Cassazione Civile, Ordinanza n. 31566/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una decisione della CTR del Lazio che, pur accogliendo l’appello del contribuente, aveva liquidato le spese di lite in misura inferiore rispetto a quanto risultante dalla nota spese depositata dalla parte vittoriosa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 75 disp. att. c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, nonché delle tabelle allegate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Sostiene che, avendo depositato una nota spese analitica voce per voce per complessivi euro 9.841,00 per il primo grado, la CTR non poteva rideterminare globalmente i compensi di primo e secondo grado senza motivare specificamente la riduzione o eliminazione delle singole voci indicate.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, trattati congiuntamente, affermando che, in presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può liquidare i compensi in modo globale e in misura inferiore a quella richiesta senza adeguata motivazione sulle singole voci. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
regola la liquidazione delle spese nel processo tributario; la Corte lo richiama nel senso che la liquidazione deve rispettare la nota spese specifica e una motivazione adeguata in caso di riduzione
richiamato insieme alle altre norme sulle spese per sostenere l’obbligo di una liquidazione analitica e motivata
art. 4 D.M. 5 aprile 2014, n. 55
richiamato quale parametro per la liquidazione dei compensi professionali secondo i criteri tariffari
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge invocata come fondamento del ricorso
artt. 15, d. lgs. n. 546 del 1992
la Corte ribadisce che la regolazione delle spese nel processo tributario deve consentire il controllo dei criteri di calcolo adottati
richiamato dalla parte ricorrente come parametro normativo per la liquidazione delle spese
Massime di principio
- In presenza di una nota spese analitica e specifica depositata dalla parte vittoriosa, il giudice non può procedere a una liquidazione globale dei compensi in misura inferiore alle voci esposte senza indicare le ragioni della riduzione o dell’eliminazione di ciascuna voce.
- La liquidazione delle spese di lite deve essere distinta per spese e onorari e riferita ai singoli gradi del giudizio, così da consentire alle parti il controllo del criterio di calcolo adottato.
- La motivazione sulla riduzione delle voci di nota spese può essere sintetica, ma deve comunque esporre in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto della scelta del giudice.
- La rideterminazione complessiva e indistinta delle spese, in presenza di una nota spese dettagliata, integra violazione della disciplina sulla liquidazione delle spese processuali.
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