Cassazione Civile, Ordinanza n. 24704/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR delle Marche che aveva accolto l'appello principale di un'associazione sportiva dilettantistica e del relativo coobbligato solidale, rigettando l'appello incidentale dell'Ufficio. La controversia traeva origine da un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo all'anno 2008, emesso all'esito di PVC della Guardia di Finanza. Nel merito, la CTR aveva ritenuto che la violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti ex art. 25 l. 133/1999 non fosse sufficiente a determinare la perdita del regime fiscale agevolato per le ASD, e aveva reputato non निर्णinanti i documenti extracontabili posti a base della pretesa di sovrafatturazione. Prima che la Corte esaminasse il ricorso nel merito, il difensore dei contribuenti ha chiesto la sospensione del giudizio per adesione alla definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, producendo domanda di definizione e prova del pagamento della prima rata. Decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione, la Corte ha rilevato la sussistenza della causa estintiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione in ragione della definizione agevolata della lite fiscale ex art. 6 d.l. n. 119/2018, prendendo atto che, scaduto il termine del 31 dicembre 2020, non era stata presentata istanza di trattazione. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del medesimo decreto-legge. Non vi è stata quindi decisione sul merito dei motivi di ricorso dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 25 l. 133/1999
tracciabilità dei pagamenti
La CTR aveva ritenuto che la sola violazione dell'obbligo di tracciabilità non fosse sufficiente a far decadere il regime fiscale di favore per le associazioni sportive dilettantistiche.
d.lgs. 158/2015
La CTR aveva richiamato la modifica normativa per affermare che la violazione dell'art. 25 comporta solo una sanzione amministrativa e non automaticamente la decadenza dal regime agevolato.
art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018
La domanda di definizione agevolata della lite ha determinato la sospensione del procedimento in attesa degli effetti della definizione.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018, conv. con modif. dalla l. n. 136/2018
Le spese del giudizio estinto per definizione agevolata sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.
Massime di principio
- Quando una lite tributaria viene definita mediante procedura di definizione agevolata e, decorso il termine previsto, nessuna parte chiede la trattazione, il giudizio si estingue senza esame del merito.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e regola le spese secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma sulla definizione.
- La violazione dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto per il regime agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche non può, secondo l'impostazione richiamata dalla sentenza impugnata, essere automaticamente equiparata alla perdita del beneficio fiscale, occorrendo verificare la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi del regime.
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