Cassazione Civile, Ordinanza n. 31576/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un'operazione posta in essere nel 2008: una società conferiva in natura un ramo d'azienda a una società conferitaria e, nella stessa data, cedeva l'intera partecipazione nella conferitaria a due società già socie di quest'ultima. L'Ufficio notificava alla conferitaria un avviso di liquidazione, ritenendo che la sequenza negoziale realizzasse in sostanza una cessione d'azienda e recuperando la maggiore imposta di registro rispetto a quella fissa versata. La società impugnava l'atto sostenendo, da un lato, che fosse mancato il contraddittorio preventivo e, dall'altro, che l'art. 20 TUR non consentisse di valorizzare elementi extratestuali o il collegamento tra più atti per riqualificare l'operazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione degli artt. 20 e 53-bis d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973 per omesso contraddittorio; violazione dell'art. 20 TUR e delle norme sopravvenute del 2017 e 2018 per avere i giudici di merito considerato un'operazione economica unitaria; ulteriore violazione dell'art. 20 TUR per aver applicato la norma in chiave antielusiva, senza che ricorressero i presupposti del sindacato elusivo e in presenza di ragioni economiche dell'operazione.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo motivo e ha cassato la sentenza impugnata. Ritenendo che non occorressero ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente e annullando l'avviso di liquidazione. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio, considerato il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo in corso di causa.
Norme richiamate
L'imposta di registro va applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, ma con riferimento al solo atto registrato e agli elementi desumibili dal suo testo, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo le ipotesi espressamente previste dal testo unico.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
È richiamato come base per il rinvio alla disciplina antielusiva generale, ma non consente di trasformare l'art. 20 in una norma antielusiva generale per la riqualificazione dell'operazione ai fini dell'imposta di registro.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
È richiamato dalla ricorrente per contestare il mancato contraddittorio; la Corte ribadisce che la disciplina antielusiva generale qui non è applicabile all'avviso di liquidazione fondato sull'art. 20 TUR.
art. 3 Cost.
La Consulta è richiamata per escludere che il criterio dell'art. 20 TUR, limitato agli effetti giuridici dell'atto, violi il principio di eguaglianza.
art. 53 Cost.
La Consulta è richiamata per affermare che la scelta legislativa di configurare l'imposta di registro come imposta d'atto è compatibile con il principio di capacità contributiva.
La Corte richiama la disciplina generale dell'abuso del diritto come eventuale sede propria del sindacato su operazioni prive di sostanza economica, distinta dall'interpretazione dell'art. 20 TUR.
art. 1, comma 87, lett. a), L. n. 205/2017
È indicato come disposizione che ha ricondotto l'art. 20 TUR al suo originario ambito interpretativo, circoscritto agli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione.
art. 1, comma 1084, L. n. 145/2018
È richiamato come norma che qualifica come interpretazione autentica l'intervento del 2017 e ne chiarisce la portata retroattiva.
La Corte lo applica per decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, il criterio dell'art. 20 TUR impone di qualificare l'atto in base alla sua intrinseca natura e ai suoi effetti giuridici, ma limitatamente all'atto presentato alla registrazione; non è consentito estendere la tassazione a elementi extratestuali o ad atti collegati non richiamati dal testo normativo.
- La riqualificazione fiscale non può tradursi nella costruzione artificiosa di una fattispecie imponibile diversa da quella tipica che l'ordinamento collega all'atto esaminato; se l'atto è inquadrabile in uno schema negoziale tipico, l'Amministrazione non può superarne i confini giuridici per inseguire un presunto effetto economico finale.
- Il sindacato antielusivo in materia tributaria resta distinto dall'interpretazione dell'art. 20 TUR: l'eventuale abuso del diritto va verificato, se del caso, nell'ambito della disciplina generale antielusiva, non mediante una lettura estensiva dell'imposta di registro come norma antielusiva generale.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di specifica previsione normativa; la mancanza di contraddittorio non invalida quindi, di per sé, l'avviso di liquidazione fondato sull'art. 20 TUR.
- Le operazioni strutturate mediante conferimento di azienda seguito da cessione delle partecipazioni della società conferitaria non sono, di per sé sole, riqualificabili automaticamente come cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro, salvo che ulteriori elementi del complessivo assetto negoziale rendano evidente una diversa fattispecie tipica o un abuso rilevante ai sensi della disciplina antielusiva.
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