Cassazione Civile, Ordinanza n. 18285/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assuntore)
La controversia
Il Fallimento di una società aveva promosso azione nei confronti di un istituto di credito chiedendo la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, e art. 70 l. fall., di numerose rimesse bancarie effettuate nel periodo sospetto su un conto corrente della società poi fallita, con conseguente condanna alla restituzione delle somme ritenute solutorie. Dopo l’interruzione del giudizio per la sottoposizione della banca originaria a liquidazione coatta amministrativa, il processo veniva riassunto dall’assuntore del concordato del fallimento nei confronti del soggetto indicato come successore a titolo particolare della banca. In primo grado la domanda veniva accolta; in appello, invece, la sentenza veniva dichiarata nulla per intervenuta estinzione del giudizio, sul presupposto che il termine trimestrale per la riassunzione ex art. 305 c.p.c. decorresse dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo avvenuta con notifica via PEC di un’istanza della banca, e non dalla dichiarazione giudiziale di interruzione. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 43 l.fall. e 305 c.p.c., sostenendo che il termine per riassumere il processo interrotto decorre solo dalla dichiarazione giudiziale di interruzione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in caso di apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa richiamata dalla disciplina fallimentare, l’interruzione del processo è automatica, ma il termine per la riassunzione o prosecuzione ai fini dell’evitamento dell’estinzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione, non da altri atti o da una generica conoscenza dell’evento. Nel caso concreto, poiché la dichiarazione di interruzione era stata pronunciata in udienza il 5/9/2017, l’atto di riassunzione depositato il 17/11/2017 era tempestivo, sicché l’estinzione non si era verificata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione per l’esame del merito e la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, l. fall.
richiamato quale base della domanda di inefficacia delle rimesse bancarie effettuate nel periodo sospetto
art. 70 l. fall.
richiamato insieme all'art. 67 l. fall. per la domanda restitutoria conseguente all'inefficacia
art. 43, comma 3, l. fall.
l'apertura del fallimento determina automaticamente l'interruzione del processo
art. 305 c.p.c.
il termine per riassunzione o prosecuzione decorre dalla conoscenza della dichiarazione giudiziale di interruzione, non dalla mera conoscenza dell'evento interruttivo
art. 176, comma 2, c.p.c.
se l'interruzione è dichiarata in udienza, la parte presente ne ha immediata conoscenza ai fini della decorrenza del termine
art. 80, comma 6, d.lgs. n. 385/1993
richiama l'applicabilità della disciplina fallimentare anche alla liquidazione coatta amministrativa
art. 143 CCII
"Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l’interruzione viene dichiarata dal giudice"
conferma il principio secondo cui il dies a quo è la dichiarazione giudiziale di interruzione
artt. 52 e 93 l. fall.
menzionati come ipotesi di improcedibilità delle domande di credito, fuori dal perimetro del principio sulla riassunzione ex art. 305 c.p.c.
Massime di principio
- Quando il processo si interrompe per sopravvenuta apertura di una procedura concorsuale, l'effetto interruttivo opera automaticamente per legge, ma il termine per la riassunzione non decorre dalla mera conoscenza fattuale dell'evento, bensì dalla dichiarazione giudiziale di interruzione.
- Se l'interruzione è dichiarata in udienza alla presenza della parte interessata, il termine per riassumere decorre da quel momento; per le parti non presenti, la decorrenza richiede la notificazione o comunicazione del provvedimento interruttivo.
- La disciplina della riassunzione del processo interrotto va letta in modo uniforme e coerente con il sistema della crisi d'impresa, evitando soluzioni che subordinino l'estinzione a indagini sulla conoscenza extraprocessuale dell'evento.
- L'adozione di un criterio oggettivo di decorrenza del termine tutela la certezza processuale e impedisce che l'estinzione del giudizio sia dichiarata prima che la dichiarazione di interruzione sia stata portata nel processo o comunicata alle parti interessate.
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