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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18287/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (locatore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta dalla società proprietaria di un capannone, che chiedeva l’ammissione in prededuzione di un credito per canoni di locazione e/o indennità di occupazione relativi al periodo in cui l’immobile era rimasto nella disponibilità della curatela dopo la dichiarazione di fallimento della conduttrice. Il Tribunale aveva riconosciuto solo una parte del credito, ritenendo che la locazione si fosse già risolta prima del fallimento per effetto di clausola risolutiva espressa, ma liquidando l’indennità in misura molto ridotta rispetto alla pretesa della locatrice: aveva escluso il periodo in cui il capannone era privo di corrente, qualificando l’occupazione come "virtuale", e aveva parametrato il dovuto al corrispettivo di un separato contratto di deposito stipulato per i beni mobili rimasti nell’immobile. La ricorrente ha impugnato il decreto con tre motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente/illogica e violazione dell’onere della prova per il mancato riconoscimento dell’indennità nel periodo di assenza di energia elettrica; con il secondo ha censurato la riduzione arbitraria dell’indennità e la violazione degli artt. 1591 e 2697 c.c., sostenendo che il criterio dovesse essere rapportato al canone locatizio; con il terzo ha contestato la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo viziata la motivazione del Tribunale perché non coerente con i fatti accertati e perché priva di adeguata giustificazione nello scostamento dal canone locatizio come parametro di liquidazione del danno da occupazione sine titulo. In particolare, ha osservato che, una volta accertato che la mancata restituzione dell’immobile non era imputabile alla locatrice e che il contratto di locazione era cessato, non era logicamente spiegato perché il fallimento avrebbe potuto continuare a godere del bene in pienezza o perché l’assenza di elettricità avrebbe reso l’occupazione solo "virtuale". Ha inoltre ritenuto incongruo fondare la quantificazione su un diverso contratto di deposito, relativo peraltro a una porzione ridotta dell’immobile, senza collegamento con il valore locativo di mercato del capannone. Il terzo motivo, relativo alle spese, è rimasto assorbito. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la liquidazione del credito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    norma processuale sull’opposizione allo stato passivo, utilizzata come base dell’azione della creditrice per ottenere l’ammissione del credito in prededuzione

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione deve essere effettiva, non apparente, non contraddittoria e idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla distribuzione dell’onere probatorio e alla necessità di una motivazione coerente sui fatti rilevanti

  • art. 1591 c.c.

    il locatore ha diritto al risarcimento del danno per il ritardo nella restituzione dell’immobile; la liquidazione non è automaticamente pari al canone pattuito, ma deve essere adeguatamente motivata

  • art. 111 n. 1 l. fall.

    il credito risarcitorio da occupazione senza titolo, in ambito concorsuale, è trattato come credito della massa con collocazione in prededuzione

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato solo nel terzo motivo assorbito, per la censura sulla compensazione delle spese

  • art. 380 bis c.p.c.

    norma richiamata per il procedimento in camera di consiglio

Massime di principio

  • Il giudice di merito, nella liquidazione del danno da occupazione senza titolo di un immobile, può ricorrere a una valutazione equitativa anche utilizzando il canone locativo di mercato come parametro, ma deve spiegare in modo adeguato e non arbitrario le ragioni di eventuali scostamenti.
  • La protrazione della detenzione dell’immobile da parte della curatela dopo la cessazione del titolo integra una responsabilità risarcitoria a carico della massa, anche quando il ritardo nella restituzione dipenda da esigenze della procedura e non da colpa del curatore.
  • Una motivazione che qualifichi come "virtuale" l’occupazione o che escluda il danno per ragioni non logicamente collegate ai fatti accertati è censurabile in cassazione come motivazione apparente o meramente illogica.
  • Ai fini della liquidazione del danno da mancato godimento, un parametro tratto da un diverso rapporto contrattuale e riferito a una porzione limitata del bene non è di per sé idoneo a fondare una drastica riduzione del credito, se non è dimostrata la sua attinenza al valore locativo dell’intero immobile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoInadempimentoSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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