Cassazione Civile, Ordinanza n. 31570/2024 del 09/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina da un giudizio tributario in cui la CTR del Lazio, accogliendo l'appello della contribuente, ha condannato la controparte alle spese di primo e secondo grado, liquidandole in euro 200,00 per ciascun grado. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, delle tabelle allegate e dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., contestando la correttezza della liquidazione delle spese processuali da parte del giudice d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che la motivazione della CTR sulla liquidazione delle spese era sufficiente, perché indicava il valore della lite, l'estrema semplicità della controversia e la mancata comparizione delle parti in appello, collocandosi vicino ai minimi tabellari e giustificando la piccola riduzione del minimo. Ha inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la resistente è rimasta intimata.
Norme richiamate
i parametri tabellari per la liquidazione delle spese consentono al giudice un potere discrezionale entro i limiti minimo-massimo; la motivazione diviene necessaria quando il giudice si discosti ulteriormente dagli importi riconoscibili o dalla nota spese in misura non riconducibile ai parametri.
art. 15, d.lgs. n. 546 del 1992
norma richiamata quale parametro per la regolazione delle spese nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge a fondamento del ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di liquidazione delle spese processuali secondo il d.m. n. 55 del 2014, il giudice di merito esercita un potere discrezionale non sindacabile in cassazione quando si mantenga entro il perimetro dei parametri tabellari.
- La motivazione sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice si discosti in modo apprezzabile dai parametri o dalla nota spese; non è invece richiesta una motivazione analitica quando la liquidazione si collochi vicino ai minimi tabellari e sia sorretta da riferimenti essenziali al valore della causa e alla semplicità della controversia.
- Nel processo tributario, una liquidazione delle spese motivata con riferimento al basso valore della lite, alla semplicità della controversia e alla mancata comparizione delle parti può essere ritenuta congrua e conforme alla disciplina di legge.
- Il rigetto del ricorso per cassazione comporta, ove ne ricorrano i presupposti, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
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