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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31566/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una decisione della CTR del Lazio che, pur accogliendo l’appello del contribuente, aveva liquidato le spese di lite in misura inferiore rispetto a quanto risultante dalla nota spese depositata dalla parte vittoriosa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 75 disp. att. c.p.c. e dell’art. 4 del D.M. 5 aprile 2014, n. 55, nonché delle tabelle allegate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Sostiene che, avendo depositato una nota spese analitica voce per voce per complessivi euro 9.841,00 per il primo grado, la CTR non poteva rideterminare globalmente i compensi di primo e secondo grado senza motivare specificamente la riduzione o eliminazione delle singole voci indicate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, trattati congiuntamente, affermando che, in presenza di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice non può liquidare i compensi in modo globale e in misura inferiore a quella richiesta senza adeguata motivazione sulle singole voci. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In presenza di una nota spese analitica e specifica depositata dalla parte vittoriosa, il giudice non può procedere a una liquidazione globale dei compensi in misura inferiore alle voci esposte senza indicare le ragioni della riduzione o dell’eliminazione di ciascuna voce.
  • La liquidazione delle spese di lite deve essere distinta per spese e onorari e riferita ai singoli gradi del giudizio, così da consentire alle parti il controllo del criterio di calcolo adottato.
  • La motivazione sulla riduzione delle voci di nota spese può essere sintetica, ma deve comunque esporre in modo comprensibile le ragioni di fatto e di diritto della scelta del giudice.
  • La rideterminazione complessiva e indistinta delle spese, in presenza di una nota spese dettagliata, integra violazione della disciplina sulla liquidazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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