Cassazione Civile, Ordinanza n. 24703/2023 del 17/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un consorzio, costituito per realizzare un insediamento produttivo, aveva acquistato un terreno, costruito immobili da assegnare ai consorziati e contratto mutui per finanziare l'operazione. Nell'anno d'imposta verificato aveva proceduto alle assegnazioni definitive e al frazionamento dei mutui con accollo e riaddebito delle somme anticipate. L'Agenzia delle entrate emetteva avviso di accertamento contestando l'irregolare fatturazione di 36 fatture riportanti la dicitura "Iva escluso art. 15", relative a rate di preammortamento, interessi su SAL e rata di finanziamento, ritenendo che tali importi dovessero concorrere alla base imponibile IVA. Il consorzio aveva sostenuto, e i giudici di merito avevano accolto la tesi, che si trattasse di spese anticipate per conto dei consorziati, in regime di mera partita di giro, operate in qualità di mandatario con rappresentanza. In cassazione l'Agenzia censurava la sentenza per violazione dell'art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972 e delle norme civilistiche sul mandato e sui consorzi, sostenendo che non vi fosse mandato con rappresentanza e che le fatture indicate non potessero comunque rientrare nelle ipotesi di esclusione dalla base imponibile.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la ricostruzione della CTR sul punto decisivo dei poteri di rappresentanza del consorzio nei rapporti con i terzi. Ha affermato che, per stabilire se un consorzio agisca in rappresentanza dei consorziati ai fini IVA, occorre anzitutto esaminare atto costitutivo e statuto; solo se tali atti non chiariscono la spendita del nome dei consorziati, occorre valutare i singoli negozi e i comportamenti complessivi delle parti. La CTR si era invece basata in modo parziale e non sufficiente su una sola premessa di un preliminare di assegnazione, senza verificare prioritariamente statuto e atto costitutivo né compiere un completo apprezzamento degli atti e degli interessi perseguiti. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana anche per le spese.
Norme richiamate
art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972
comma 1, n. 3; comma 1, n. 1
Le ipotesi di esclusione dalla base imponibile IVA sono tassative; per applicarle occorre verificare se il consorzio agisca con o senza rappresentanza dei consorziati e se le somme riaddebitate integrino effettivamente spese anticipate in nome e per conto altrui.
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario.
Richiamato insieme alle regole ermeneutiche contrattuali per contestare l'interpretazione del preliminare di assegnazione.
Richiamato tra le norme civilistiche pertinenti alla ricostruzione della rappresentanza e dei suoi effetti.
Richiamato come regola generale del mandato senza rappresentanza, derogabile nei consorzi dall'art. 2615 c.c.
Richiamato per il regime dei consorzi e dei loro atti costitutivi/statuto.
È la norma che, nei consorzi, può derogare al principio generale del mandato senza rappresentanza, con effetti anche diretti verso i consorziati.
Massime di principio
- Ai fini IVA, la qualificazione dell'attività svolta da un consorzio nei rapporti con i terzi non può essere desunta in modo isolato da singole clausole o da mere formule descrittive contenute in un contratto successivo, ma richiede una verifica complessiva e prioritaria di atto costitutivo e statuto.
- Se lo statuto o l'atto costitutivo prevedono la spendita del nome dei consorziati, gli effetti degli atti compiuti dal consorzio ricadono direttamente sui consorziati, con conseguenze sulla soggettività passiva IVA e sull'applicabilità dell'art. 15 d.P.R. n. 633 del 1972.
- Nel silenzio di atto costitutivo e statuto, la ricostruzione dei poteri del consorzio deve basarsi sui singoli negozi e su un apprezzamento complessivo degli interessi perseguiti e dei comportamenti civilistici e fiscali delle parti, con motivazione puntuale e analitica.
- Un mero riferimento, in un contratto, all'operare "in nome e per conto" di soggetti terzi non è di per sé decisivo se collocato in un contesto contrattuale che descrive l'operatività del consorzio come assunta in nome proprio; occorre verificare la reale spendita del nome e la concreta imputazione degli effetti negoziali.
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