comunicazione dell'esattore e dal pagamento integrale, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio di cassazione.
È richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 193 del 2016, come base normativa della definizione agevolata.
È il riferimento processuale per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in caso di rinuncia o di estinzione ex lege conseguente alla definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
doppio contributo unificato
La Corte esclude l'obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato quando il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere dovuta alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata prevista dalla legge, comunica l'impegno a rinunciare al giudizio e provvede al pagamento integrale di quanto dovuto, il processo deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere o per rinuncia, a seconda della posizione processuale del debitore.
- In presenza di una sopravvenuta definizione agevolata che soddisfi integralmente la pretesa tributaria, viene meno l'interesse di entrambe le parti alla decisione di merito, con conseguente superfluità dell'esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata esclude il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
- La Corte di cassazione può dichiarare l'estinzione senza affrontare le censure proposte quando dagli atti risulti la regolare perfezione della procedura di definizione agevolata e il pagamento integrale del debito rateizzato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24706/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24707/2023 del 17/08/2023
- ordinanza_civile · 17 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 24708/2023 del 17/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →