LEGGE 17 gennaio 2000, n. 7
Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il commercio dell’oro, le operazioni finanziarie in oro, gli obblighi di dichiarazione alla UIF per operazioni sopra determinate soglie, i requisiti per gli operatori professionali e un regime fiscale speciale IVA per oro da investimento, materiale d’oro e argento. Prevede sanzioni amministrative e penali, norme transitorie e alcune abrogazioni. Modifiche al limite dichiarativo dal 1° gennaio 2009.
Disciplina del commercio dell’oro, operazioni finanziarie in oro e relative dichiarazioni e sanzioni
Disciplina del commercio e delle operazioni in oro
La legge definisce in modo puntuale cosa debba intendersi per oro ai fini normativi e introduce una disciplina specifica per il commercio, il trasferimento e le operazioni finanziarie aventi a oggetto l’oro. Il provvedimento coordina inoltre gli obblighi dichiarativi con la disciplina antiriciclaggio e con un regime fiscale speciale.
Nozione di oro e ambito oggettivo
Ai fini della legge, per “oro” si intendono:
- l’oro da investimento, anche destinato a successiva lavorazione, comprensivo di lingotti o placchette superiori a 1 grammo e di purezza pari o superiore a 995 millesimi, nonché di determinate monete d’oro;
- il materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale, in qualunque forma e purezza, purché destinato alla fusione o a successiva trasformazione, inclusi i semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
- il materiale d’oro da destinare a fusione per ricavarne oro delle categorie precedenti.
Sono inoltre richiamate specifiche definizioni e criteri per le monete d’oro e per l’oro da investimento, con rinvio anche a elenchi comunitari e a modalità di trasmissione delle informazioni alla Commissione europea.
Obblighi di dichiarazione alla UIF
Il trasferimento di oro da o verso l’estero, il commercio di oro e ogni altra operazione in oro, anche a titolo gratuito e indipendentemente dalla consegna materiale, sono soggetti a dichiarazione all’Unità di informazione finanziaria per l’Italia quando il valore dell’operazione sia pari o superiore a 10.000 euro.
L’obbligo dichiarativo sussiste anche per operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte quando:
- ciascuna operazione sia pari o superiore a 2.500 euro;
- il complesso delle operazioni raggiunga o superi la soglia prevista.
La dichiarazione è dovuta dal soggetto che trasferisce l’oro; se nell’operazione interviene una banca o un operatore professionale in oro, l’obbligo grava su questi ultimi, sia per conto proprio sia per conto terzi.
La dichiarazione va resa senza indugio e comunque entro il mese successivo all’operazione; per il trasferimento di oro al seguito verso l’estero, va resa prima dell’attraversamento della frontiera. Le operazioni cui il passaggio è finalizzato vanno poi indicate nella dichiarazione trasmessa entro la fine del mese successivo a quello di compimento.
Sono esclusi dall’obbligo i casi già soggetti agli obblighi dichiarativi e informativi previsti dal regolamento (UE) 2018/1672 e dal decreto legislativo n. 195/2008, nonché le operazioni effettuate dalla Banca d’Italia.
Soggetti abilitati al commercio professionale di oro
L’esercizio professionale del commercio di oro per conto proprio o per conto terzi è riservato alle banche e, previa comunicazione all’OAM, ai soggetti che rispettano requisiti specifici:
- forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
- capitale sociale interamente versato almeno pari al minimo previsto per le S.p.A.;
- oggetto sociale che comprenda il commercio di oro;
- requisiti di onorabilità per soci, amministratori e personale direttivo e commerciale.
L’OAM istituisce il registro dei soggetti abilitati e ne cura la gestione; il registro costituisce una sezione del registro previsto dal decreto legislativo n. 92/2017. Per l’iscrizione e per gli aspetti attuativi si applica la disciplina del medesimo decreto.
Sono esclusi dalla disciplina gli operatori che acquistano oro per la propria lavorazione industriale o artigianale, oppure per affidarlo in conto lavorazione a un titolare di marchio di identificazione.
Controlli, informazione e regole tecniche
I dati delle dichiarazioni sono messi a disposizione delle amministrazioni competenti per finalità fiscali, antiriciclaggio, di ordine e sicurezza pubblica.
La UIF emana istruzioni sulle operazioni soggette a dichiarazione, sui contenuti e sulle modalità di invio; concorda inoltre con le amministrazioni competenti le modalità di trasmissione dei dati.
Le autorità di controllo devono informare i soggetti interessati, in entrata o in uscita dal territorio nazionale o nei trasferimenti di oro, dei loro diritti e obblighi.
La Banca d’Italia definisce gli standard tecnici della “buona consegna” dell’oro grezzo, certifica l’idoneità delle aziende richiedenti, vigila sulla permanenza dei requisiti e individua i soggetti che possono rilasciare le attestazioni tecniche e merceologiche necessarie.
Regime fiscale IVA per oro e argento
La legge modifica il regime IVA del DPR n. 633/1972 con una disciplina speciale per:
- oro da investimento;
- materiale d’oro;
- prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi;
- talune operazioni in argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi.
In particolare:
- le cessioni di oro da investimento sono, in linea generale, esenti IVA, con possibilità di opzione per l’imposizione nei casi previsti;
- per le cessioni imponibili di oro da investimento, di materiale d’oro e di semilavorati indicati, l’imposta è assolta dal cessionario se soggetto passivo nel territorio dello Stato, con meccanismo di inversione contabile;
- il diritto alla detrazione è adeguato alle nuove regole, con specifiche limitazioni e inclusioni per acquisti, importazioni e servizi relativi all’oro;
- per l’importazione di materiale d’oro e di semilavorati indicati, l’imposta è liquidata in dogana e assolta secondo le regole del titolo II del DPR IVA;
- per l’argento in lingotti o grani di purezza pari o superiore a 900 millesimi si applicano regole analoghe a quelle previste per l’oro.
La norma chiarisce anche l’applicazione retroattiva di alcune disposizioni alle operazioni aventi ad oggetto oro in lamina, nei limiti indicati dagli accertamenti definitivi o dalle sentenze passate in giudicato.
Sanzioni
L’esercizio dell’attività di commercio di oro professionale senza comunicazione all’OAM o in assenza dei requisiti richiesti, così come l’esercizio non legittimato delle attività finanziarie in oro, è punito penalmente con:
- reclusione da sei mesi a quattro anni;
- multa da 2.065,82 euro a 10.329,14 euro.
Le violazioni degli obblighi di dichiarazione e delle istruzioni UIF sono punite con sanzione amministrativa dal 10% al 40% del valore negoziato. Si applicano le regole del testo unico valutario per accertamento e irrogazione, con esclusione del pagamento in misura ridotta.
Disposizioni transitorie
Nel periodo di prima applicazione:
- i soggetti autorizzati da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore e che abbiano utilizzato l’autorizzazione per almeno 30 kg annui non sono tenuti subito ai requisiti di forma giuridica e capitale, ma devono adeguarsi entro tre anni;
- i soggetti autorizzati da meno di cinque anni, o che non abbiano raggiunto il quantitativo minimo, devono comunicare all’UIC l’intenzione di svolgere l’attività e conformarsi ai requisiti entro un anno.
La verifica dei requisiti transitori è demandata all’Ufficio italiano dei cambi. Il limite di importo per la dichiarazione può essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze; la modifica opera dal 1° gennaio 2009 in base all’aggiornamento richiamato.
Abrogazioni
Sono abrogate alcune disposizioni previgenti, tra cui parti del decreto legislativo luogotenenziale n. 331/1945, della legge n. 599/1986 e del testo unico valutario n. 148/1988.
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