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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31575/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (socio)

La controversia

La lite nasce da un avviso di liquidazione per maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativo al conferimento di un compendio di immobili da una società a responsabilità limitata in un’altra società, dopo la cancellazione dal registro delle imprese della società conferente per trasferimento della sede all’estero. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto, ritenendo che l’Amministrazione non avesse provato l’assegnazione di beni o somme al socio successivamente chiamato in causa, e quindi che non potesse agire nei confronti del socio in difetto di tale prova. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 2495, secondo comma, c.c., sostenendo che, dopo la cancellazione della società, i soci rispondono dei debiti sociali quale forma di successione nei rapporti tributari, sicché l’avviso può essere notificato direttamente ai soci anche se non risulti che abbiano ricevuto attivi in sede di liquidazione. Ha inoltre sostenuto che la cancellazione per trasferimento all’estero non impedisce l’accertamento dei debiti fiscali della società né la notifica ai soci.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha chiarito che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non si applica ratione temporis, perché la richiesta di cancellazione era anteriore al 13 dicembre 2014; ha poi rilevato che, nel caso di società cancellata per trasferimento della sede all’estero, non opera l’estinzione societaria ex art. 2495 c.c., poiché la società conserva continuità soggettiva e capacità processuale, e quindi resta fermo il soggetto passivo d’imposta. Di conseguenza, l’azione dell’Amministrazione non poteva essere fondata sulla responsabilità successoria del socio unico ex art. 2495 c.c., né sull’art. 2462 c.c. senza allegazione dei presupposti di responsabilità illimitata. La Corte ha compensato le spese per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 2495, secondo comma, c.c.

    «Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.»

    La norma non si applica alla cancellazione conseguente al trasferimento della sede all’estero, perché in tale ipotesi non vi è estinzione della società ma continuità soggettiva; quindi non opera il regime successorio dei soci previsto per le società estinte.

  • art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175

    «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese»

    La disposizione ha natura sostanziale, non processuale, e si applica solo alle richieste di cancellazione depositate dal 13 dicembre 2014 in poi; non ha efficacia retroattiva.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia corretto in diritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nel motivo di ricorso.

  • art. 25, L. 31 maggio 1995, n. 218

    Individua, in materia societaria, il criterio di collegamento della legge regolatrice e conferma che il trasferimento all’estero produce effetti solo se compatibile con le leggi degli Stati interessati.

  • art. 10, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La disciplina dell’anno successivo alla cancellazione per la dichiarazione di fallimento non si applica quando la cancellazione dipende dal trasferimento all’estero della sede e la società conserva continuità giuridica.

  • art. 2437, primo comma, lett. c), c.c.

    Il diritto di recesso del socio in caso di trasferimento della sede all’estero presuppone la continuità della personalità giuridica della società.

  • art. 2473, primo comma, c.c.

    Come per le società per azioni, il recesso in caso di trasferimento della sede all’estero presuppone che la società continui a esistere come soggetto giuridico.

  • art. 2462, secondo comma, c.c.

    La responsabilità dell’unico socio di s.r.l. resta subordinata ai presupposti tipizzati dalla norma; non è automatica e richiede specifica allegazione e prova.

  • art. 2464 c.c.

    Richiamato quale disciplina degli adempimenti connessi alla responsabilità del socio unico.

  • art. 2470 c.c.

    Richiamato quale norma collegata agli adempimenti rilevanti per la posizione del socio unico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L’ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese per trasferimento della sede all’estero non equivale, di per sé, a estinzione dell’ente: il soggetto giuridico può conservare continuità, capacità processuale e titolarità passiva dei rapporti tributari.
  • Il regime di responsabilità dei soci previsto dall’art. 2495, secondo comma, c.c. opera per le società effettivamente estinte a seguito di liquidazione, non quando la cancellazione è espressione di una mera vicenda di trasferimento transfrontaliero della sede.
  • La disciplina dell’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non ha portata retroattiva e si applica solo alle richieste di cancellazione presentate dalla data di entrata in vigore in poi; la sua rilevanza va verificata con riguardo alla data della richiesta di cancellazione, non a quella dell’atto impositivo.
  • Nel caso di s.r.l. unipersonale, la responsabilità personale del socio unico non è automatica per il solo fatto della cancellazione della società, ma richiede la verifica dei presupposti specifici previsti dall’art. 2462 c.c.
  • Quando il dispositivo della sentenza impugnata sia corretto, la Corte di cassazione può emendare la motivazione ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioAmministratori
RamiTributiProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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