Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35285/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento con cui venivano richiesti IRPEF, addizionali, interessi e sanzioni per annualità pregresse. Deduceva che l'atto notificato fosse incompleto e lacunoso, quindi non idoneo a far decorrere il termine di impugnazione; contestava inoltre la tempestività della notifica, la regolarità del procedimento notificatorio, l'assenza o nullità della sottoscrizione e del responsabile del procedimento, la mancata rimessione in termini e l'erroneo computo del termine dopo il periodo feriale. Sul piano processuale censurava la declaratoria di inammissibilità dell'appello per omessa notifica all'Agenzia delle Entrate senza previa integrazione del contraddittorio. In via ulteriore richiamava un precedente giudicato di annullamento dell'avviso di accertamento a monte e deduceva prescrizione/decadenza del credito tributario.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la cartella, ancorché incompleta o priva di elementi essenziali, non fosse inesistente ma al più nulla; pertanto il contribuente avrebbe dovuto impugnarla nei termini di decadenza. Ha escluso che la notificazione a mezzo raccomandata diretta dell'agente della riscossione fosse nulla o inesistente. Ha anche reputato corretto il computo del termine effettuato dal giudice di merito, escludendo che oltre al primo giorno successivo alla fine della sospensione feriale dovessero essere sottratti anche i giorni festivi successivi. Gli ulteriori profili e motivi sono stati dichiarati assorbiti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma i motivi proposti sono stati ritenuti infondati o assorbiti.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente in relazione al litisconsorzio processuale nel processo tributario.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente sulla notificazione dell'appello e sulla disciplina delle impugnazioni nel processo tributario.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di integrazione del contraddittorio in appello.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che l'omissione di notifica non comportasse nullità sanzionata in assenza di previsione legale.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per la decorrenza del termine di impugnazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto che la nullità della cartella non escluda l'onere di impugnarla tempestivamente.

  • artt. 153, 326-327, 112, 132 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione alla tempestività, al contenuto della sentenza e al computo dei termini.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il termine decorresse dalla piena conoscenza dell'atto.

  • art. 1 L. n. 742/1969

    richiamato sul periodo di sospensione feriale dei termini.

  • artt. 5, 7, 10 L. n. 212/2000

    richiamati dal ricorrente in tema di statuto del contribuente e motivazione/collaborazione.

  • artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973

    richiamati dal ricorrente sulla notificazione delle cartelle e degli atti tributari; la Corte ha escluso la nullità o inesistenza della notifica tramite raccomandata diretta.

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente sulla disciplina generale delle notificazioni.

  • L. n. 890/1982

    richiamata dal ricorrente in tema di notificazione a mezzo posta.

  • art. 45 d.lgs. n. 112/1999

    richiamato dal ricorrente in relazione all'attività dell'agente della riscossione.

  • L. n. 241/1990

    richiamata dal ricorrente per la motivazione dell'atto amministrativo.

  • artt. 125 e 480 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente quanto alla forma degli atti e del precetto.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal ricorrente sulla sottoscrizione dell'atto impositivo.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato derivante da una sentenza precedente di annullamento di un avviso di accertamento.

  • artt. 324-325 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente in relazione al giudicato e ai termini di impugnazione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel motivo relativo a prescrizione/decadenza del potere impositivo.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per individuare gli elementi della cartella e i termini di riscossione; la mancanza di elementi essenziali determina nullità, non inesistenza, se l'atto resta riconoscibile.

  • art. 57 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla Corte per affermare che restano esperibili le opposizioni contro atti esecutivi fondati su cartelle travolte dall'annullamento dell'atto presupposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento che risulti riconoscibile come tale, anche se incompleta o priva di alcuni elementi essenziali, non è inesistente ma al più nulla; la nullità non elimina l'onere del contribuente di impugnarla entro il termine di decadenza.
  • La mancanza o l'incompletezza della motivazione della cartella di pagamento integra un vizio di nullità da far valere con tempestiva impugnazione, non un difetto che impedisca tout court la decorrenza del termine.
  • La notificazione diretta della cartella di pagamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da parte dell'agente della riscossione non è, di per sé, nulla né inesistente.
  • Nel computo dei termini processuali, quando l'atto è notificato durante la sospensione feriale, va escluso il solo primo giorno successivo alla fine del periodo di sospensione, senza sottrarre anche gli eventuali giorni festivi successivi.
  • La deduzione di un diverso momento di conoscenza dell'atto deve essere specificamente allegata e argomentata; mere deduzioni non bastano a superare l'accertamento del giudice di merito.
  • L'annullamento dell'atto presupposto non esclude, di per sé, la proponibilità delle opposizioni previste contro gli atti esecutivi fondati sulla cartella travolta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.