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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24706/2023 del 17/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Alla società era stato notificato un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione ricavi non contabilizzati, rideterminando il reddito con metodo analitico-induttivo e richiedendo maggiori imposte IRES, IRAP e IVA. La contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi ai giudici tributari, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue doglianze. In cassazione la società ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato, rispettivamente, nullità della sentenza d’appello per omessa motivazione su specifici capi di gravame e violazione delle norme sulle presunzioni e sull’onere della prova, sostenendo che mancassero i presupposti per l’accertamento e che le presunzioni utilizzate non fossero qualificate; con il terzo motivo ha censurato l’inammissibilità, a suo dire, delle argomentazioni addotte a giustificazione della discordanza delle presunzioni e dell’adempimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio. La Corte ha rilevato che la CTR aveva invece motivato sia direttamente sia per relationem alla sentenza di primo grado, affrontando le questioni decisive: bassa redditività negli anni precedenti, rilevanti perdite dichiarate, anomalia della contabilizzazione di un saldo negativo di conto corrente e inattendibilità complessiva delle scritture, oltre agli elementi relativi a sfridi e autoconsumo di beni nella ristorazione, ritenuti idonei a sostenere la rideterminazione dei ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’omessa motivazione e alla violazione delle regole sulle presunzioni, osservando che la sentenza regionale non era affatto priva di motivazione ma aveva richiamato consapevolmente la sentenza di primo grado, consentendo di ricostruire un percorso argomentativo sufficiente e controllabile. Ha inoltre ritenuto che il terzo motivo sollecitasse un nuovo giudizio di merito, non consentito in sede di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    è richiamato come parametro per dedurre la nullità della sentenza per omessa motivazione; la Corte esclude che nel caso concreto ricorra un vizio motivazionale in tal senso.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    è invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria regionale; la Corte ritiene che la CTR abbia comunque motivato in modo sufficiente, anche per relationem.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è usato per dedurre nullità della sentenza per errori processuali; la Corte reputa infondata la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è richiamato per denunciare violazione di legge in tema di presunzioni e onere della prova; la Corte esclude la violazione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    è la norma ritenuta correttamente applicata dall’Ufficio per l’accertamento analitico-induttivo del reddito.

  • art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    è richiamato dalla ricorrente in modo non pertinente; la Corte precisa che nel caso si trattava di accertamento analitico-induttivo ex comma 1 e non di accertamento induttivo puro.

  • art. 2697 c.c.

    è invocato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte ritiene che la censura, nel caso concreto, si risolva in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 2727 c.c.

    è richiamato per contestare la gravità e precisione delle presunzioni; la Corte ritiene infondata la doglianza.

  • art. 2729 c.c.

    è richiamato per contestare l’idoneità delle presunzioni semplici; la Corte valorizza invece gli elementi presuntivi considerati dai giudici di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    è invocato per denunciare l’erronea valutazione delle risultanze di causa; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato dal giudice d’appello e dalla ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte ne conferma l’uso nell’ambito del potere valutativo del giudice.

  • art. 345 c.p.c.

    è invocato nel terzo motivo in relazione a nuove argomentazioni in appello; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché reputa la censura sostanzialmente diretta a ottenere un nuovo giudizio di fatto.

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    è richiamato nel terzo motivo per asserita inammissibilità di deduzioni nuove nel processo tributario; la Corte considera la doglianza non decisiva in sede di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la sentenza d’appello non è nulla per omessa motivazione quando il giudice di secondo grado, pur sinteticamente, richiami in modo consapevole la motivazione di primo grado e consenta di ricostruire un percorso argomentativo controllabile, specie se affronta i motivi di gravame rilevanti.
  • L’accertamento analitico-induttivo del reddito può essere fondato su elementi presuntivi che rendano inattendibile la contabilità, anche se formalmente regolare, quando tali elementi siano valutati complessivamente e siano sorretti da una motivazione che dia conto delle ragioni della ricostruzione dei ricavi.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o nullità della sentenza, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione, perché investono il merito della controversia.
  • In presenza di motivazione per relationem è sufficiente che il giudice d’appello faccia proprie le argomentazioni del primo giudice in modo tale da rendere agevole il controllo della decisione attraverso la lettura coordinata delle due sentenze.
  • Quando il giudice di merito ha esaminato gli elementi presuntivi relativi all’inattendibilità delle scritture contabili, alla bassa redditività e alle anomalie dei flussi di costo o consumo, la contestazione in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei fatti, ma deve denunciare un effettivo vizio giuridico della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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