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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18326/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF relativo all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di PVC della Guardia di Finanza, con cui l’Ufficio contestava a un’orefice l’applicazione del regime del reverse charge invece del regime del margine nelle cessioni di oggetti d’oro usati. In appello la CTR aveva respinto tutti i motivi della contribuente, ritenendo che non potesse applicarsi l’inversione contabile perché mancava l’iscrizione all’albo degli operatori professionali del mercato dell’oro e perché non era stata provata la destinazione dei materiali alla fusione o comunque a soggetti diversi dal consumatore finale; inoltre aveva ritenuto regolarmente sottoscritto l’avviso di accertamento da un dirigente delegato. In cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione di legge e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il requisito dell’iscrizione all’albo riguarderebbe il cessionario e non il cedente, e che era stata provata la destinazione dei beni a fonderie/trasformatori; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi a presunte carenze istruttorie e al divieto di praesumptio de presumpto; 3) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente; 4) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni profili di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione della CTR, osservando che la sentenza impugnata superava il minimo costituzionale e conteneva una motivazione chiara e logicamente coerente sulle questioni devolute. Nel merito ha richiamato il principio secondo cui, ai fini dell’IVA, il reverse charge dell’art. 17, comma 5, d.P.R. 633/1972 si applica alle cessioni di oro da investimento, materiale d’oro o semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, quando il bene non è destinato all’immediato consumo ma alla trasformazione in un nuovo ciclo economico; nella specie la CTR aveva accertato in fatto che i beni ceduti erano oggetti d’oro usati, integri e ancora suscettibili d’uso, non essendo stata provata la loro destinazione esclusiva alla fusione o a operatori che ne impedissero la rivendita immediata. Tale accertamento di fatto non è stato efficacemente scalfito. La censura sull’iscrizione all’albo è rimasta assorbita. Le doglianze ex art. 360 n. 5 c.p.c. sono state dichiarate inammissibili sia perché riguardavano in realtà questioni e motivi di appello e non fatti storici, sia per la presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. La censura di omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità. Infine, il secondo motivo sulla sottoscrizione dell’avviso è stato respinto perché, secondo giurisprudenza consolidata, l’atto è valido se firmato da un funzionario di carriera direttiva delegato, non essendo necessaria la qualifica dirigenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972

    Il reverse charge si applica alle cessioni di oro da investimento, materiale d’oro o semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, quando il bene è destinato non al consumo immediato ma alla trasformazione in un nuovo ciclo economico.

  • art. 42, d.P.R. n. 600 del 1973

    L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro funzionario delegato; è sufficiente un funzionario di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza di merito conteneva una motivazione chiara, comprensibile e logicamente correlata alle questioni decise.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se non sono specificamente indicate e riprodotte le domande o i profili dedotti come non esaminati.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di fatti storici decisivi; non per questioni o motivi di appello. Inoltre, in presenza di doppia conforme opera la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. se non si deduce la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia decisione conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non viene indicata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due sentenze.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato con riguardo all’onere della prova della contribuente sulla destinazione dei beni ceduti e sulla sussistenza dei presupposti del regime fiscale invocato.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione della sentenza di merito deve superare il minimo costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 4, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001; 19 e 53 d.lgs. n. 300 del 1999

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la legittimazione del sottoscrittore, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura alla luce della disciplina sulla firma degli atti di accertamento.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 7, comma 1, e 10, comma 1

    Richiamati dalla ricorrente nel motivo sul reverse charge; la Corte non ne ha fatto un autonomo tema decisorio, ritenendo decisivo il diverso profilo dell’onere della prova e dei presupposti sostanziali del regime fiscale.

  • art. 3 della legge n. 7 del 2000

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell’oro; la Corte ha risolto la controversia applicando il principio giurisprudenziale sul reverse charge e sulla destinazione dei beni.

Massime di principio

  • In tema di IVA, il reverse charge sulle cessioni di oro materiale o semilavorato si applica quando il bene, per caratteristiche di purezza e destinazione economica, non è immediatamente destinato al consumo ma alla trasformazione; l’assenza di prova su tale destinazione impedisce l’applicazione del regime invocato dal contribuente.
  • Quando il giudice di merito ha accertato in fatto che i beni ceduti erano oggetti d’oro usati ancora utilizzabili e la parte non dimostra che essi siano stati ceduti solo a operatori della trasformazione o comunque non al consumatore finale, l’accertamento fiscale fondato sul mancato uso del reverse charge resiste in cassazione.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di fatti storici decisivi e non può essere utilizzato per riproporre questioni di diritto o semplici motivi di appello; in presenza di doppia conforme opera inoltre la preclusione dell’art. 348-ter c.p.c. salvo che si deduca la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
  • La censura per omessa pronuncia richiede specificità: la parte deve indicare puntualmente quali domande o eccezioni siano rimaste prive di decisione, riproducendole o localizzandole negli atti di merito.
  • Gli avvisi di accertamento sono validamente sottoscritti anche da un funzionario delegato di carriera direttiva, senza necessità della qualifica dirigenziale, sicché la sola mancanza di una formale qualifica dirigenziale del firmatario non comporta nullità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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