Cassazione Civile, Ordinanza n. 31656/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno 2010, fondato sullo scostamento tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione di uno studio di settore (UG75U), con recupero di maggiori IRES, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente valorizzando uno studio di settore evoluto (VG75U) che avrebbe mostrato la congruità della dichiarazione; la Commissione tributaria regionale, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento, anche perché la società non aveva partecipato al contraddittorio preventivo e non aveva mosso specifiche contestazioni alle osservazioni dell'Amministrazione. In Cassazione la società ha dedotto: (1) violazione delle norme sugli studi di settore e dei principi costituzionali, per avere la CTR valorizzato la mancata partecipazione al contraddittorio come conferma della fondatezza dell'accertamento; (2) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, per non avere la CTR considerato il necessario "quid pluris" probatorio e per avere trascurato la percentuale di scostamento e le peculiarità dell'attività; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente o incoerente, in relazione alla valutazione del comportamento processuale della contribuente e dei dati tecnici richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, e il terzo motivo infondato. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso della società. La Corte ha affermato che, nell'accertamento standardizzato mediante studi di settore, il contraddittorio preventivo è obbligatorio ai fini della formazione della presunzione, ma la mancata partecipazione del contribuente non impedisce né l'adozione dell'avviso né la sua impugnazione; tale inerzia può essere valutata nel quadro probatorio, mentre il giudice deve comunque considerare le concrete contestazioni e la prova contraria. Nel caso concreto, la CTR aveva motivato in modo intelligibile e non apparente, valorizzando la mancata specifica contestazione della contribuente alle puntuali osservazioni dell'Ufficio e l'inapplicabilità dello studio evoluto VG75U al periodo d'imposta 2010. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro usato per denunciare in cassazione la violazione di legge; la Corte ribadisce che non consente di rimettere in discussione l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro usato per dedurre nullità della sentenza per vizi della motivazione; la Corte precisa che il controllo è limitato al minimo costituzionale.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base dell'accertamento tributario contestato; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, ma lo considera nel sistema dell'accertamento standardizzato.
Norma richiamata nell'avviso di accertamento impugnato.
Norma richiamata quale base dell'accertamento IVA impugnato.
Richiamato nel quadro normativo degli studi di settore e dei parametri di accertamento standardizzato.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
La Corte ribadisce che l'accertamento standardizzato fondato su studi di settore integra presunzioni semplici e richiede il contraddittorio preventivo.
art. 10, comma 3-bis, L. n. 146/1998
La Corte richiama la norma come base dell'obbligo di contraddittorio nell'accertamento da studi di settore.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che l'onere probatorio si distribuisce secondo le regole ordinarie e che il contribuente può offrire prova contraria ampia.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte inquadra gli studi di settore nel sistema delle presunzioni semplici.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che gravità, precisione e concordanza della presunzione derivano dal contraddittorio e dal quadro probatorio complessivo.
art. 111, comma 6, Cost.
La Corte lo richiama per delimitare il controllo sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte afferma che il vizio motivazionale rilevante in cassazione si ha solo nei casi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.
art. 1, comma 23, L. n. 296/2006
Richiamato nel riferimento alla modifica della disciplina degli studi di settore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al vizio di motivazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti tributari fondati su studi di settore o altri standard, la gravità, precisione e concordanza della presunzione non discendono automaticamente dallo scostamento fra ricavi dichiarati e ricavi stimati, ma si formano in concreto all'esito del contraddittorio con il contribuente e della valutazione complessiva degli elementi del caso.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio preventivo non rende invalido l'accertamento né preclude l'impugnazione dell'avviso; tuttavia tale inerzia può essere valorizzata dal giudice nel quadro probatorio, consentendo all'Ufficio di motivare anche sulla base dello standard applicato e del mancato confronto.
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere un nuovo esame del merito o una diversa ricostruzione dei fatti; l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie appartiene, di regola, al giudizio di fatto ed è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti.
- Lo scostamento tra dati dichiarati e standard di settore non assume rilievo in modo astratto o tramite soglie rigide, ma va apprezzato in relazione alle caratteristiche specifiche dell'impresa, del settore, del periodo d'imposta e delle eventuali controdeduzioni puntuali dell'Ufficio o del contribuente.
- La motivazione della sentenza è nullificabile in cassazione soltanto se manca in modo assoluto, è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; è invece sufficiente quando renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e permetta il controllo della decisione.
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