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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31549/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un comune ha notificato a un ente religioso un avviso di accertamento IMU per l'anno 2015 relativo a 21 immobili. L'ente ha contestato il tributo sostenendo che parte degli immobili fosse adibita ad attività di culto, parte ad attività didattica esente e parte inutilizzata/inagibile. La CTP ha respinto il ricorso; la CTR ha accolto solo in parte l'appello, riconoscendo la pertinenzialità di un giardino contiguo al convento e confermando per il resto l'imposizione, in particolare negando l'esenzione per gli immobili destinati a scuola paritaria perché le rette erano non simboliche e negando la riduzione/esenzione per gli immobili asseritamente inutilizzati per mancanza della prescritta dichiarazione e della prova della conoscenza comunale dello stato di inagibilità. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e violazione di norme processuali per mancata rideterminazione dell'importo dovuto dopo l'accoglimento parziale; 2) violazione delle norme sull'esenzione IMU/Ici per gli immobili scolastici e travisamento della prova, assumendo che le rette fossero compatibili con l'esenzione; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina IMU per il mancato riconoscimento della riduzione per immobili non utilizzati/inagibili, richiamando una perizia di parte; 4) contrasto di giudicato su accertamenti seriali relativi al giardino; 5) violazione delle norme sulle spese di lite.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità basata sul protocollo di sinteticità degli atti, perché privo di sanzioni processuali. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla pretesa conformità della decisione alla giurisprudenza ai fini dell'art. 360-bis c.p.c. perché formulata in modo generico rispetto ai singoli motivi. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza di merito, pur senza una riliquidazione analitica, era comunque agevolmente eseguibile: bastava sottrarre dall'importo dovuto l'IMU relativa all'immobile escluso, con relativi interessi e sanzioni. Ha respinto il secondo motivo affermando che, per l'esenzione degli immobili destinati ad attività didattica di enti non commerciali, le rette di circa 1.200/1.300 euro annui per studente non sono simboliche e dunque manca il requisito oggettivo dell'attività svolta con modalità non commerciali. Ha respinto il terzo motivo perché l'ente non aveva presentato al Comune la dichiarazione di inagibilità/inutilizzo per l'anno 2015 e non aveva provato che il Comune conoscesse già in precedenza tale stato; la perizia di parte prodotta in giudizio non valeva come comunicazione retroattiva. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di interesse, poiché la CTR aveva già accolto la doglianza sul giardino pertinenziale. Ha respinto anche il quinto motivo sulle spese, richiamando il principio per cui la parte pubblica vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche se difesa da un proprio funzionario. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3 e 4; art. 360 bis c.p.c.

    Le censure di legittimità devono essere articolate in modo specifico e riferite ai singoli motivi; la conformità della decisione alla giurisprudenza non rende di per sé inammissibile il ricorso se l'eccezione è formulata in modo generico.

  • artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati come parametri della dedotta omessa pronuncia, dell'erronea applicazione della legge e della valutazione delle prove; la Corte esclude che vi sia stato il vizio lamentato.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Per l'esenzione IMU/ICI degli immobili destinati ad attività didattica occorre anche il requisito oggettivo dello svolgimento dell'attività con modalità non commerciali e a corrispettivi simbolici.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiamato come disposizione collegata alla disciplina esentativa applicabile anche all'IMU.

  • d.m. n. 200 del 19 novembre 2012

    I parametri ivi indicati sono solo indicativi e non decisivi; resta centrale la verifica della simbolicità dei corrispettivi.

  • art. 91-bis, l. 24 gennaio 2012, n. 1

    Richiamato nel quadro normativo delle esenzioni per gli enti non commerciali.

  • l. n. 27/2012

    Richiamata nel quadro normativo delle esenzioni IMU per enti non commerciali.

  • DM 26 giugno 2014

    Richiamato nel quadro normativo sulle esenzioni, senza assumere rilievo decisivo rispetto alla simbolicità dei corrispettivi.

  • regolamento MEF del 19 novembre 2012

    Richiamato come disciplina attuativa, ma non idoneo a sovvertire il criterio sostanziale della natura simbolica del corrispettivo.

  • decisione della Commissione UE del 19 dicembre 2012

    Costituisce il parametro europeo richiamato per richiedere che l'attività didattica sia gratuita o remunerata con corrispettivi sostanzialmente simbolici.

  • decisione della Commissione UE del 3 marzo 2023

    Richiamata dalla parte ricorrente, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione o della riduzione grava sul contribuente che la invoca in deroga alla regola generale della contribuzione.

  • art. 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    In caso di immobile inagibile, l'imposta è ridotta del 50% anche senza richiesta del contribuente solo se lo stato è noto al Comune.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato; il motivo è però inammissibile per difetto di interesse, poiché il punto era già stato accolto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia del giudicato, ma senza utilità concreta nel caso deciso.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato quanto alle spese, ma la censura è assorbita e comunque infondata.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche quando sia difesa da un proprio funzionario o dipendente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'esenzione IMU/ICI per gli enti non commerciali che svolgono attività didattica richiede non solo il requisito soggettivo dell'ente, ma anche la prova concreta che l'attività sia svolta con modalità non commerciali e a corrispettivi meramente simbolici; rette di importo rilevante escludono il beneficio.
  • Ai fini dell'esenzione o riduzione per immobili inagibili o inutilizzati, il contribuente deve provare i presupposti dell'agevolazione e, se manca la specifica dichiarazione, deve dimostrare che lo stato del bene era già noto al Comune; la prova successiva in giudizio non vale come comunicazione retroattiva.
  • Il giudice di merito non è tenuto a una riliquidazione analitica dell'atto impositivo quando la parte residua dell'accertamento sia agevolmente determinabile per differenza; la mancata quantificazione non integra di per sé vizio di pronuncia se l'importo dovuto è ricostruibile.
  • Le eccezioni di inammissibilità fondate su protocolli di sinteticità o su formule generiche di conformità alla giurisprudenza non sono decisive se non si collegano a una specifica sanzione processuale prevista dalla legge o a un effettivo difetto di specificità del motivo.
  • Il giudicato esterno su un punto già favorevole alla parte è inidoneo a fondare interesse all'impugnazione quando la decisione impugnata abbia comunque riconosciuto quel medesimo beneficio; in difetto di utilità concreta, il motivo è inammissibile.
  • Nel processo tributario, la parte pubblica vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese anche se è difesa da un proprio funzionario o dipendente, secondo la disciplina speciale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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