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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24705/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione con cui l'amministrazione aveva chiesto il recupero dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica e delle relative sanzioni nei confronti di una società, la quale aveva inizialmente ottenuto in primo grado l'accoglimento del proprio ricorso. La CTR, però, aveva accolto l'appello dell'erario e rigettato l'appello incidentale della contribuente. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandolo a quattro motivi, ma nelle more del giudizio ha aderito alla definizione agevolata dei carichi tributari prevista dal D.L. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016, dichiarando di aver versato le somme dovute e di rinunciare al giudizio.

La decisione

La Corte ha rilevato che la ricorrente aveva depositato istanza di adesione alla definizione agevolata e dichiarazione di rinuncia al ricorso. Pur osservando che non risultavano rispettati tutti i presupposti formali dell'art. 390 c.p.c. (in particolare notifica/comunicazione della rinuncia alla controparte e all'Avvocatura), la Corte ha ritenuto che la rinuncia fosse comunque indice di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso. Per questo ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. Ha inoltre compensato le spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • D.L. n. 193/2016

    c.d. "rottamazione delle cartelle"

    La definizione agevolata dei carichi tributari è stata considerata fatto sopravvenuto idoneo a determinare la rinuncia al giudizio e la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • L. n. 225/2016

    Norma di conversione del decreto sulla definizione agevolata richiamata come base della procedura adesiva.

  • art. 390 c.p.c.

    La Corte ha rilevato la mancanza di tutti i presupposti formali della rinuncia al ricorso, ma ha ritenuto comunque sufficiente la dichiarazione di rinuncia a fondare l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    cd. "doppio contributo unificato"

    La Corte ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, anche se non assistita da tutti gli adempimenti formali previsti per la rinuncia, può evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e giustificare la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
  • L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata dei carichi tributari, con pagamento delle somme dovute e impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti, può incidere sull'interesse a coltivare il ricorso fino a farlo venir meno.
  • In caso di inammissibilità sopravvenuta dovuta a definizione agevolata, è legittima la compensazione delle spese di lite e non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

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