Cassazione Civile, Ordinanza n. 18294/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un immobile del de cuius, stipulata dal procuratore generale del venditore a favore di una società collegata al coniuge di quest'ultimo. Il Tribunale aveva annullato il contratto per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. e aveva condannato i convenuti al risarcimento; la Corte d'appello aveva ridotto il danno ma confermato la responsabilità. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: (1) contestazione della legittimazione ad agire/proseguire del figlio del de cuius, assumendo che non avesse provato di essere unico erede; (2) omesso esame del fatto decisivo relativo alla mancanza di prova della qualità di unico erede; (3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità del motivo di appello sul conflitto di interessi; (4) violazione dell'art. 1394 c.c., sostenendo che il conflitto non sussistesse perché il rappresentante non avrebbe avuto un interesse proprio e la società acquirente sarebbe stata solo indirettamente avvantaggiata; (5) violazione degli artt. 2056, 1223 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello liquidato in re ipsa il danno da occupazione senza titolo dell'immobile, senza prova specifica dell'an e del quantum.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla legittimazione dell'erede riassumente, affermando che la costituzione volontaria del figlio del defunto, qualificatosi come erede universale, vale come accettazione tacita dell'eredità ai sensi degli artt. 474 e 476 c.c. e consente la prosecuzione del giudizio ex art. 299 e 110 c.p.c.; ha inoltre precisato che la prova dell'esistenza di altri eventuali eredi grava su chi la deduce. Ha poi dichiarato inammissibile il motivo sull'art. 342 c.p.c. perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva rigettato nel merito il motivo di gravame sul conflitto di interessi e non lo aveva dichiarato inammissibile. Quanto al conflitto di interessi ex art. 1394 c.c., ha ritenuto la censura infondata, osservando che la decisione di merito si fondava su un complesso di circostanze di fatto: rapporto coniugale tra rappresentante e socio-amministratrice della società acquirente, prezzo di vendita notevolmente inferiore al valore del bene, mancata estensione della trattativa ad altri potenziali acquirenti e conoscibilità del conflitto da parte del terzo. Infine, ha respinto la censura sul danno da occupazione senza titolo, ritenendo corretta la liquidazione equitativa parametrata al canone/indennità di occupazione, in linea con il principio secondo cui, quando il danno non è provabile nel suo esatto ammontare, può essere liquidato equitativamente anche mediante riferimento al valore locativo di mercato. Confermata quindi la condanna alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 110 c.p.c.
La prosecuzione del processo da parte di chi si qualifichi erede è sufficiente a instaurare/ricostruire il rapporto processuale; l'eventuale presenza di altri eredi deve essere dedotta e provata da chi la allega.
art. 299 c.p.c.
La morte della parte comporta interruzione del processo, ma la costituzione dell'erede legittimato consente la prosecuzione del giudizio.
art. 302 c.p.c.
La costituzione del successore processuale è stata ritenuta idonea a proseguire il processo dopo la morte della parte originaria.
art. 342 c.p.c.
La censura di appello non era stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale; il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 1394 c.c.
Il conflitto di interessi del rappresentante è stato ravvisato sulla base di un complesso di circostanze fattuali, non del solo rapporto di coniugio, con rilevanza anche della conoscenza/conoscibilità del conflitto da parte del terzo e del pregiudizio per il rappresentato.
art. 1722, n. 4, c.c.
Il decesso del rappresentato estingue il mandato e la procura, con cessazione dei poteri del mandatario/procuratore.
art. 77 c.p.c.
Richiamato per affermare l'esaurimento dei poteri processuali del mandatario/procuratore dopo la morte del rappresentato.
art. 474 c.c.
La costituzione del chiamato all'eredità può integrare accettazione tacita dell'eredità.
art. 476 c.c.
L'atto di prosecuzione del giudizio da parte del chiamato all'eredità è stato considerato comportamento incompatibile con la volontà di rinunciare e dunque accettazione tacita.
art. 2056 c.c.
Nella liquidazione del danno extracontrattuale si applicano, per quanto compatibili, i criteri degli artt. 1223 e seguenti.
art. 1223 c.c.
Il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta dell'illecito; in caso di prova impossibile nel preciso ammontare è ammessa liquidazione equitativa.
art. 2697 c.c.
La Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova, ritenendo che il danno da occupazione senza titolo fosse dimostrato quantomeno nei suoi elementi essenziali e suscettibile di quantificazione equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Dopo il rigetto del ricorso è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma di inserimento/modifica dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In caso di morte della parte, la costituzione volontaria del figlio o del coniuge che si qualifichi erede e che provi il rapporto familiare può valere come accettazione tacita dell'eredità, sufficiente ai fini della prosecuzione del processo.
- Se si contesta che chi riassume il giudizio sia l'unico erede, la prova dell'esistenza di altri eredi deve essere fornita da chi li allega; in difetto, la prosecuzione ad opera di uno solo degli aventi causa è sufficiente, salvo successiva integrazione del contraddittorio verso gli altri eventuali eredi.
- Nel giudizio di cassazione la censura ex art. 342 c.p.c. è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, specie quando il giudice di secondo grado abbia deciso la questione nel merito e non in rito.
- Il conflitto di interessi del rappresentante va desunto da una valutazione complessiva delle circostanze concrete, potendo rilevare il rapporto familiare con il soggetto che trae vantaggio dall'operazione, la sproporzione tra prezzo e valore del bene, la mancata ricerca di altri acquirenti e la conoscibilità del conflitto da parte del terzo.
- Il danno da occupazione senza titolo di un immobile, quando non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente anche assumendo come parametro il valore locativo di mercato o l'indennità di occupazione concretamente corrisposta.
- L'onere di provare il pregiudizio non impedisce la liquidazione equitativa quando la perdita sia certa nell'an ma non determinabile nel quantum con precisione matematica.
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