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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18288/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, quale superficiaria dell'impianto sportivo cittadino, aveva convenuto il Comune chiedendo che fosse accertato che due scritte "Dacia Arena" apposte sul fronte esterno delle curve dello stadio non avevano natura di insegne pubblicitarie né di insegne di esercizio, ma costituivano la denominazione commerciale dell'impianto; conseguentemente, sosteneva che tali scritte fossero sottratte all'applicazione dell'art. 23 del codice della strada e degli artt. 47 e 48 del relativo regolamento di attuazione, oltre a domandare l'inibitoria delle turbative e molestie comunali e il divieto di pretendere la rimozione delle scritte. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. In appello, la società impugnava la sentenza di primo grado, mentre il Comune proponeva appello incidentale, contestando tra l'altro la giurisdizione del giudice ordinario. La Corte d'appello dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. In Cassazione la società proponeva ricorso affidato a tre motivi, ma prima dell'adunanza camerale depositava atto di rinuncia al ricorso, accettato dal Comune controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 23 cod. strada

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che le scritte sullo stadio non rientravano nell'ambito applicativo della disciplina sulle insegne pubblicitarie e di esercizio

  • artt. 47 e 48 del regolamento di attuazione del codice della strada

    richiamati dalla ricorrente come norme non applicabili alle scritte controverse in quanto ritenute mera denominazione dell'impianto

  • art. 391 c.p.c.

    base della declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure né sulla questione di giurisdizione sottoposta con il ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso accettata, può essere disposta la definizione del processo senza statuizione sulle spese, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliareCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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