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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2024 del 09/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale Toscana che aveva deciso in materia di avviso IMU 2012, richiamando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022. Nel corso del giudizio di legittimità è stata però depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto nulla sulle spese, perché il comune intimato non si è costituito, e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale misura è eccezionale e non estensibile oltre i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché la previsione è eccezionale e limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228/2012

    Norma che ha inserito nel sistema la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte.

  • Corte cost. n. 209/2022

    Richiamata solo come riferimento del motivo di ricorso relativo all'avviso IMU 2012.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta da difensore munito di procura speciale, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione per rinuncia, non segue la condanna alle spese se la controparte non si è costituita.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile oltre i casi tipici espressamente previsti dalla norma e non può essere esteso in via interpretativa all'estinzione del processo per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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